Corte IV D-5242/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 6 gennaio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang; cancelliera Antonella Guarna. A_______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009 N / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5242/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 21 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 30 gennaio e del 17 febbraio 2009, la decisione dell'UFM dell'11 agosto 2009, notificata al rappresentante dell'interessato il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 21 agosto 2009, la decisione incidentale del 27 agosto 2009, con la quale il TAF ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria, invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 7 settembre 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto in un primo tempo per l'importo di CHF 60.- e successivamente per l'importo di CHF 600.- , entro il termine stabilito, lo scritto del 7 settembre 2009 del ricorrente, mediante il quale ha prodotto il certificato medico del Dr. med. B._______, secondo cui quest'ultimo avrebbe visitato il ricorrente per problemi alla mano, nonché la copia della fissazione di una visita al (...) per approfondimenti presso il Dr. med. C._______, specialista in Pagina 2
D-5242/2009 neurologia, ed ha richiesto al TAF di attendere l'esito della sopraccitata visita specialistica prima di statuire sul merito del suo ricorso, la decisione incidentale del 16 settembre 2009 (reiterata il 30 settembre 2009; cfr. risultanze processuali), con la quale il TAF ha concesso al ricorrente un termine scadente il 16 ottobre 2009 per produrre un certificato medico attuale e circostanziato relativo al suo stato di salute, la ricezione da parte del TAF in data 12 ottobre 2009 del certificato medico del (...) del Dr. med. D._______, con allegato il certificato del (...) del Dr. med. E._______, specialista in neurologia, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 3
D-5242/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia curda, originario di F._______, nella regione di G._______ (Turchia), dove ha vissuto dalla nascita fino al suo espatrio; che egli ha affermato di essere fuggito da casa sua nel mese di (...) 2008 e di essersi dapprima rifugiato da parenti e amici a H._______ (Turchia) e, nel (...) 2009, di aver lasciato definitivamente il suo Paese, che egli ha dichiarato di essere espatriato per paura di essere ricercato e arrestato dalle autorità militari del suo Paese, in quanto egli avrebbe aiutato logisticamente i guerriglieri del I._______, dando loro alloggio, cibo e medicine, come già precedentemente avrebbe fatto suo padre il quale era un sostenitore del I._______ e per cui anche quest'ultimo avrebbe avuto problemi con le autorità; che, più volte in particolare una volta nel 2006 e due volte nel 2007, l'interessato sarebbe stato interrogato dalla J._______ e, in un occasione nel (...) 2008, sarebbe stato fermato, picchiato e infine rilasciato dai militari turchi; che, secondo le informazioni ottenute dall'interessato dalla parte di altri guerriglieri, nel (...) 2008, uno dei membri del I._______ che egli aveva aiutato sarebbe stato arrestato assieme ad altri sostenitori del I._______, rispettivamente si sarebbe consegnato alle autorità turche e avrebbe svelato il nome dell'interessato, al fine di poter beneficiare del condono per chi confessa; che, a seguito di tale fatto, la J._______ si sarebbe recata a casa dell'interessato per cercarlo, secondo quanto avrebbe sentito dai suoi familiari; che, di conseguenza, interessato non avrebbe più fatto ritorno a casa e avrebbe deciso di fuggire dal suo domicilio, che, nel (...) 2008, da F._______, il ricorrente si sarebbe recato dapprima nel villaggio di K._______ presso conoscenti per una decina di giorni e, in seguito, avrebbe raggiunto H._______, da dove sarebbe partito il (...) e avrebbe viaggiato illegalmente nascosto in tir fino ad arrivare in Svizzera dopo un viaggio di quattro giorni, senza documenti e senza controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, oltre ai documenti depositati nel corso della presente procedura d'asilo, Pagina 4
D-5242/2009 che, nella decisione dell'11 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso delle giustificazioni quanto alla mancata presentazione dei documenti d'identità e che, di conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, come anche ritenuto dal rappresentante dell'opera assistenziale; che egli ribadisce e conferma che il suo passaporto gli sarebbe stato sequestrato nel 2006 dai guerriglieri del I._______ e non avrebbe ritenuto fosse il caso di denunciare questo avvenimento, poiché, da un lato, tali fatti – di cui la Polizia sarebbe al corrente – avverrebbero con regolarità nella sua regione e, dall'altro, poiché egli avrebbe aiutato i guerriglieri; che il ricorrente fa valere che debbano essere apprezzati gli sforzi da lui intrapresi per stabilire la sua identità e che – essendo in Svizzera – non potrebbe fare nulla per ottenere i suoi documenti d'identità, oltre all'estratto della carta d'identità; che, quanto a quest'ultima, l'autore del gravame sottolinea nuovamente di averla buttata prima di lasciare il suo Paese, per paura di essere intercettato dalle autorità turche; che, l'insorgente ritiene che il racconto circa le modalità del viaggio che avrebbe intrapreso senza documenti dovrebbe essere ritenuto verosimile, in quanto sarebbe dettagliato e corrisponderebbe alla realtà e all'esperienza generale di coloro che viaggiano clandestinamente; che, inoltre, il ricorrente fa valere che nel caso della sua domanda d'asilo occorrerebbero ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato, sostenendo di aver reso un racconto preciso e dettagliato, mentre che l'UFM si sarebbe concentrato solo su piccole questioni, di cui egli non sarebbe riuscito a fornire dettagli precisi; che, infatti, egli avrebbe riferito gli avvenimenti più importanti e non potrebbe ricordare con esattezza quante volte avrebbe subito delle repressioni, le quali sarebbero già Pagina 5
D-5242/2009 state proferite negli anni '80 e avrebbero potuto verificarsi in ogni momento; che, peraltro, il ricorrente fa valere che non disporrebbe di nulla di scritto quanto alle ricerche nei suoi confronti, bensì si tratterebbe di ipotesi che si fonderebbero però su quanto gli sarebbe stato riferito dai suoi familiari, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, senza contestare la pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, infatti, come già esposto nella decisione incidentale del 27 agosto 2009, la fotocopia rispettivamente l'originale del certificato Pagina 6
D-5242/2009 dell'Ufficio anagrafe oppure della registrazione della carta d'identità che il ricorrente ha presentato in occasione della prima audizione (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 6) non costituiscono un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, tanto più che non permettono di viaggiare e non vi figura la foto del ricorrente, che, peraltro, non soccorre il ricorrente l'allegazione secondo cui il suo passaporto gli sarebbe stato sequestrato nel 2006 dai guerriglieri del I._______ (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 5 e del 17 febbraio 2009 D11-14 pag. 3), ritenuto che egli non ha saputo dare una spiegazione plausibile dell'asserito avvenimento, limitandosi ad affermare che il sequestro dei documenti costituisce una prassi frequente (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 5 e gravame pag. 2); che, d'altronde, risulta inconcepibile credere che egli avrebbe potuto subire un tale sequestro da parte dei guerriglieri del I._______, se avesse realmente fornito loro aiuti logistici e, di conseguenza, proprio per tale ragione, non avrebbe denunciato tale fatto alle autorità (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 5 e del 17 febbraio 2009 D18-19 pag. 4); che, non risulta nemmeno plausibile che, anche nella denegata ipotesi in cui il suddetto sequestro fosse effettivamente avvenuto, egli non abbia fatto richiesta di un altro esemplare del suo passaporto alle autorità del suo Paese, durante i due anni successivi trascorsi in Patria, prima degli asseriti fatti che l'avrebbero costretto ad espatriare (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 5 e del 17 febbraio 2009 D16-17 pag. 4); che, in siffatte circostanze, non soccorre l'insorgente, l'asserzione secondo cui non potrebbe presentare il suo passaporto, poiché i suoi familiari non potrebbero ritirarli per lui (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pagg. 6-7); che, in aggiunta, per quanto attiene alla sua carta d'identità, non è assolutamente credibile che egli l'abbia gettatta per timore che le autorità turche gliela trovassero addosso, come egli ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 6 e ricorso pag. 2); che, infatti, sbarazzandosi della stessa, egli ha preso e accresciuto il rischio di essere arrestato in caso di controllo; che, d'altronde, risulta particolarmente difficile che il ricorrente abbia potuto muoversi in Turchia senza essere in possesso della sua carta d'identità, che, inoltre, l'insorgente non ha saputo indicare qualsivoglia dettaglio quanto al viaggio intrapreso secondo le modalità descritte, in particolare circa i Paesi da cui sarebbe passato, i cartelli stradali e i Pagina 7
D-5242/2009 luoghi delle soste effettuate, nonché circa il fatto se il tragitto fosse stato effettuato via terra o via mare (cfr. ibidem pagg. 9-10); che, in aggiunta, non è concepibile la giustificazione del ricorrente secondo cui egli non avrebbe visto nulla e non avrebbe chiesto nulla al conduttore del tir, poiché non gli interessava (cfr. ibidem pag. 10), allorquando il suo viaggio l'avrebbe dovuto portare a chiedere l'asilo, che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente ha fatto valere, quale motivo d'asilo, il timore di essere ricercato ed arrestato da parte della J._______, a causa della sua Pagina 8
