Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015
Sentenza d e l 9 settembre 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftensteiner; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), con la moglie B._______, nata il (…), e i figli C._______, nato il (…), D._______, nato il (…), Macedonia, ex-Repubblica jugoslava, ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 20 agosto 2015 / N (…) / N (…) / N (…).
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 2
Visto: le domande d'asilo che i ricorrenti hanno presentato in Svizzera in data 17 giugno 2015, i verbali d'audizione di A._______ del 30 giugno 2015 (di seguito: verbale 1) e del 15 luglio 2015 (di seguito: verbale 2), di B._______ del 30 giugno 2015 (di seguito: verbale 3) e del 15 luglio 2015 (di seguito: verbale 4), di C._______ del 30 giugno 2015 (di seguito: verbale 5) e del 16 luglio 2015 (di seguito: verbale 6) e di D._______ del 30 giugno 2015 (di seguito: verbale 7) e del 16 luglio 2015 (di seguito: verbale 8), le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 20 agosto 2015, notificate ai ricorrenti il 22 agosto 2015 (cfr. risultanze processuali), con le quali la SEM ha respinto le domande d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Macedonia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, i ricorsi del 28 agosto 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 agosto 2015) contro dette decisioni, con i quali i ricorrenti hanno concluso all'annullamento delle decisioni impugnate, alla concessione dell'asilo, in subordine dell'ammissione provvisoria ed eventualmente al rimando dell'effetto delle decisioni; hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio con protesta di spese e ripetibili; infine, hanno chiesto di non comunicare e non trasmettere informazioni agli organi governativi macedoni, l'incarto originale della SEM (contenente pure i mezzi di prova consegnati dagli insorgenti a sostegno della loro domanda d'asilo) pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 settembre 2015, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 3 e considerato: che presentati tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro delle decisioni in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), i ricorsi sono di principio ammissibili sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, in casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre i ricorsi sono stati trasmessi in italiano, che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata), che, preliminarmente, i ricorsi sono di contenuto praticamente identico, pur non essendo stati inoltrati dagli insorgenti in atto unico, e le tre decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.),
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 4 che i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini macedoni e di avere lasciato il paese a seguito di problemi con le autorità macedoni; che il padre A._______ sarebbe stato arrestato e condannato a cinque anni e tre mesi di carcere – sentenza confermata in due istanze superiori – senza aver commesso tale reato (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, F20, pag. 4 segg.); che di conseguenza avrebbe depositato un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (di seguito: CorteEDU) la quale avrebbe constato una violazione dell'art. 6 CEDU, previsto il pagamento di un'indennità di 2'400€ all'interessato e previsto la riapertura del procedimento penale (cfr. ibidem); che al suo rilascio dal carcere nel 2011 la polizia e le autorità macedoni avrebbero fatto pressione sulla famiglia invitando A._______ a ritirare il suo ricorso alla CorteEDU; che tali pressioni sarebbero state esercitate nel corso di quattro o cinque perquisizioni della casa dei ricorrenti e in alcuni incontri in un caffè tra dei poliziotti in civile e il ricorrente (cfr. ibidem); che la moglie e i figli sarebbero espatriati a causa dei problemi del marito/padre e delle pressioni subite (cfr. verbale 3, pag. 6; verbale 5, pag. 8; verbale 7, pag. 6; verbale 8, F11, pag. 3); che i figli sarebbe anche stati spesso controllati dalla polizia (cfr. verbale 5, pag. 8; verbale 6, F14, pag. 3, F53, F63-F72, pag. 7 seg.; verbale 7, pag. 6; verbale 8, F13-F38, pag. 3 segg.); che inoltre, il figlio D._______ sarebbe rimasto sotto inchiesta per la commissione di un furto che non avrebbe commesso ed infine sarebbe stato prosciolto per mancanza di prove (cfr. verbale 7, pag. 6; verbale 8, F75, pag. 8, F84, pag. 9); che D._______ sarebbe inoltre stato ferito mentre stava per essere portato al posto di polizia in manette; che i