Corte IV D-5154/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 agosto 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliera Chiara Piras. A._______, Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 agosto 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5154/2008 Fatti: A. Il 27 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 e del 21 luglio 2008), d'essere espatriato il [...] per recarsi prima in Polonia, dove ha lavorato fino al [...], e poi in Germania, prima di entrare in Svizzera il 26 giugno 2008. Avrebbe lasciato il proprio Paese per paura di essere ucciso da membri del “B._______” – agenti di sicurezza all'interno dei militari – i quali lo avrebbero rapito, interrogato e maltrattato una prima volta nel [...] per due o tre giorni e dopo quindici o venti giorni una seconda volta a causa delle sue attività ai favori del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK). Negando un collegamento con il PKK, l'interessato ha però promesso di collaborare con i suoi sequestratori ed è riuscito a negoziare un periodo di riflessione di quindici giorni. Tornato a casa, ha deciso di lasciare il Paese, recandosi prima ad Istanbul, e poi, munito di un visto per entrate multiple, a Varsavia per lavorare presso un'impresa di costruzioni. B. Il 6 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. c della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Polonia siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'8 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in Pagina 2
D-5154/2008 materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente è in possesso di un visto per entrate multiple per la Polonia, il quale è valido fino al [...]. Inoltre, l'UFM sottolinea che la Polonia, essendo un membro dell'Unione Europea, garantisce i diritti umani. Detto Ufficio constata, altresì, che, tranne un cugino con il quale il ricorrente avrebbe mensilmente contatti telefonici, in Svizzera non risiedono parenti prossimi o persone con le quale il ricorrente intratterrebbe rapporti stretti. Infine, il ricorrente non adempirebbe manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il suo racconto sarebbe, infatti, lacunoso, contraddittorio e privo di dettagli sulle date della detenzione, sugli interrogatori e sui maltrattamenti subiti. 5. Nel gravame, il ricorrente fa valere che, a suo avviso, il fatto di essere curdo ed attivo politicamente costituirebbe di per sé un rischio di persecuzione. Inoltre, nel suo caso, sarebbe applicabile l'eccezione dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, visto, in particolare, che in Svizzera vivrebbe un suo parente prossimo. L'UFM avrebbe quindi dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Pagina 3
D-5154/2008 6. Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. c LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. c LAsi sono manifestamente adempite, essendo incontestato che il ricorrente, in possesso di un visto per entrate multiple (valido fino al [...]), ha soggiornato in Polonia precedentemente al suo arrivo in Svizzera. 7.2 In relazione alla nozione di “persone con le quali intrattiene rapporti stretti” e di “parenti prossimi” giusta l'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi va rilevato che quest'ultima deve essere ripresa tale e quale dal vecchio art. 23 cpv. 1 lett. d, rispettivamente dal vecchio art. 42 cpv. 2 lett. c LAsi (v. foglio federale 2002, pag. 6125). Inoltre, secondo la prassi di questo Tribunale, per “parenti prossimi” s'intendono i coniugi ed i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000, n. 4, pag. 41s; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-2001/2008 del 4 aprile 2008; art. 1 lett. e dell'Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.311]). Questo Tribunale osserva che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non possiede parenti prossimi in Svizzera nei sensi della legge e della giurisprudenza. Inoltre, è importante rilevare che, nell'ambito dell'audizione del 14 luglio 2008, il ricorrente ha sostenuto di non avere parenti in Svizzera (v. pag. 3) e di avere menzionato il cugino solo durante la seconda audizione del 21 luglio 2008 (v. pag. 4). Avrebbe visto il cugino l'ultima volta due anni fa, e lo avrebbe sentito per telefono solo una volta al mese. In più, avrebbe deciso di venire in Svizzera seguendo i consigli degli amici del partito e dei propri parenti, i quali gli avrebbero detto che era meglio andare Pagina 4
D-5154/2008 in Svizzera, visto che si tratta di un Paese democratico dove si vive bene anche come curdi (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2008, pag. 4). Da ciò che precede, risulta che l'insorgente manifestamente non intrattiene rapporti stretti con il cugino residente in Svizzera. Pertanto non sono dati, nella fattispecie, i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Infatti, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che l'insorgente non è nemmeno stato in grado di indicare con precisione le date degli arresti, anche se relativamente recenti (marzo o aprile 2008). Inoltre, il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio sugli interrogatori subiti, sulla natura delle domande poste o sulle persone che lo avrebbero rapito. Infine, in considerazione dell'obbligo di collaborare giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi, non soccorre il ricorrente l'affermazione secondo la quale avrebbe “raccontato tutta la verità e consegnato il passaporto, pur potendo – come fan tanti altri – stracciare quest'ultimo” (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2008). In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che la Polonia è stata designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007, incombe all'insorgente d'invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Il ricorrente non è manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, in tale intento. Infatti, giova rilevare che le affermazioni, secondo cui sarebbe meglio recarsi in Svizzera, poiché sarebbe un Paese democratico, dove si starebbe bene anche come curdi (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2008, pag. 4), appaiono irrilevanti. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. Pagina 5
D-5154/2008 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Polonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Polonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta dell'insorgente. 10.2 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. Per sovrabbondanza, giova Pagina 6
D-5154/2008 sottolineare che l'insorgente ha già lavorato per un mese e mezzo in un'impresa di costruzioni in Polonia (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2008, pag. 4). 10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente è in possesso di un visto per entrate multiple per la Polonia valido fino al [...]. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7
D-5154/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 8