D-5242/2009 collaborazione logistica con il I._______, che sarebbe stata riferita da uno dei guerriglieri alle autorità, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, come rilevato dall'UFM, l'insorgente ha reso dichiarazioni prive di dettagli e imprecise su alcuni punti essenziali del suo racconto; che, a titolo d'esempio, il ricorrente non è stato in grado di quantificare con precisione il numero degli arresti che avrebbe subito nel 2006 e nel 2007 nonché quando – di preciso – essi sarebbero avvenuti (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2009 D77 pag. 9); che, a tal proposito, il ricorrente si sarebbe giustificato, limitandosi a dire di non ricordare (cfr. ibidem e gravame pag. 3) e rifacendosi altresì in maniera del tutto generale all'asserita frequenza degli arresti che sarebbero avvenuti negli anni '80 e che sarebbero potuti avvenire, a suo dire, in ogni momento (cfr. gravame pag. 3); che, per di più, il ricorrente non ha raccontato di tali arresti nel corso della prima audizione, riferendosi soltanto all'episodio del (...) 2008, in cui sarebbe stato arrestato rispettivamente fermato e picchiato dai militari (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 9); che, peraltro, le asserite semplici liberazioni del ricorrente a seguito di tali arresti risultano inconcepibili, allorquando, a suo dire, egli era stato bersaglio delle ricerche della J._______; che, ad ogni modo, gli evocati avvenimenti risultano inverosimili anche per il fatto che il ricorrente medesimo ha altresì chiaramente affermato di essere scappato dal suo Paese, perché ricercato dalla J._______, dopo quello che sarebbe successo nel (...) 2008, ovvero dopo che – a suo dire – uno dei guerriglieri sarebbe stato arrestato e avrebbe dato il suo nome alle autorità (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 7 e del 17 febbraio 2009 D27 pag. 4 e D88 pag. 10), che, d'altronde, anche nella denegata ipotesi in cui l'episodio avvenuto nel (...) 2008 – che tra l'altro gli sarebbe stato riferito solamente da guerriglieri del I._______ secondo semplici supposizioni (cfr. verbale Pagina 9
D-5242/2009 d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 8 e del 17 febbraio 2009 D28 pag. 5) – fosse effettivamente accaduto, l'insorgente si limita a mere congetture circa il fatto che questo avvenimento sia alla base delle asserite persecuzioni e delle ricerche nei suoi confronti (cfr. ibidem); che, infatti, l'insorgente ha dichiarato di essere ricercato solo in relazione a quanto gli sarebbe stato riferito dai suoi familiari (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pag. 8 e del 17 febbraio 2009 D55 pag. 7 e D84-85), senza saper indicare alcun preciso dettaglio in merito (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2009 D56-57 pag. 7) e affermando in maniera del tutto priva di senso (cercando di rettificarsi in seguito) che coloro che lo avrebbero ricercato avrebbero chiesto ai suoi familiari come lui si chiamava (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pagg 8-9); che ciò non può certamente essere il caso, se le autorità in questione lo stessero realmente cercando, che, infine, quanto ai documenti presentati dal ricorrente in corso di procedura, in particolare quanto agli scritti internet – la cui fonte è sconosciuta – essi contengono informazioni su due personaggi, la cui vicenda – ripresa e fatta sua dal ricorrente in sede della seconda audizione – risalgono al 2007 e non hanno alcun legame con l'episodio del (...) 2008 alla base dell'espatrio e della domanda d'asilo dell'insorgente; che, inoltre, il documento presentato come lo scritto del preposto del quartiere di L._______, risulta contenere una semplice allegazione di parte, non corroborata da alcun elemento e risultante dal sentito dire, per il tramite di una semplice dichiarazione, la cui autenticità e ufficialità è assolutamente dubbia, che, visto quanto sopra, il timore del ricorrente di essere arrestato e minacciato di morte – nonostante l'eventuale condanna e l'espiazione di una pena – non trova alcun fondamento (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2009 D89 pag. 11), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, Pagina 10
D-5242/2009 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dell'autore del gravame, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Pagina 11
D-5242/2009 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, ha una formazione scolastica superiore e un'esperienza professionale di tanti anni, nonché dispone di una densa rete sociale e familiare nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 30 gennaio 2009 pagg. 2-4), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24); che, infatti, gli asseriti problemi di salute, di cui si è avvalso il ricorrente con scritto del 7 settembre 2009 e con i successivi certificati medici prodotti, costituiscono dei semplici disturbi alla mano, i quali – anche dopo la visita specialistica (presso un altro medico e in un altra data rispetto a quello annuciato dal ricorrente) – richiedono semplicemente l'uso della polsiera, sono suscettibili di miglioramento e soltanto eventualmente necessiteranno di un intervento chirurgico (cfr. agli atti), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, Pagina 12
D-5242/2009 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 4 settembre 2009, che l'importo di CHF 60.- versato dal ricorrente in sovrabbondanza all'anticipo spese richiesto, sarà restituito al medesimo tramite il servizio apposito di codesto Tribunale. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13
D-5242/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 4 settembre 2009. 3. L'importo di CHF 60.- versato dal ricorrente in sovrabbondanza con l'anticipo spese richiesto sarà restituito al medesimo. 4. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - alla M._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 14