poliziotti l'avrebbero spinto, egli sarebbe caduto e si sarebbe ferito alla spalla (cfr. verbale 7, pag. 6; verbale 8, F11, pag. 3, F39, pag. 5); che il figlio C._______ per timore di rappresaglie e di essere arrestato senza motivo dall'autorità nel 2011 avrebbe passato qualche mese negli Stati Uniti per nascondersi (cfr. verbale 5, pagg. 5 e 8; verbale 6, F14, pag. 3), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che i richiedente sono cittadini macedoni; che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014); che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 5 loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che nelle querelate decisioni la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati inverosimili ed irrilevanti; che innanzitutto ha considerato inverosimili le allegazioni inerenti le perquisizioni del loro appartamento in Macedonia poiché contrarie all'esperienza di vita e alla logica dell'agire e poiché non sufficientemente motivate; che invero, esse sarebbero vaghe, troppo poco concrete, dettagliate e differenziate; che essi sarebbero stati unicamente in grado di allegare che presto alla mattina, circa 15-20 persone – il figlio C._______ avrebbe parlato di 6-7 persone – si sarebbero presentate a casa loro per perquisire l'appartamento ed essi non avrebbero potuto porre domande; che i poliziotti sarebbero stati arroganti e avrebbero creato caos in casa; che contrariamente alle allegazioni di A._______ e di B._______ circa la detenzione e il diritto di visita, le allegazioni circa le perquisizioni sarebbero molto superficiali; che nessun richiedente sarebbe inoltre stato in grado di dire quante volte e in quali volte A._______ sarebbe stato presente durante le perquisizioni; che visto il ruolo centrale delle stesse nel contesto della loro domanda d'asilo, sarebbero da attendersi dichiarazioni più concrete e comprensibili; che i dubbi inerenti le perquisizioni sarebbero poi rafforzati dal fatto che il motivo per il quale sarebbero avvenute – ovvero esercitare pressione su A._______ per fargli ritirare il ricorso alla CorteEDU – da gennaio 2014 non sarebbe più stato dato poiché da quel momento la sentenza sarebbe divenuta definitiva e con il pagamento di 2'400€ al ricorrente la procedura sarebbe conclusa; che un ritiro non sarebbe dunque più stato possibile; che di conseguenza, da gennaio 2014 lo Stato macedone non avrebbe più avuto alcun interesse oggettivo a continuare la persecuzione, che appaiono altrettanto vaghe e poco sostanziate, le dichiarazioni di A._______ circa gli incontri con i poliziotti in civile nei quali sarebbe stato invitato a ritirare il ricorso alla CorteEDU,
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 6 che contraria al comportamento precedente degli insorgenti, ed inoltre poco credibile, sarebbe inoltre la loro passività in merito alle perquisizioni e agli incontri con i poliziotti; che non avrebbero neppure tentato di rivolgersi alle autorità per cercare protezione contro questi soprusi, che pertanto, le allegazioni inerenti le perquisizioni e gli incontri con i poliziotti non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LASi, che la detenzione di A._______ e le visite della signora B._______ rese al marito in questo frangente sarebbero verosimili, tuttavia essendo avvenute molti anni fa mancherebbe il legame di causalità temporale e non sarebbero dunque rilevanti, che la Macedonia sarebbe considerata uno Stato in cui non vi è pericolo di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che i controlli d'identità da parte della polizia subiti dai due figli non raggiungerebbero l'intensità necessaria per essere ritenuti rilevanti in materia d'asilo, che il fatto che il figlio D._______ sarebbe stato ammanettato e spinto dalla polizia cosicché sarebbe caduto e si sarebbe ferito, non sarebbe neppure rilevante in materia d'asilo poiché avrebbe potuto rivolgersi alle autorità – se necessario anche ad un'istanza superiore – e denunciare l'accaduto, che, per D._______, il fatto di essere stato sotto inchiesta per il furto di una borsa costituirebbe una misura legittima dello Stato poiché il furto sarebbe un'infrazione punibile penalmente; che inoltre, appare che lo Stato macedone si sarebbe tenuto alle prescrizioni legali, egli infatti sarebbe stato rappresentato da un avvocato e infine la procedura sarebbe terminata per mancanza di prove; che pertanto, non sarebbe rilevante in materia d'asilo, che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e la rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, che avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera; che non vi sarebbero indizi per ritenere che gli interessati rischierebbero nel loro Paese d'origine di essere esposti a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU e inoltre non vi sarebbero ostacoli per l'esecuzione del rinvio neppure sotto il profilo dell'esigibilità come pure della possibilità,
