Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D5125/2010 Sen tenza d e l 1 5 f e bb raio 2012 Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio), Hans Schürch, Robert Galliker; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo; decisione dell'UFM del 15 giugno 2010 / N […].
D5125/2010 Pagina 2 Fatti: A. Il (…), l'interessato – presentatosi con le generalità di B._______, minorenne, nato il (…) a C._______ (Afghanistan) – ha depositato una domanda di asilo in Svizzera. In occasione dell'audizione sommaria (cfr. verbale di audizione del 4 maggio 2010 [di seguito: verbale 1]), il medesimo ha rettificato le generalità fornite, dichiarando di chiamarsi A._______, di etnia (…), nato in un giorno sconosciuto del (…), a D._______, a suo dire, nel distretto di E._______, nella provincia di F._______ (Afghanistan). Riguardo ai suoi motivi di asilo, l'interessato ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale 1, nonché verbali di audizione del 7 maggio 2010 [di seguito: verbale 2] e del 18 maggio 2010 [di seguito: verbale 3]), di essere espatriato nell'agosto, rispettivamente nel novembre 2008, in quanto temerebbe i Talebani, i quali l'avrebbero accusato di essere una spia, poiché avrebbe lavorato per gli Americani. Nell'(…), l'interessato si sarebbe trasferito per lavoro a G._______ (recte: […]) nella provincia di H._______ (Afghanistan), dove avrebbe svolto l'attività di autista di camion per la ditta americana I._______, alloggiando negli stabili della stessa. Dopo cinque mesi, in occasione di una telefonata alla sua famiglia, l'interessato sarebbe stato informato che suo padre sarebbe stato minacciato dai Talebani, affinché egli smettesse subito di lavorare per gli Americani. Il genitore gli avrebbe consigliato di continuare a lavorare e di non fare più rientro a casa, mentre il padre avrebbe fatto credere ai Talebani che aveva lasciato il Paese. Il (…), rispettivamente l'(…), nel corso di un'ulteriore telefonata ai parenti, l'interessato avrebbe appreso che degli agenti britannici, per ignoti motivi, si sarebbero insediati presso il domicilio della sua famiglia per due notti e un giorno e che, a seguito di tale episodio, il padre dell'interessato sarebbe stato sequestrato dai Talebani, già due giorni prima della sua telefonata. L'interessato sarebbe tornato di nascosto al suo villaggio e, per il tramite degli anziani del villaggio in contatto con i Talebani, avrebbe telefonato a quest'ultimi, i quali l'avrebbero accusato di essere una spia, rispettivamente gli avrebbero chiesto di consegnarsi in cambio del rilascio del padre. Durante la seconda notte al suo domicilio, egli e sua madre avrebbero sentito bussare alla porta di casa. Convinto che si trattasse dei Talebani, l'interessato sarebbe fuggito immediatamente dal retro della
D5125/2010 Pagina 3 casa, avrebbe scavalcato un muro, ferendosi ai testicoli, e sarebbe andato a nascondersi nel bosco. Il mattino seguente, il medesimo si sarebbe recato a E._______, poi a L._______ (Afghanistan) e, infine, in autobus a M._______ (Afghanistan), da dove avrebbe chiamato sua madre, la quale gli avrebbe confermato che i Talebani erano andati a cercarlo, ma poi sarebbero partiti. L'interessato avrebbe soggiornato in un albergo e, dopo qualche giorno, sarebbe espatriato direttamente in Iran, dove – rimanendo sempre in contatto con gli anziani del villaggio – dopo due mesi avrebbe appreso dell'uccisione di suo padre. Da N._______ (Iran), avrebbe proseguito il viaggio di espatrio giungendo ad O._______ (Turchia), dove avrebbe vissuto per circa un anno. Infine, viaggiando per diversi giorni in un autocarro, avrebbe raggiunto l'Europa e, successivamente, la Svizzera in treno. A sostegno della sua identità, l'interessato ha prodotto un documento presentato come la sua carta di identità in copia ed in originale (cfr. doc. 1, atto A 11/1). B. In data 14 giugno 2010, il richiedente – per il tramite del suo rappresentante legale – ha inoltrato all'UFM (ricezione in data 15 giugno 2010) un documento presentato come uno stampato in lingua straniera, a comprova dell'attività che avrebbe svolto per un'azienda statunitense e delle ragioni che avrebbero provocato la cessazione della stessa (cfr. doc. 2, atto A 26/1). C. Con decisione del 15 giugno 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, concedendogli tuttavia l'ammissione provvisoria. D. Il 14 luglio 2010 l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata nonché il riconoscimento nei suoi confronti della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
D5125/2010 Pagina 4 In allegato all'atto ricorsuale, oltre alla copia della decisione impugnata (cfr. allegato 1), ha prodotto i seguenti documenti: la copia dell'allegato all'audizione federale diretta del rappresentante dell'opera assistenziale (di seguito: ROA), nonché del rapporto (2 pagine) per i rappresentanti dell'opera assistenziale (cfr. allegato 2); la copia del foglio aggiuntivo (4 pagine) dell'audizione del 18 maggio 2010 (cfr. allegato 3); copia di uno stampato (12 pagine) in lingua inglese illustrante la ditta americana precitata (cfr. allegato 4); l'originale della testimonianza scritta in lingua straniera della ditta americana precitata, presentato inizialmente in copia, che attesterebbe l'attività svolta per la stessa (cfr. allegato 5; doc. 2). E. Tramite decisione incidentale del 16 luglio 2010, il Tribunale ha confermato il diritto del ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. F. In data 20 luglio 2010, l'insorgente ha inoltrato al Tribunale la traduzione in lingua italiana dell'allegato 5. G. Con decisione incidentale del 27 agosto 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, nonché le sue eventuali osservazioni al documento sopraccitato. H. Il 23 settembre 2010 l'UFM nell'ambito della sua risposta ha proposto la reiezione del gravame. I. Il 13 ottobre 2010 l'insorgente ha presentato l'atto di replica.
D5125/2010 Pagina 5 J. Il 4 novembre 2010 l'UFM ha inoltrato le sue osservazioni all'atto di replica del ricorrente, proponendo nuovamente la reiezione del ricorso. Le stesse sono state trasmesse dal Tribunale in data 10 novembre 2010 all'insorgente per informazione. K. In data 17 novembre 2010, l'interessato ha prodotto, a sostegno delle minacce da parte dei Talebani, un nuovo mezzo di prova, ovvero un documento in originale in lingua pasthun con la relativa busta di invio (cfr. doc. 3). Il 6 dicembre 2010, il ricorrente ha presentato la traduzione in lingua tedesca del doc. 3. L. Il 21 febbraio 2011 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale la copia della ricevuta di pagamento dell'importo di CHF 100. relativo alla sopraccitata traduzione del documento, al fine di computarlo alle spese ripetibili, in caso di accoglimento del ricorso. M. Il 10 giugno 2011, nell'ambito delle sue osservazioni al doc. 3, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. N. In data 8 luglio 2011 il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica alle suddette osservazioni dell'UFM. O. Il 29 luglio 2011 l'UFM ha inoltrato la duplica, proponendo nuovamente la reiezione del ricorso. P. In data 8 agosto 2011, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni alla duplica dell'UFM. Le stesse sono state trasmesse all'autorità inferiore per conoscenza in data 29 agosto 2011 dal Tribunale. Q. Con scritto del 21 settembre 2011, l'insorgente ha inoltrato, a sostegno dell'evoluzione della sua situazione, dei nuovi mezzi di prova, ovvero un DVD contenente due filmati, uno circa l'attentato in cui sarebbe rimasto ucciso suo fratello e l'altro relativo all'uccisione dei capi tribù del suo
D5125/2010 Pagina 6 villaggio (cfr. doc. 4), nonché la copia della scansione di un articolo in lingua araba (cfr. doc. 5). R. In data 14 ottobre 2011, l'UFM ha presentato le sue osservazioni ai suddetti documenti, rinunciando ad un esame oculato degli stessi, in considerazione dell'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente già ampliamente espresse. Le stesse sono state trasmesse al ricorrente per informazione in data 21 ottobre 2011. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
D5125/2010 Pagina 7 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. Preliminarmente, non essendo il ricorrente insorto contro la concessione dell'ammissione provvisoria, la presente procedura verterà unicamente sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, con la conseguente concessione dell'asilo, nonché sulla pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in materia di asilo presentate dal richiedente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, di modo che ci si potrebbe esimere dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti, in quanto su punti essenziali le medesime mancherebbero di dettagli significativi, utili a comprovare che gli eventi esposti siano stati vissuti personalmente dal richiedente, sarebbero contraddittorie, nonché risulterebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, avrebbe fornito allegazioni vaghe in merito alle asserite persecuzioni da parte dei Talebani, con i quali non avrebbe mai avuto alcun contatto. Infatti, le minacce e gli avvenimenti raccontati gli sarebbero stati sempre riferiti telefonicamente dai genitori. Riguardo al sequestro del genitore, il richiedente avrebbe reso dichiarazioni frettolose e superficiali, allegando di aver ricevuto tale notizia dalla madre, la quale gli avrebbe riferito che i Talebani avevano portato via suo padre, poiché credevano che fosse stato l'interessato ad inviare i soldati britannici al villaggio. Il medesimo non avrebbe riferito ulteriori precisazioni, limitandosi a dire di non sapere altro e di non essere stato presente, nonché a svicolare in argomenti non pertinenti. Del resto, se il richiedente fosse stato realmente coinvolto in un fatto traumatico come il sequestro del genitore, peraltro a causa sua, egli avrebbe chiesto maggiori informazioni ed avrebbe saputo fornire dettagli rilevanti. Inoltre, l'interessato non avrebbe saputo illustrare alcun particolare circostanziato circa il suo rientro a casa dopo il sequestro del padre e le relative misure di sicurezza. Difatti, sebbene secondo le sue dichiarazioni avesse dovuto adottare delle misure di precauzione per non essere scoperto dai Talebani che lo stavano cercando, egli si sarebbe
D5125/2010 Pagina 8 limitato ad affermare di aver viaggiato in tassì da solo, di aver telefonato a casa per assicurarsi che tutto fosse tranquillo e di aver prestato attenzione a non farsi scorgere da persone di etnia pasthun, senza specificare in che modo. Ora, a mente dell'UFM, se egli avesse realmente affrontato un pericoloso viaggio, avrebbe verosimilmente saputo descrivere con dettagli più concreti le misure precauzionali adottate. Oltre a ciò, il richiedente si sarebbe espresso in modo del tutto impreciso e superficiale riguardo alla fuga da casa sua, episodio questo di estrema rilevanza, dichiarando in modo astratto di essere fuggito scavalcando il muro e di essersi allontanato per poi raggiungere M._______. Peraltro, sarebbero prive di sostanza e vaghe le dichiarazioni circa il viaggio di espatrio, in particolare in merito al tragitto da M._______ a N._______, come pure l'attraversamento del confine. Infatti, se il richiedente avesse realmente lasciato il suo Paese di origine nella maniera indicata, avrebbe dovuto sicuramente conoscere il nome della località in cui ha affermato di avere soggiornato prima del definitivo espatrio così come sapere fornire indicazioni più precise in merito al viaggio. Inoltre, il richiedente si sarebbe contraddetto riguardo al luogo in cui sarebbe sepolto il padre: P._______ oppure D._______. Messo a confronto con tale incongruenza, il richiedente avrebbe dapprima affermato di essersi sbagliato, poiché a P._______ sarebbe sepolto il fratello e, successivamente, avrebbe negato di avere mai detto che si sarebbe trattato del luogo di sepoltura di suo padre. In aggiunta, il richiedente si sarebbe inizialmente rifiutato di firmare la pagina del verbale di audizione su cui risulterebbe la sua dichiarazione, secondo la quale la tomba di suo padre si troverebbe a P._______. Egli avrebbe tuttavia accettato di firmare solo al termine della rilettura, dopo avere visto che sarebbe stato verbalizzato anche il diritto di essere sentito in merito a tale incongruenza. Anche in merito alla data del sequestro del padre, il richiedente si sarebbe contraddetto, indicando il (…) oppure il (…). Confrontato a tale incongruenza e nonostante la correttezza e la completezza dell'audizione sulle generalità, le quali sarebbero state confermate dal medesimo con la sua firma, il richiedente ha detto di essersi sbagliato e di aver fornito, durante la prima audizione, il giorno e il mese secondo l'anno solare, invece dell'anno in base al calendario occidentale. Peraltro, il richiedente si sarebbe espresso in maniera incongruente circa i suoi averi al momento della fuga, dichiarando di fatto di avere avuto solo la sua giacca, il telefono cellulare e la patente, per poi affermare di avere pagato i mezzi di trasporto ed il soggiorno in albergo con una consistente somma di denaro derivante dal suo stipendio che avrebbe portato con sé. Per di più, in merito alla sua famiglia, il richiedente avrebbe asserito nella prima audizione di non avere nessun parente in Afghanistan, oltre alla madre ed al fratello
D5125/2010 Pagina 9 minore, mentre che, nella successiva audizione, avrebbe affermato di essere rimasto in contatto dopo il suo espatrio con uno zio materno, che sarebbe stato a sua volta in contatto con gli anziani e gli avrebbe riferito della morte di suo padre. Ciò malgrado, il medesimo avrebbe immediatamente negato di avere parlato con lo zio e di essere rimasto personalmente in contatto con gli anziani del villaggio. Interrogato nuovamente sul motivo per cui avrebbe asserito che la madre non avrebbe fratelli, il richiedente ha negato di nuovo di avere citato il parente, affermando di essere stato frainteso. Anche riguardo ai suoi persecutori, il richiedente avrebbe in un primo momento citato il sequestro e l'uccisione di persone di etnia pasthun da parte dei Talebani, ma nella stessa occasione, avrebbe asserito di avere evitato di farsi vedere dai pasthun mentre tornava a casa, poiché costoro sarebbero Talebani. Non da ultimo, il richiedente avrebbe allegato molteplici azioni contrarie ad ogni logica. In particolare, riguardo al suo viaggio di rientro a casa, malgrado egli si trovasse in una situazione di pericolo ed avesse quindi preso delle misure di precauzione e nonostante la sua casa si trovasse in una zona circondata da persone pasthun, identificate come nemiche, il richiedente avrebbe rivelato il suo rientro, che avrebbe precedentemente tentato di tenere nascosto, permettendo ai vicini di casa di venire al suo domicilio durante la sua permanenza, come pure avendo preso contatto con i suoi persecutori, i quali quindi la sera stessa sarebbero andati a cercarlo a casa. Sarebbe altresì incomprensibile che il richiedente non si sia rivolto ai soldati britannici a E._______ o all'esercito per chiedere aiuto per se stesso e per il sequestro del padre, laddove i primi sarebbero stati ospitati a casa dalla sua famiglia ed il secondo avrebbe garantito la sicurezza per la ditta americana, sua datrice di lavoro. Infine, anche il luogo in cui il richiedente avrebbe scelto di rifugiarsi dopo la sua fuga sarebbe privo di logica, dal momento che egli avrebbe potuto ritornare a H._______. 6.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente contesta la decisione dell'UFM, la quale sarebbe il frutto di una valutazione soggettiva dei fatti. Segnatamente, sebbene egli abbia appreso solo telefonicamente una parte importante degli avvenimenti rilevanti, avendone quindi una conoscenza solo indiretta e frammentaria, non significherebbe che tali fatti non si siano verificati e non siano stati resi verosimili. Inoltre, egli rileva che – contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore – le sue dichiarazioni circa le precauzioni adottate per il suo rientro al domicilio sarebbero piuttosto concrete e dettagliate, come emergerebbe dai verbali (cfr. verbale 3 D36D41). Peraltro, secondo quanto risulterebbe dall'allegato 2 al ricorso, nonché dal foglio aggiuntivo (cfr. allegato 3, punto 7) compilati dalla rappresentante
D5125/2010 Pagina 10 dell'opera assistenziale (di seguito: ROA), riguardo alle circostanze della sua fuga da casa, il ricorrente non avrebbe "tentato di depistare l'attenzione su altri argomenti", bensì vi sarebbe stato un malinteso con l'interprete. In aggiunta, in riferimento alla zona M._______, che si troverebbe al confine iraniano, avrebbe utilizzato in maniera imprecisa i termini di zona e provincia, così come avrebbe fatto lo stesso UFM (cfr. verbale 3 D26, D57, D65). A titolo di esempio, alla domanda D26, la formulazione della frase indicherebbe un riferimento alla città di H._______ e non alla provincia della stessa, dove il ricorrente avrebbe indicato di lavorare. In tali circostanze, sarebbe l'UFM ad essersi dimostrato approssimativo nell'indicazione e non il ricorrente. D'altronde, egli avrebbe indicato dove avrebbe attraversato il confine con l'Iran, ovvero nella zona di Q._______, superando un corso d'acqua (cfr. ibidem D112). Per di più, anche quanto alla presunta contraddittorietà delle sue allegazioni, l'insorgente sottolinea che vi sarebbero stati dei problemi di comprensione con l'interprete, come osservato dalla ROA al punto 9 dell'allegato 3 (cfr. anche allegato 2). In particolare, riguardo all'esistenza di uno zio materno, la ROA avrebbe affermato che risulterebbe in maniera evidente che "in almeno due occasioni il ricorrente e l'interprete non si sarebbero capiti […], l'una a proposito del contatto dello zio materno con gli anziani, l'altra riguardo al contatto diretto dell'insorgente con i medesimi" (cfr. allegato 3, pag. 3). Peraltro, secondo la successione delle domande (verbale 3 D70D73 e D87D88), emergerebbe che egli non avrebbe inteso riferirsi a questo supposto zio materno, la cui figura sarebbe stata indicata all'inizio della risposta D70. Oltre a ciò, in merito alla presunta incongruenza tra l'affermazione che alcuni pasthun sarebbero vittime di sequestri oppure che anch'essi sarebbero dei Talebani, l'insorgente asserisce che tale contraddizione si riferirebbe all'audizione federale (cfr. ibidem D35 e D39D40) e che, ad ogni modo, l'una non escluderebbe l'altra affermazione. In più, riguardo a tutte le altre contraddizioni indicate nella decisione impugnata, l'autore del gravame ribadisce quanto già affermato in sede di audizione e sottolinea, in relazione alle divergenze in merito alla localizzazione della tomba del padre indicate alla pag. 4 della decisione dell'UFM, che – come in altre circostanze – sarebbero emersi probabili problemi di traduzione (cfr. allegato 3). Segnatamente, egli fa valere cha a convincerlo a firmare quanto era stato verbalizzato sarebbe stata la mera segnalazione che sarebbe stato verbalizzato il diritto di essere sentito riguardo a quella contraddizione. Di conseguenza, sussisterebbero perlomeno indizi che alla base della supposta incongruenza vi sarebbe stato un malinteso. Inoltre, riguardo all'asserita illogicità del suo comportamento, preliminarmente occorrerebbe considerare il suo difficile stato emotivo
D5125/2010 Pagina 11 all'epoca dei fatti, nonché le comprensibili incertezze su quale fosse la migliore strategia da adottare. A guisa di esempio, in merito alla circostanza secondo cui egli avrebbe fatto venire i suoi vicini al suo domicilio, il ricorrente – se interpellato – avrebbe potuto spiegare che i vicini sarebbero persone fidate, sciiti, non appartenenti all'etnia pasthun e che tali visite sarebbero consuetudine, ragione per cui la loro interruzione improvvisa sarebbe stato un comportamento ancora più sospetto. Il medesimo avrebbe potuto quindi solo sperare di evitare che i Talebani sospettassero del suo rientro a casa, i quali sarebbero stati contattati dagli anziani del villaggio e non da lui direttamente. Non da ultimo, il ricorrente – come avrebbe già spiegato – non si sarebbe rivolto all'esercito britannico o statunitense o alla ditta presso cui lavorava per ottenere protezione contro i Talebani, poiché confidava maggiormente negli anziani del villaggio, i quali gli avrebbero sconsigliato di indirizzarsi al Governo. Tale comportamento sarebbe logico e comprensibile, ritenuto che gli anziani godrebbero di un'alta considerazione e sarebbero ritenuti abili mediatori, mentre che un atto di forza, quale unico modo dell'esercito americano per liberare suo padre, sarebbero stato più rischioso. Al ricorrente, pertanto, non sarebbe restato che aggrapparsi alle trattative ancora in corso tra gli anziani e i Talebani – contrariamente a quanto ritenuto in maniera arbitraria dall'UFM – ed al loro esito positivo. Infine, egli non avrebbe potuto rifugiarsi nella zona di H._______, in quanto fuori dal contesto lavorativo la sua sicurezza non sarebbe garantita. Per tutti questi motivi, gli elementi di verosimiglianza prevarrebbero su quelli a suo sfavore ed il racconto si inserirebbe perfettamente nella difficile realtà afghana, dove sarebbe notoria la situazione generale di insicurezza e violenza, nonché quella delle persone che – in considerazione della loro collaborazione con organizzazioni ed imprese internazionali – sarebbero oggetto di pressioni e violenze da parte dei Talebani, richiamato a tal proposito il rapporto dell'"Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati" (di seguito: OSAR) del 26 febbraio 2009, senza che vi sia la realistica possibilità per lui di ottenere una protezione statale effettiva contro le persecuzioni di cui sarebbe vittima. 6.3. Nella risposta al ricorso l'UFM ha sottolineato che il ricorrente non avrebbe mai contestato la comprensione linguistica durante le audizioni ed avrebbe dichiarato di ben capire l'interprete, il quale collaborerebbe con detto Ufficio da diversi anni ed avrebbe una notevole esperienza professionale. Del resto, non sarebbero emersi altri elementi che indurrebbero a supporre un'incomprensione linguistica. Inoltre, circa le descrizioni del viaggio di espatrio, il ricorrente avrebbe dovuto perlomeno sapere indicare se quello avrebbe attraversato nella zona di Q._______
D5125/2010 Pagina 12 fosse stato un fiume, lago o quant'altro. D'altronde, la citata area di Q._______, al confine tra l'Afghanistan e l'Iran, si troverebbe nel distretto di R._______, provincia di S._______, a nord della provincia di H._______, cioè ben distante dalla provincia di M._______, da dove il ricorrente avrebbe raggiunto il confine con l'Iran in circa 40 minuti. Infine, il documento prodotto in sede di ricorso e presentato come la testimonianza dell'azienda americana avrebbe scarso valore probatorio, non essendo stato emesso da un'autorità e trattandosi unicamente di un certificato di lavoro rilasciato a richiesta del ricorrente (cfr. doc. 2). 6.4. Nell'atto di replica il ricorrente ha ribadito la probabile sussistenza di equivoci nella traduzione. Del resto, non comprenderebbe per quale ragione l'UFM avrebbe dovuto appellarsi a tali equivoci, se i motivi di asilo del ricorrente fossero stati caratterizzati da elementi di inverosimiglianza così evidenti e clamorosi. Riguardo alla lamentata vaghezza dei riferimenti alle località, l'insorgente ritiene che, vista la sua scarsa scolarizzazione, l'UFM avrebbe dimostrato un'eccessiva severità nel giudicare le sue allegazioni, segnatamente in merito all'omissione dei nomi delle località. Quanto alla località dove avrebbe attraversato il confine, oltre a quanto già dichiarato (cfr. verbale 3 D107 e D111), l'insorgente sottolinea che si tratterebbe di aree desolate, senza riferimenti fisici per poterne identificare con chiarezza i luoghi. Per di più, sebbene egli abbia fornito molte indicazioni sull'organizzazione del viaggio, le difficoltà oggettive impedirebbero al ricorrente di conoscerne ogni dettaglio. Infine, quanto all'attestato prodotto in sede di ricorso, l'insorgente invoca una maggior attenzione da parte dell'UFM, ritenuto l'importante ruolo svolto dall'azienda e le notorie persecuzioni di cui sarebbero vittime gli afghani che collaborano con il governo, nonché le forze ed enti stranieri. 6.5. Nella duplica l'UFM ha ribadito in sostanza quanto già precedentemente osservato circa le difficoltà di comunicazione con l'interprete e le incongruenze nel racconto dell'insorgente. Infine, secondo l'UFM, il ricorrente baserebbe le sue allegazioni su dei dettagli, perdendo di vista l'insieme della decisione, ricca di altri elementi che dimostrerebbero pienamente l'incongruenza e la vaghezza delle sue affermazioni inverosimili. 6.6. Nelle osservazioni relative al doc. 3 l'UFM ha evidenziato innanzitutto che né siffatto mezzo di prova, né il suo contenuto sarebbero stati menzionati in precedenza. Peraltro, in considerazione del contenuto della missiva e della sua data, che si inserirebbe temporalmente tra gli
D5125/2010 Pagina 13 avvenimenti relativi al padre ed al rapimento di costui, l'omissione di un fatto tanto rilevante non sarebbe giustificabile. In aggiunta, sarebbe singolare che il mezzo di prova porti l'intestazione della provincia di T._______, la quale non è mai citata in precedenza dal ricorrente, ritenuto che egli avrebbe lavorato nella provincia di H._______ e sarebbe originario di quella di F._______, ovvero luoghi che non si troverebbero nemmeno nelle dirette vicinanze della provincia di T._______. Infine, l'UFM ha osservato che l'autenticità del documento sarebbe dubbia, visto che si tratterebbe di uno scritto in penna e l'intestazione, il timbro, nonché la maggior parte delle firme apparirebbero come il risultato di una scansione computerizzata. 6.7. In merito alle suesposte osservazioni dell'UFM, il ricorrente contesta in sostanza la minimizzazione del valore probatorio del mezzo di prova, sottolineando che sarebbe stato informato dell'esistenza di tale documento solo quando, su sollecitazione del suo rappresentante legale, avrebbe chiesto alla madre di informarlo di qualsiasi scritto arrivasse che potesse essere utile alla procedura di asilo. Inoltre, l'intestazione di T._______, si giustificherebbe per il fatto che tale provincia a quel tempo avrebbe rivestito grande importanza per le attività dei Talebani. 6.8. Nella sua ulteriore presa di posizione l'UFM ha ribadito che, essendo stato esortato durante le audizioni a depositare qualsiasi mezzo di prova che potesse comprovare le sue allegazioni, non è plausibile che il ricorrente abbia atteso tanto ed in particolare l'invito del suo rappresentante legale per chiedere ai suoi familiari in patria eventuali documenti, ritenuto anche che la madre saprebbe della sua domanda di asilo e gli avrebbe già inviato la sua carta di identità. Oltre a ciò, l'insorgente non avrebbe alcun legame con la provincia di T._______. 6.9. Nelle sue ulteriori osservazioni l'insorgente ritiene inopportuno il rimprovero dell'UFM di avere atteso tanto per informarsi circa l'esistenza di eventuali mezzi di prova, considerato che – come già spiegato – egli non sarebbe stato informato dai suoi familiari dell'esistenza dell'ultimo documento. Infine, le impressioni dell'UFM sull'autenticità del mezzo di prova prodotto con riferimento all'intestazione, al timbro e ad alcune firme apparirebbero inidonee a neutralizzare il valore probatorio del documento. 7.
D5125/2010 Pagina 14 7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7.3. Il Tribunale rileva che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura si esauriscono in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Innanzitutto, i problemi di comprensione tra l'interprete e il ricorrente, a prescindere dalla loro consistenza o meno, non sono suscettibili né in riferimento a domande e risposte specifiche, né tantomeno riguardo all'intero racconto di condurre ad una diversa valutazione dei motivi di asilo del ricorrente rispetto a quella effettuata dall'UFM. A titolo di esempio, in merito alla fuga da casa, le dichiarazioni secondo cui sarebbe fuggito scavalcando il muro del cortile e si sarebbe nascosto nel bosco
D5125/2010 Pagina 15 poco distante costituiscono delle affermazioni stereotipate, nonché illogiche, indipendentemente da eventuali problemi di traduzione. Infatti, non è plausibile che il ricorrente abbia potuto scampare alla visita/cattura dei Talebani nelle circostanze da lui descritte. In effetti, se essi l'avessero effettivamente ricercato al suo domicilio e ne fossero stati così interessati, di certo non se lo sarebbero fatto scappare, senza alcuna precauzione e lasciando che egli fuggisse dal retro della casa a piedi, per poi sentirsi subito sicuro ad una corta distanza dal luogo di fuga (cfr. verbale 3 D44 D53). Inoltre, riguardo ai riferimenti alla zona o alle province di H._______ e di M._______ o alle rispettive località, nonché alle circostanze dell'attraversamento del confine tra l'Afghanistan e l'Iran nella zona di Q._______, il ricorrente ha utilizzato in maniera imprecisa il nome di H._______ per indicarne la città o la provincia, prima ancora che l'UFM avesse modo di riferirsene (cfr. verbale 1 pagg. 3, 67 e verbale 3 D24, D26), come pure ha menzionato, in maniera contraria alla realtà, di avere oltrepassato il confine partendo da M._______ nella zona di Q._______, laddove Q._______ non si trova nella Provincia di M._______, al confine con l'Iran, bensì nella provincia di S._______, come ha rettamente ritenuto l'UFM (cfr. risposta al ricorso pag. 2). In siffatte circostanze, l'assenza di particolari dettagli sulle circostanze del viaggio di espatrio (cfr. verbale 3 D103D106 e D110D114) sono da imputare manifestamente all'inverosimiglianza di quanto raccontato dal medesimo e non di certo ad una scarsa scolarizzazione o ad eventuali malintesi con l'interprete. Parimenti, non possono essere attribuite a problemi di traduzione o a semplici malintesi (cfr. ricorso pagg. 56) le contraddizioni in cui è incappato palesemente il ricorrente circa il luogo di sepoltura del padre, rispettivamente del fratello, nonché circa la figura dello zio materno. Infatti, dal semplice confronto delle risposte del ricorrente, risulta che egli ha affermato che il padre era sepolto a P._______ (cfr. verbale 3 D8) o a D._______ (cfr. ibidem D75). Contrariamente alla giustificazione presentata, peraltro, egli non aveva mai dichiarato espressamente che fosse stato il fratello ad essere seppellito a P._______ (cfr. ibidem D80). Quanto allo zio materno, è lampante che l'insorgente – dopo aver asserito che lo zio materno avrebbe funto da informatore, rispettivamente da intermediario con gli anziani ed immediatamente rinnegato tali affermazioni (cfr. ibidem D70D73) – ha addirittura negato l'esistenza stessa di tale parente, affermando che sua madre non avrebbe fratelli e che egli non avrebbe parlato di alcuno zio in questo senso (cfr. ibidem D87D88). Infine, non vi è motivo alcuno di dubitare della buona fede, imparzialità, professionalità e capacità dell'interprete assegnatogli e della collaboratrice dell'UFM che ha condotto l'audizione, così come del fatto che il ricorrente si sia potuto
D5125/2010 Pagina 16 spiegare al meglio, rispettivamente che l'interprete abbia capito e tradotto fedelmente quanto riportato dall'insorgente. In siffatte circostanze, vi è ragione di concludere all'inesistenza di un vizio grave suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale nel senso di un annullamento del provvedimento litigioso, come pure all'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente sui punti contestati. In tale ambito sono inidonei ed ininfluenti gli allegati 1, 2 e 3 presentati in sede di ricorso. Inoltre, egli non è riuscito a rendere verosimile – né attraverso le sue allegazioni, né per il tramite dei documenti prodotti – l'esistenza di atti persecutori nei confronti della sua persona in relazione alla sua attività presso la ditta americana precitata (di cui ha prodotto uno stampato facilmente scaricabile dal sito internet [cfr. allegato 4]), con particolare riferimento alle asserite minacce da parte dei Talebani, come pure al sequestro ed all'uccisione del padre. Infatti, il ricorrente non ha saputo indicare la data esatta del sequestro del genitore, allegando, da un lato, che si sarebbe trattato precisamente del (…), rispettivamente di qualche giorno prima del (…), quando sua madre l'avrebbe chiamato per riferirglielo (cfr. verbale 1 pag. 6) e, dall'altro lato, che sarebbe avvenuto il (…) (due o tre giorni prima dell'(…), verbale 3 D13). Nemmeno ritenuto il carattere sommario del primo verbale di audizione un errore del ricorrente proprio su un punto così fondamentale come la data del sequestro di suo padre è giustificabile (cfr. verbale 3 D67D69). Del resto, la versione modificata del ricorrente non collima con la data di espatrio indicata dal medesimo in almeno tre occasioni e che poi ha provveduto a correggere (cfr. verbale 1 pag. 1, 3, 8 e verbale 2 pag. 1). Inoltre, egli non è stato in grado di fornire alcun dettaglio circa l'avvenimento riguardante il padre, limitandosi a dire in maniera del tutto stereotipata di essersi informato presso gli anziani del villaggio – in contatto con i Talebani – i quali gli avrebbero riferito che i problemi erano dovuti ai loro rapporti con gli Americani e che i Talebani avrebbero voluto il ricorrente in cambio del padre (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 3 D42). Per di più, le allegazioni secondo cui il sequestro del padre sarebbe avvenuto poiché l'avrebbero ritenuto responsabile di aver inviato al villaggio i Britannici, i quali avrebbero alloggiato al domicilio della famiglia del ricorrente (cfr. verbale 3 D13, D35), oppure in quanto essi sarebbero considerati delle spie, o ancora a causa della sua attività lavorativa, non forniscono al Tribunale un chiaro quadro circa i motivi alla base delle asserite persecuzioni nei confronti del ricorrente e di suo padre. È altresì contrario alla logica dell'agire il comportamento assunto dall'insorgente, allorquando sarebbe rientrato a casa di nascosto su richiesta della madre, senza avere preso le adeguate precauzioni né nei confronti dei Pasthun, né dei Talebani,
D5125/2010 Pagina 17 nonostante avesse riferito di essere al sicuro presso la ditta americana (cfr. verbale 3 D36D41). Inoltre, paradossalmente, invece di rimanere nascosto, il ricorrente avrebbe chiamato i capi talebani, tramite gli anziani del villaggio, facendo così sapere della sua presenza al villaggio (cfr. ibidem D41), ciò che però non corrisponde a quanto asserito in seguito, secondo cui i Talebani avrebbero saputo della sua presenza, in quanto i loro vicini gli facevano visita (cfr. ibidem D43). Se il ricorrente fosse stato effettivamente in pericolo, egli non avrebbe di certo fatto rientro al suo domicilio e non avrebbe avuto modo di pensare a qualsivoglia strategia o lasciarsi andare al suo stato d'animo, contrariamente a quanto egli tenta di portare a giustificazione del suo comportamento (cfr. ricorso pag. 6). Peraltro, in relazione alle asserite persecuzioni in riferimento all'attività presso l'azienda americana in questione, sono inadeguati i documenti prodotti dal ricorrente. Infatti, la testimonianza dell'azienda americana, oltre a presentare vari elementi di dubbia autenticità, costituisce una semplice dichiarazione di parte circa il lavoro svolto dal ricorrente. Inoltre, il riferimento alla cessazione dell'attività a causa di asseriti problemi di sicurezza e soprattutto in seguito al "preavviso negativo da parte dei Talebani" rappresenta un'affermazione manifestamente ad hoc in base a quanto asserito dal ricorrente. Lo stesso giudizio di inattendibilità vale per il documento presentato dal ricorrente come un'ulteriore prova delle minacce dei Talebani (cfr. doc. 3), ma che in realtà – secondo la traduzione stessa fornita dal ricorrente – è una condanna per decapitazione da parte del tribunale talebano. Al di là di tale incongruenza, tale scritto non era mai stato citato prima dal ricorrente, nonostante risalga all'(…), ovvero nel bel mezzo del periodo in cui si sarebbero svolti i fatti addotti e quando lui era ancora in patria. Del resto, nonostante la menzione del notorio rapporto dell'OSAR, il ricorrente non ha dimostrato concretamente l'esistenza di qualsivoglia atto persecutorio verso la sua persona al di fuori del contesto lavorativo, oltre a quanto addotto in relazione al padre che – come sopra esposto – è risultato manifestamente inverosimile. In siffatte circostanze, egli non può pretendere che la sua attività per la ditta americana precitata – sebbene non contestata dall'UFM – possa essere fonte di persecuzioni generali e sistematiche nei suoi confronti. Infine, la stessa conclusione vale per le allegazioni circa la guerra che si sarebbe combattuta nel suo villaggio e che avrebbe portato alla distruzione di una scuola, nonché all'uccisione dei capi tribù del suo villaggio (cfr. doc. 4), eventi questi che non costituiscono degli atti persecutori nei confronti del ricorrente. La medesima conclusione vale per l'asserita morte del fratello del ricorrente che non ha alcun legame con i fatti addotti dal medesimo, bensì si tratterebbe di un attentato per tutt'altra questione, estranea al ricorrente.
D5125/2010 Pagina 18 In tale contesto, una traduzione del documento a sostegno di quanto asserito è ininfluente (cfr. doc. 5). In conclusione, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi. 8. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata. 9. 9.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 9.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1; RS 142.311]; DTAF 2009/50, consid. 9, pag. 733). 9.3. Ne consegue che la pronuncia dell'allontanamento di cui alla decisione impugnata va confermata. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D5125/2010 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600. sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: