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Bundesverwaltungsgericht 26.07.2010 D-5228/2010

26. Juli 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,889 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-5228/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 6 luglio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 luglio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5228/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 24 settembre 2009, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della menzionata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ritenuto che il richiedente si era reso irreperibile, ed ha nello stesso tempo pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...), la comunicazione del servizio sicurezza del (...), secondo cui il richiedente è scomparso, rendendosi irreperibile, la conseguente decisione dell'UFM del 1° febbraio 2010 di stralcio dai ruoli della suddetta domanda d'asilo del richiedente, senza lo svolgimento di un'audizione sui motivi d'asilo, l'ulteriore domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data (...), la decisione incidentale dell'UFM del 17 giugno 2010 (cfr. notificata al richiedente il medesimo giorno; cfr. risultanze processuali) mediante la quale detto Ufficio ha ripreso la procedura d'asilo precedente conformemente all'art. 35a cpv. 1 LAsi, i verbali d'audizione del 17 giugno 2010 (di seguito: verbale 1) e del 12 luglio 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 16 luglio 2010 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 21 luglio 2010, Pagina 2

D-5228/2010 i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia georgiana, originario di B._______ (Georgia) con ultimo domicilio a C._______ (Georgia), Pagina 3

D-5228/2010 che ha affermato di essere espatriato nel (...) 2006 poiché sarebbe stato minacciato da parte della D._______, affinché cambiasse la sua testimonianza contro alti funzionari, rispettivamente poiché teme di venir condannato a scontare quattro anni per falsità dichiarazioni e calunnia, se cambiasse la sua testimonianza; che, secondo le sue dichiarazioni, egli avrebbe fornito la sua testimonianza presso la D._______ in merito al pestaggio di E._______, avvenuto durante una manifestazione indetta contro l'uccisione di F._______, a cui egli avrebbe partecipato e in occasione della quale anch'egli sarebbe stato picchiato; che, a fronte della sua testimonianza, l'interessato avrebbe ricevuto delle minacce, delle telefonate minatorie da parte della D._______, nonché una convocazione scritta; che l'interessato si sarebbe allora nascosto, fino a quando avrebbe deciso di lasciare definitivamente il suo Paese d'origine, che l'interessato si sarebbe recato dapprima in Austria, dove sarebbe rimasto sino al 2008; che, successivamente, passando attraverso la Turchia, la Grecia e l'Italia, l'interessato avrebbe raggiunto la Svizzera, dove ha chiesto asilo la prima volta; che, dopo essersi reso irreperibile, alla fine dell'(...) 2009, egli avrebbe lasciato la Svizzera e si sarebbe recato in Svezia per a suo dire recuperare i suoi documenti; che, dopo qualche mese, l'interessato sarebbe ritornato nuovamente in Svizzera, dove ha depositato la sua seconda domanda d'asilo e, a distanza di (...) mesi, un'ulteriore domanda d'asilo, senza lasciare il territorio elvetico, che, nella decisione del 16 luglio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sono inverosimili, di modo che non vi sarebbero indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria e, dall'altro, ha ritenuto che né la situazione politica o economica della Georgia, né altri motivi relativi alla persona del richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del suo allontanamento in detto Paese, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 4

D-5228/2010 che nel ricorso – richiamati i fatti esposti in corso di procedura – l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso indizi propri a motivare la sua qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, in ragione dei quali – secondo un indice di prova basso – l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare, egli sostiene che la decisione dell'UFM sarebbe stata emanata in modo frettoloso e superficiale, malgrado egli abbia collaborato con le autorità, nonché ritiene che le sue allegazioni sarebbero state ricche di dettagli circa nomi, circostanze e fatti; che, inoltre, egli fa valere che la sua vita in Georgia per il momento sarebbe in pericolo, avendo tuttavia ragione di sperare che, a partire da metà settembre dell'anno in corso, la sua situazione potrebbe migliorare definitivamente, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 35a LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una persona, la cui domanda d'asilo è stata stralciata, presenta una nuova domanda d'asilo (cpv. 1); che l'UFM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di cui al capoverso 1, a meno che esistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (cpv. 2), che l'applicazione della suddetta norma presuppone un esame materiale, prima facie, della credibilità del richiedente, ovvero di tutti i fatti addotti dal medesimo suscettibili di costituire indizi propri a motivare la qualità di rifugiato, compresi quelli fatti valere in occasione della domanda d'asilo iniziale, prima dello stralcio della stessa, che, peraltro, secondo l'art. 36 cpv. 1 LAsi, l'UFM è tenuto a procedere ad un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi, se non ve ne è stata alcuna prima dello stralcio della domanda d'asilo, Pagina 5

D-5228/2010 che, nell'ambito della valutazione dell'esistenza di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato, il grado di prova è posto ad un livello relativamente basso, equivalente a quello stabilito dalla giurisprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/57 consid. 3 – 3.4 pag. 779 e segg. e relativi riferimenti; Sentenza del TAF D-1750/2008 del 25 marzo 2008 pagg. 2-3), che, preliminarmente, da un lato, la prima procedura d'asilo risalente al 2008 – nel corso della quale il ricorrente è stato audizionato sui suoi motivi d'asilo – si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 24 settembre 2008, che, in occasione della seconda domanda d'asilo presentata l'(...) e successivamente stralciata dall'UFM, il ricorrente non ha potuto essere stato sottoposto ad un'audizione sui motivi d'asilo, che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente provveduto ad eseguire l'audizione del ricorrente in merito ai suoi motivi d'asilo secondo l'art. 29 e 30 LAsi, oltre ad una prima audizione sommaria, che, in siffatte circostanze, gli unici fatti addotti dal ricorrente suscettibili di essere oggetto dell'esame dell'esistenza di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato, sono quelli presentati dal ricorrente in questa procedura, che, pertanto, il riferimento fatto dall'UFM nella decisione impugnata (cfr. pag. 2) alle allegazioni del ricorrente nel corso della prima procedura d'asilo è irrilevante nella presente procedura, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 35a cpv. 2 LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, l'insorgente non è stato in grado di collocare nel tempo, in maniera precisa, i fatti addotti all'origine delle asserite Pagina 6

D-5228/2010 persecuzioni, in particolare fra i tanti il momento in cui F._______ sarebbe stato ucciso, come pure il giorno in cui si sarebbe svolta la manifestazione a cui avrebbe partecipato e in occasione della quale il ricorrente e E._______ sarebbero stati picchiati; che, a proposito dell'uccisione di F._______, a prescindere da quanto avrebbe affermato nel primo procedimento d'asilo che come detto poc'anzi non è oggetto della presente procedura, il ricorrente ha riferito in maniera contraddittoria e approssimativa che si sarebbe trattato del mese di (...) 2006 (cfr. verbale 1 pag. 6), rispettivamente dell'(...) 2005, o ancora dell'(...) 2006 (cfr. ibidem pag. 6); che, in merito all'evocata manifestazione e pestaggio, che sarebbero avvenuti lo stesso giorno in base alle sue dichiarazioni (cfr. ibidem pag. 7), egli ha dichiarato che la prima si sarebbe svolta tra (...) 2006 (cfr. ibidem pag. 6), mentre che non avrebbe fornito alcuna data riguardo al pestaggio (cfr. ibidem pag. 7), che, d'altronde, il ricorrente in sede di ricorso non ha apportato alcun chiarimento alle suesposte dichiarazioni incongruenti e vaghe, vertenti proprio su due punti essenziali a fondamento della sua domanda d'asilo, le quali erano già state evidenziate dall'UFM nella decisione impugnata, che, l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente nonché l'assenza di quasivoglia credibilità nei suoi confronti, trova conferma anche nel fatto che egli stesso ha affermato che i suoi problemi sarebbero stati risolti e avrebbe voluto ritirare la domanda d'asilo relativa alla presente procedura (cfr. verbale 2 D6 e segg., D23 pagg. 3-4); che, pertanto, non soccorrono nemmeno il ricorrente le allegazioni già esposte in sede di procedura e riprese con ricorso, secondo cui solo a partire da metà (...) dell'anno in corso la sua situazione migliorerà (cfr. verbale 2 D10 pag. 3 e ricorso pag. 2); che, in tale contesto, il comportamento del ricorrente che ha depositato un'ennesima domanda d'asilo, dopo essersi reso irreperibile due volte e che ha interposto ricorso nella presente procedura, è da considerarsi temerario e rasenta l'abuso processuale, che, visto tutto quanto sopra, v'è ragione di ritenere che l'intero racconto del ricorrente a sostengo della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, così come è incredibile che egli abbia realmente e personalmente vissuto i fatti addotti, senza che sia Pagina 7

D-5228/2010 necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti e incoerenti del racconto reso, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente sono inverosimili e non contengono indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile, che, inoltre, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese Pagina 8

D-5228/2010 non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica superiore, nonché ha lavorato per (...) (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D80-81 pag. 9); che, inoltre, egli dispone in Georgia di un'importante rete sociale, tra cui sua moglie e i suoi figli, i suoi genitori, nonché i suoi fratelli e altri parenti (cfr. verbale 1 pag. 4), che infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, Pagina 9

D-5228/2010 che, visto l'esito della procedura e ritenuta la temerarietà della stessa, le spese processuali di CHF 1'200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-5228/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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