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 7 che nei ricorsi essi hanno rilevato che essendo parte della minoranza etnica dei gorani sarebbero molestati, maltrattati, perseguiti e discriminati dal governo che violerebbe i loro diritti fondamentali e le loro libertà; che la persecuzione contro la loro famiglia sarebbe diventata intensa nel 2004 quando senza spiegazioni l'autorità avrebbe confiscato il camion di A._______; che nel 2007 il sig. A._______ sarebbe stato arrestato alla dogana perché nella merce che trasportava nel suo camion sarebbe stata trovata della droga; che le autorità avrebbero nascosto le prove in suo favore cosicché sarebbe stato condannato senza prove a cinque anni e tre mesi di reclusione; che anche i tribunali di secondo grado e di ultima istanza si sarebbero rifiutati di tenere conto delle prove in suo favore e avrebbero confermato il verdetto; che di conseguenza, per vedere rispettati i propri diritti, avrebbe depositato un ricorso alla CorteEDU che con sentenza – diventata finale il 3 gennaio 2014 – avrebbe riconosciuto la violazione dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. d CEDU e previsto il pagamento di 2'400€ al richiedente; che con il pagamento di tale somma la Macedonia non avrebbe soddisfatto gli obblighi nei confronti degli interessati poiché la CorteEDU avrebbe ordinato anche la riapertura del caso per assicurare un equo processo; che scontando la pena egli avrebbe subito tortura psicologica e fisica nonché trattamenti inumani; che dopo il rilascio nel 2011 le autorità avrebbero cominciato a esercitare pressioni e maltrattamenti sulla famiglia per mezzo per esempio di perquisizioni del loro appartamento; che il figlio C._______ avrebbe dovuto rifugiarsi all'estero per alcuni mesi e quando sarebbe tornato sarebbe stato esposto a varie vessazioni e controlli d'identità; che l'autorità non avrebbe neppure spiegato il motivo di tali pressioni e maltrattamenti; che una volta l'autorità avrebbe arrestato il figlio D._______, l'avrebbe accusato di un reato grave che non avrebbe commesso, l'avrebbe tenuto sotto inchiesta per due anni e infine l'avrebbe rilasciato; che durante un controllo, l'autorità voleva portare D._______ alla centrale di polizia, l'avrebbero ammanettato e spinto con brutalità tale da procurargli una grave lesione alla spalla; che neppure questa volta avrebbero fornito spiegazioni o protezione; che circa le perquisizioni del loro appartamento chiedono al Tribunale che vengano sentiti due testimoni; che sulla base delle prove fornite le loro allegazioni sarebbero verosimili e rilevanti ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, che per ciò che è dell'allontanamento, gli insorgenti rilevano che il loro ritorno in Macedonia avrebbe delle conseguenze catastrofiche e imprevedibili per la loro famiglia perché a causa della loro appartenenza ad un gruppo minoritario non potrebbero far valere i loro diritti; che avrebbero indizi per ritenere che la polizia e i Tribunali li starebbero cercando e come
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 8 prova avrebbero prodotto una citazione a comparire dinanzi ad un tribunale per il figlio D._______, che in conclusione, hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio con protesta di spese e ripetibili; che infine, hanno richiesto di non comunicare e non trasmettere informazioni agli organi governativi macedoni e che in caso di trasmissione di dati già avvenuta, di essere informati in merito con una decisione separata, che al ricorso hanno allegato numerosi mezzi di prova già forniti alla SEM a sostegno della loro domanda d'asilo, che preliminarmente, circa la richiesta di non trasmettere informazioni alle autorità macedoni e di essere informati in merito ad un avvenuta trasmissione, si osserva quanto segue: ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LAsi è vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti; che è vietato comunicare dati relativi a una domanda d'asilo; che dagli atti non vi sono indizi che l'autorità inferiore abbia violato tale disposizione o che abbia intenzione di farlo in futuro; che per ulteriori chiarimenti gli insorgenti possono rivolgersi alle autorità cantonali competenti e alla SEM, la richiesta non viene trasmessa; che in nessun caso può essere comunicato quali informazioni sono state trasmesse; che di conseguenza le censure ricorsuali sono respinte, che va pure respinta la richiesta di sentire dei testimoni poiché il Tribunale è in possesso degli atti essenziali inerenti la domanda d'asilo, ha gli elementi sufficienti per dirimere la vertenza, potendosi esimere altresì dall'assunzione di ulteriori prove; che va difatti osservato che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale avviene di regola per iscritto (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 247, pag. 81.); che la procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (cfr. DTF 130 II 473 consid. 2.3 e riferimenti ivi citati); che giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo il Tribunale può ordinare l'audizione di testimoni; che di conseguenza si procede ad un'audizione orale e personale dei testi solo in presenza di
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 9 circostanze del tutto eccezionali ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie; che in casu tale non appare essere il caso, che in seguito va rilevato che i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che quo alle perquisizioni del loro appartamento, malgrado non vi siano contraddizioni evidenti, le allegazioni di tutti i membri della famiglia appaiono vaghe e poco sostanziate; che hanno indicato unicamente che arrivavano presto il mattino, erano arroganti, non potevano porre domande e alla fine c'era caos in casa (cfr. verbale 2, F34, pag. 7; verbale 4, F8, pag. 3; verbale 6, F32-F33, pag. 5; verbale 6, F25, pag. 4; verbale 8, F11, pag. 3); che tuttavia, nessuno è riuscito ad apportare qualche elemento personale o dettaglio alla descrizione degli episodi; che neppure una persona è riuscita ad indicare concretamente come queste si sono svolte, il numero di perquisizioni oppure il numero di persone presenti; che il sig. A._______ ha indicato la presenza di 15-20 persone (cfr. verbale 2, F24, pag. 6), la moglie di 14-15 (cfr. verbale 4, F42, pag. 6), mentre il figlio C._______ ha parlato di 6-7 persone (cfr. verbale 6, F25, pag. 4) e il figlio D._______ di più di 7-8 persone (cfr. verbale 8, F53, pag. 6); che nessuno è riuscito a collocare temporalmente tali episodi (cfr. verbale 2, F33-F35, pag. 7; verbale 4, F12-F16, pag. 4; verbale 6, F27F-28, pag. 4); che su quattro persone appare poco credibile che tutte non sappiano rispondere esattamente alle stesse domande e che diano esattamente le stesse risposte insussistenti; che non è verosimile che nessuno si ricordi il numero di volte in cui l'appartamento è stato perquisito (cfr. verbale 4, F8, pag. 3; verbale 6, F29, pag. 4; verbale 8, F55-F56, pag. 7) oppure quando il padre era presente o meno (cfr. verbale 2, F35-F37, pag. 7) essendo questo l'elemento centrale alla base della domanda d'asilo e che ha spinto gli insorgenti ad espatriare, che inoltre, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, dato che i ricorrenti hanno allegato che le perquisizioni sono avvenute per fare pressione su A._______ per fargli ritirare il ricorso presentato alla CorteEDU (cfr. verbale 2, F21, pag. 5; verbale 4, F29, pag. 5; verbale 6, F35, pag. 5), appare poco logico che esse siano continuate anche dopo gennaio 2014 una volta la procedura terminata con una sentenza della CorteEDU; che contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la CorteEDU ha rilevato unicamente una violazione da parte della Macedonia dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. d CEDU per non aver preso in conto delle prove proposte dall'interessato in suo favore ed ha fissato il pagamento di un'indennità di 2'400€; che ha
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 10 respinto tutte le altre conclusioni del richiedente; che dunque, non ha previsto la riapertura del processo e non ha nemmeno stabilito che il richiedente è stato condannato a torto per un'infrazione che non avrebbe commesso; che in ogni caso, dopo gennaio 2014 e il pagamento dei 2'400€ lo Stato macedone non aveva più alcun interesse oggettivo di fare pressione sugli insorgenti poiché ormai un ritiro della richiesta non era più possibile e il procedimento era terminato; che infine, non appare neppure verosimile che le autorità abbiano esercitato pressione sull'insorgente per evitare che chiedesse la riapertura del procedimento penale poiché ciò non era previsto dalla sentenza, che appaiono altrettanto inverosimili gli incontri di A._______ con la polizia nei caffè; che invero, anche in questo caso non ha fornito elementi di rilevo che permettano al Tribunale di ritenere che gli eventi addotti siano stati effettivamente e personalmente vissuti dall'insorgente; che egli si è limitato ad indicare di aver ricevuto degli inviti due o tre volte, ma di non ricordarsi più quando (cfr. verbale 2, F28-F29, pag. 6, F32, pag. 7); che infine, getta ombra sulla verosimiglianza tutta delle allegazioni il fatto che i ricorrenti non abbiano intrapreso nulla contro i soprusi (cfr. verbale 2, F62, pag.9; verbale 4, F35, pag. 5; verbale 6, F52, pag. 6) ; che non abbiano neppure tentato di rivolgersi alle autorità per denunciare tale agire della polizia e chiedere protezione; che avrebbero potuto rivolgersi alle istanze superiori; che tale passività è in contraddizione con la volontà di difendersi e di presentare ricorso fino alla CorteEDU contro l'asserita ingiusta condanna a cinque anni e tre mesi di carcere, che pertanto, ritenuto quanto sopra questo Tribunale non ritiene verosimili le allegazioni inerenti le perquisizioni della casa nonché gli incontri con la polizia, che riguardo ai fermi e ai controlli d'identità effettuati dalla polizia nei confronti dei due figli C._______ e D._______, essi non appaiono raggiungere l'intensità necessaria per poter essere ritenuti rilevanti in materia d'asilo; che invero, entrambi hanno rilevato di non avere avuto problemi personali in Patria e che questi fermi non costituivano nulla di grave (cfr. verbale 6, F17, pag. 3; verbale 7, pag. 7); che dovevano identificarsi e qualche volta svuotare le loro borse (cfr. verbale 6, F69-F70, pag. 8; verbale 8, F17, pag. 3), che per quanto attiene al problema personale allegato dal figlio D._______, esso non è neppure rilevante; che invero, il fermo di 24 ore avvenuto nel
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 11 2012, nonché l'apertura nei suoi confronti di un'inchiesta per furto di una borsa si è risolta, dopo due anni, con un proscioglimento dell'interessato per mancanza di prove; che in tale procedimento non vi sono indizi per ritenere che sia stato abusivo, che lo Stato non abbia agito in maniera legittima o che sia fondato su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), che quo l'arresto e la frattura alla spalla provocata dalla polizia ai danni di D._______, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, per il principio di sussidiarietà della protezione internazionale, egli avrebbe dovuto innanzitutto rivolgersi alle autorità macedoni per denunciare l'agire della polizia, per il che non costituisce un serio pregiudizio e non è rilevante ai sensi dell'asilo, che infine, circa l'appartenenza etnica alla minoranza dei gorani, tra l'altro allegata unicamente tardivamente in sede ricorsuale e non meglio argomentata, il Tribunale non ravvede neppure elementi per ritenere che le autorità macedoni non accordino protezione ai richiedenti in ragione della loro etnia, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dei richiedenti non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi e di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, che quindi i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinta le loro domande d'asilo, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuta astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 12 RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alle domande d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di rischi personali, concreti e seri per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Macedonia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 13 allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che essi dispongono di un appartamento in Patria (cfr. verbale 2, F8-F9, pag. 3); che il padre A._______ ha esperienza come guidatore di camion, i figli hanno una buona formazione scolastica, C._______ ha studiato architettura per quattro anni e ha esperienza lavorativa in un negozio di mobili (cfr. verbale 5, pag. 5); che si può inoltre partire dal presupposto che in Patria dispongano di una buona rete sociale, che in aggiunta, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che neppure il problema di D._______ alla spalla e al braccio non è ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), per il che l'esecuzione dell'allontanamento è pure possibile, che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 14 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la domanda di accordo del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi è pure respinta non essendo i ricorrenti dispensati dal pagamento delle spese procedurali, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5251/2015, D-5248/2015, D-5250/2015 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: