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Corte IV D-5129/2017
Sentenza d e l 1 2 febbraio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti A._______, nato (…), Eritrea, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 9 agosto 2017 / N (…).
D-5129/2017 Pagina 2
Fatti: A. A._______, cittadino eritreo di etnia tigrina, dichiaratosi minorenne, è cresciuto ad B._______, nella Regione del Sud (Zoba Debub) ed è espatriato il 25 dicembre 2015 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 3 luglio 2017 [atto A11/12], di seguito: verbale 1). Ha raggiunto la Svizzera il 17 giugno 2017 ed il medesimo giorno vi ha depositato domanda d'asilo. B. Dalla radiografia della mano effettuata al fine di stimare l'età del richiedente è risulta un'età ossea corrispondente a 17 anni (cfr. referto radiologico, atto A10/2). C. In ragione della minore età dell'interessato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha pertanto nominato una persona di fiducia e l'ha convocata all'audizione sui motivi d'asilo. D. Sentito approfonditamente sui suoi motivi d'asilo, il richiedente ha allegato di essere espatriato a causa del fratello C._______ il quale sarebbe stato imprigionato ed infine rilasciato su cauzione a condizione che effettuasse l'addestramento militare. Dopo un congedo ottenuto per rendere visita alla madre malata il fratello non avrebbe più fatto ritorno al campo militare e sarebbe espatriato. A seguito di ciò, i militari l'avrebbero ricercato a casa ed avrebbero voluto arrestare la madre ritenuta responsabile (cfr. verbale d'audizione del 26 luglio 2017 [atto A17/19, di seguito: verbale 2], D43, D45, D59). Tuttavia, essendo ella molto malata, il richiedente si sarebbe offerto al suo posto (cfr. verbale 2, D65). Tre settimane dopo, i militari si sarebbero di nuovo recati a casa del richiedente per prelevarlo, tuttavia egli si sarebbe trovato al mercato. Informato dell'accaduto, egli avrebbe pertanto deciso di nascondersi da un amico e poi di espatriare (cfr. verbale 2, D69, D80). E. Con decisione del 9 agosto 2017, notificata il 10 agosto 2017 in presenza della persona di fiducia (cfr. atti A20 e A21), la SEM ha respinto la domanda
D-5129/2017 Pagina 3 d'asilo di A._______, ha pronunciato il suo allontanamento, mettendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. F. In data 11 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 settembre 2017), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine, la trasmissione degli atti di causa alla SEM per nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protestate tasse, spese e ripetibili. G. Con decisione incidentale del 18 ottobre 2017 il Tribunale ha accolto la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e nel contempo ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso invitandola ad esprimersi in merito. H. La SEM, con osservazioni dell'8 novembre 2017, ritiene che il ricorso non contiene nuovi fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una diversa valutazione e propone la reiezione del gravame. I. Con replica del 29 novembre 2017, l'insorgente postula nuovamente l'accoglimento del ricorso. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
D-5129/2017 Pagina 4 dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 9 agosto 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo. 4. 4.1 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto innanzitutto inverosimili le dichiarazioni dell'interessato. Le stesse sarebbero contraddittorie e non sufficientemente sostanziate. Il richiedente infatti, non avrebbe saputo spiegare per quale motivo il fratello sarebbe stato arrestato sebbene non fosse stato mai convocato al servizio militare. In seguito, egli avrebbe descritto in modo vago ed evasivo il problema di salute di sua madre e si sarebbe contraddetto riguardo alla sua iniziativa di essere preso dalle autorità al posto della genitrice. Incongruenti sarebbero poi le sue allegazioni in merito al numero di volte in cui i militari sarebbero venuti a cercare il fratello così come alla data d'espatrio dello stesso. Ulteriormente
D-5129/2017 Pagina 5 contraddittorie risulterebbero le allegazioni in merito alla visita di O., militare ben conosciuto nel villaggio, e al suo ruolo. Invero, l'interessato avrebbe dapprima dichiarato che il militare faceva parte dell'unità di spionaggio, salvo poi in un secondo tempo dichiarare di non sapere che grado avesse. Infine, incongruenti risulterebbero pure le dichiarazioni in merito al rilascio del fratello del richiedente, segnatamente per quanto riguarda la persona che avrebbe pagato la cauzione e fatto da garante (la madre o lo zio). A causa delle diverse contraddizioni l'interessato non avrebbe dunque da una parte reso verosimile la richiesta di una cauzione e di una garanzia da parte delle autorità per il rilascio del fratello e dall'altra che le stesse si sarebbero recate diverse volte presso la sua abitazione minacciandolo d'arresto. Infine, le allegazioni dell'interessato sarebbero contrarie all'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Malgrado le autorità gli avessero concesso un mese di tempo per prepararsi al loro arrivo, egli non avrebbe sfruttato questa opportunità per fuggire, ma avrebbe bensì atteso che venissero effettivamente a cercarlo. Per quanto riguarda invece l'espatrio illegale dall'Eritrea, esso non è stato ritenuto rilevante in materia d'asilo, non essendovi elementi che permetterebbero di ritenere che l'interessato sia considerato come persona invisa dalle autorità. 4.2 Con ricorso, l'insorgente contesta l'inconsistenza delle sue allegazioni. Invero, in merito all'arresto del fratello, le allegazioni del ricorrente corrisponderebbero alla prassi delle autorità eritree le quale effettuerebbero dei controlli di verifica circa la partecipazione all'addestramento militare. Per quanto riguarderebbe invece la malattia della mamma il ricorrente rileva che all'epoca aveva solo 13 anni e non ci si potrebbe dunque attendere una diagnosi precisa. Questo aspetto andrebbe tenuto particolarmente in conto anche per le altre supposte contraddizioni ritenute dall'autorità inferiore. Esse infatti, non riguarderebbero aspetti fondamentali delle allegazioni fornite dal ricorrente ed andrebbero ricondotte all'età. Le sue allegazioni sarebbero pertanto da considerare nel complesso verosimili e gli andrebbe dunque riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo in Svizzera. Per quanto riguarda l'espatrio illegale, il ricorrente rileva che tra i fattori che potrebbero indurre le autorità eritree a considerarlo quale persona invisa dovrebbe essere compresa la circostanza della diserzione del fratello. 4.3 Con la risposta al ricorso la SEM contesta la marginalità delle contraddizioni emerse e, come dalla fitta argomentazione della decisione, emergerebbe che i punti in cui il ricorrente non sarebbe stato in grado di fornire dettagli importanti e centrali alla sua domanda d'asilo sarebbero numerosi.
D-5129/2017 Pagina 6 A titolo d'esempio, per nulla marginale sarebbero le vicende che interessano la convocazione, l'arresto e la carcerazione del fratello, le visite dei militari, il ruolo del militare O. e i dettagli riguardo alla visita nella quale sarebbe stato informato che avrebbe dovuto prestare servizio militare. L'età del ricorrente, all'epoca 14 anni, non potrebbe in alcun modo scusare le suddette mancanze e contraddizioni poiché troppo numerose e poiché egli avrebbe avuto modo di parlare con la madre ed avrebbe dunque potuto colmare le proprie lacune. L'autorità inferiore rileva nondimeno che il racconto reso dal fratello del richiedente – pur non potendone citare le allegazioni per ragioni di confidenzialità – non corrisponderebbe in maniera evidente a quello reso dal ricorrente. Infine, non avendo il ricorrente reso verosimile in alcun modo di essere una persona invisa a seguito della diserzione del fratello, non vi sarebbero motivi per ritenere che egli sia noto alle autorità e pertanto che possa ragionevolmente essere esposto a punizioni in caso di ritorno. 4.4 In sede di replica, l'insorgente si riconferma nelle tesi di diritto, nelle allegazioni e nelle conclusioni già presentate in sede ricorso. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
D-5129/2017 Pagina 7 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6. A mente dello scrivente Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni del ricorrente in merito ai problemi avuti a seguito dell'espatrio illegale del fratello siano effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e non siano sufficientemente sostanziate. 6.1 L'insorgente ha infatti dapprima allegato che il fratello sarebbe stato ricercato a casa dopo che non avrebbe fatto rientro dal congedo. Le autorità avrebbero infatti saputo che C._______ sarebbe tornato a casa in quanto vi erano delle spie in città. Il ricorrente ha inoltre aggiunto di aver informato, dopo tante visite, egli stesso le autorità dell'espatrio del fratello verso l'Etiopia e poi il Sudan (cfr. verbale 1, pag. 7 e 8). In un secondo tempo il ricorrente ha invece contrariamente asserito che nel corso della prima vista i militari – su informazione dei vicini – credevano che il fratello fosse tornato a casa e vi avesse passato la notte prima di scappare verso l'Etiopia (cfr. verbale 2, D59), mentre nel corso della seconda visita avrebbero creduto che C._______ si fosse nascosto da qualche parte in Eritrea (cfr. verbale 2, D63). In seguito, pure contraddittorie risultano le allegazioni
D-5129/2017 Pagina 8 dell'insorgente in merito al rischio di venire imprigionato. L'interessato, nel corso della prima audizione, ha a due riprese indicato di essersi offerto di venire imprigionato al posto della madre (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi fornire una versione sostanzialmente diversa nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. Invero, egli ha asserito che i militari hanno deciso di portarlo via al posto della madre dopo che l'insorgente li ha informati in merito alle sue condizioni di salute (cfr. verbale 2, D65). In seguito, risultano parimenti discordanti le dichiarazioni in merito al militare O. ed al suo ruolo. L'insorgente ha in un primo tempo indicato che O. era il responsabile della (…) unità, l'unità di spionaggio (cfr. verbale 1, pag. 89), salvo poi a seguito di una domanda esplicita non menzionare più né l'unità di spionaggio, né il suo ruolo di responsabile (cfr. verbale 2, D75-D79). A ciò si aggiunge il fatto che in sede ricorsuale, il ricorrente non ha fornito una spiegazione che possa giustificare un'altra valutazione. Invero, pur tenendo conto della giovane età dell'insorgente al momento dei fatti nel complesso dell'analisi della verosimiglianza, tale circostanza, ad essa sola, non può giustificare delle contraddizioni così importanti e su punti così essenziali dei suoi motivi d'asilo. Il Tribunale rileva inoltre che il fatto che al fratello sia stato concesso asilo in Svizzera ancora non rende automaticamente verosimili i problemi dell'insorgente con le autorità. Proseguendo nell'analisi, dal racconto del ricorrente risultano alcune incongruenze minori in merito all'espatrio del fratello (egli avrebbe dormito una notte a casa e due da un amico prima di espatriato, oppure avrebbe dormito una notte a casa e due per strada [cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, D59]; sarebbe espatriato il mese otto oppure il mese nove 2014 [cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D59]) e in merito alle persone che l'avrebbero informato di essere stato ricercato dai militari mentre si trovava al mercato (i ragazzi del quartiere oppure i vicini [cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D80]). Tali contraddizioni non giovano ulteriormente alla credibilità del racconto. 6.2 Non di meno, va parimenti rilevato come le allegazioni del ricorrente risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, v'è in primo luogo da rilevare come il suo racconto si limiti in parte a riportare dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità militari eritree. Conseguentemente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime
D-5129/2017 Pagina 9 cure, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità militari eritree. Orbene, per quanto riguarda l'arresto del fratello e l'ottenimento di un congedo, il ricorrente non ha saputo né indicare se lo stesso fosse stato convocato o meno al servizio militare, né se avesse terminato l'addestramento al momento dell'ottenimento del congedo (cfr. verbale 2, D90 e D100). Neppure in questo caso la minore età del ricorrente permette una diversa valutazione della fattispecie. Invero, egli avrebbe potuto colmare le proprie lacune chiedendo informazioni al fratello presente in Svizzera o alla madre con la quale avrebbe contatti telefonici (cfr. verbale 2, D24-D25). 6.3 In seguito, le allegazioni del ricorrente risultano in parte contrarie alla logica dell'agire. Da una parte, pare poco verosimile che le autorità abbiano concesso all'interessato un mese di tempo per prepararsi prima di essere preso e mandato a Nakfa per l'addestramento militare essendovi comunque un elevato rischio che egli espatriasse (cfr. verbale 2, D65, D67). D'altra parte, pare poco logico che il ricorrente, non volendosi recare a Nakfa e conoscendo lo stato delle prigioni in Eritrea, non sia né immediatamente espatriato – attendendo che le autorità lo venissero nuovamente a cercare (cfr. verbale 2, D80) – né abbia deciso di rimanere dalla madre ad D._______, pur essendo riuscito a passare il posto di blocco (cfr. verbale 2, D67-D69). 6.4 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, è quindi proprio apprezzando nel complesso le dichiarazioni dell'insorgente che il Tribunale giunge a concludere che i criteri di verosimiglianza non sono in specie ossequiati. Malgrado gli avvenimenti addotti dal ricorrente possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità, in considerazione delle incongruenze rilevate e della parziale superficialità del racconto, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera. 7. Allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se all'insorgente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della sua uscita dal Paese. In una sentenza di riferimento pubblicata il 30 gennaio 2017, il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza
D-5129/2017 Pagina 10 in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi dei disposti citati. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può pertanto essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Nel caso in disamina, non avendo il ricorrente reso verosimile i problemi con le autorità a seguito dell'espatrio, rispettivamente della diserzione, del fratello, non vi sono ulteriori motivi per ritenere l'esistenza di circostanze supplementari ai sensi della sopracitata giurisprudenza e che dunque egli sia persona malvista dalle autorità eritree. 8. Nel complesso è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessato. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto. 9. Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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D-5129/2017 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: