Corte IV D-5121/2009 D-5120/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 agosto 2009 Giudici Fulvio Haefeli (presidente del collegio), Emilia Antonioni e Gérald Bovier; cancelliera Chiara Piras. A._______, B._______, Armenia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; domanda di restituzione del termine / N (...) e N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-5121/2009 e D-5120/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 4 giugno 2009, gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. 2. Il 21 luglio 2009, l'UFM ha respinto le succitate domande d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. 3. Il 28 luglio 2009, gli interessati, allora patrocinati dal C._______, hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro le summenzionate decisioni dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento delle decisioni impugnate, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito delle loro domande d'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. 4. Il TAF, con decisioni incidentali del 31 luglio 2009 (notificate il 3 agosto 2009; cfr. risultanze processuali), ha respinto le surriferite domande ed ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 12 agosto 2009, un anticipo di CHF 600.- ciascuno (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 5. Nelle citate decisioni incidentali, il TAF ha pure segnalato ai ricorrenti che il ricorso appariva, per i motivi ivi indicati, privo di probabilità d'esito favorevole, che l'insufficienza dei necessari mezzi per piatire non costituiva, in materia d'asilo, un motivo particolare per rinunciare alla riscossione di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e che, di conseguenza, una futura domanda di riduzione o di pagamento rateale dell'anticipo spese sarebbe scartata senza Pagina 2
D-5121/2009 e D-5120/2009 assegnazione d'alcun termine di grazia (con la conseguenza che il ricorso, in caso di mancato versamento dell'integralità della somma richiesta quale anticipo, sarebbe stato dichiarato inammissibile). 6. Il 13 agosto 2009, gli interessati, oramai rappresentati dall'avvocato D._______, hanno presentato una domanda di restituzione del termine di pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Hanno, altresì, inoltrato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali ed il patrocinio gratuito. Allo stesso tempo, hanno chiesto la visione degli atti di causa per 10 giorni, la congiunzione delle loro cause nonché l'assegnazione di un termine di 14 giorni per introdurre un eventuale complemento al ricorso. 7. Con due sentenze separate del 25 agosto 2009, il TAF ha ritenuto il ricorso dei ricorrenti inammissibile per mancato pagamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali. 8. Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contre le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 9. Il TAF è competente per statuire nei casi di domande di restituzione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione (cfr. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, S. 233). 10. La domanda di restituzione del termine inoltrata dai ricorrenti concerne fatti d'uguale natura e pone gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause, peraltro da loro esplicitamente richiesta (istanza no. 5), e la pronuncia di decisioni congiunte (DTF 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti). Pagina 3
D-5121/2009 e D-5120/2009 11. Nella domanda di restituzione del termine, gli interessati affermano di avere ricevuto le decisioni incidentali del 31 luglio 2009 dal loro rappresentante di C._______ senza alcuna spiegazione e senza traduzione. Quando avrebbero tentato di contattare il loro rappresentante, sarebbero stati informati che quest'ultimo era assente per vacanze fino a metà agosto. Successivamente, sarebbero stati attribuiti al Canton E._______, dove avrebbero incontrato una connazionale, la quale avrebbe notato i bollettini di versamento e dedotto che gli insorgenti avrebbero dovuto pagare l'ammontare di CHF 600.- ciascuno. I ricorrenti, siccome indigenti e ritenute le scarse conoscenze della lingua italiana nonché l'assenza del loro patrocinatore, per il tramite di un nuovo rappresentante hanno fatto domanda, facendo valere di non avere potuto, senza loro colpa, pagare l'anticipo spese richiesto. 12. 12.1 La restituzione per l’inosservanza di un termine (stabilito dalla legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento; entro lo stesso termine deve essere compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]). Le tre suddette condizioni devono realizzarsi in modo cumulativo. La prova del rispetto di tali condizioni incombe al ricorrente. 12.2 Nel caso concreto, è da considerare che la domanda di restituzione del termine, è stata inoltrata entro il termine legale di trenta giorni dalla cessazione del presunto impedimento, sebbene i ricorrenti non abbiano specificato tale termine. Per conseguenza, ne consegue che detta domanda è ricevibile. 12.3 Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o il suo rappresentante non è oggettivamente in grado d'osservare il termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di grave malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore potevano agire od incaricare un rappresentante (DTF 119 II 87 consid. 2a). In altri termini, non basta che il ricorrente medesimo sia Pagina 4
D-5121/2009 e D-5120/2009 stato impedito d'agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo inoltre essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. La giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è molto restrittiva (v. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non appena sia esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA. Infine, un insieme di circostanze sfavorevoli - termine di ricorso molto breve, decisione impugnata necessitante di una traduzione, mancata disponibilità di un mandatario - può anch'esso costituire un impedimento estraneo ad ogni omissione intenzionale e a negligenza, e giustificare la restituzione del termine ricorsale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 10 pag. 88 seg.). 12.4 Questo Tribunale osserva, che nel caso di specie i richiedenti non hanno fatto valere, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, motivo alcuno, non imputabile a propria colpa, che gli avrebbe impediti dall'agire entro il 12 agosto 2009, termine di versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali stabilito nelle decisioni incidentali del TAF del 31 luglio 2009. Tali decisioni incidentali sono state correttamente notificate all'allora rappresentante dei ricorrenti in data 3 agosto 2009 (cfr. track and trace; agli atti) e, secondo le dichiarazioni dei ricorrenti stessi, loro trasmessi immediatamente. I problemi di comprensione delle decisioni redatte in lingua italiana e l'assenza del rappresentante dei ricorrenti non rientrano, manifestamente, nella nozione d’impedimento giusta l'art. 24 cpv. 1 PA. Non soccorrono, infatti, gli insorgenti né le scuse presentate, secondo cui non avrebbero compreso il contenuto delle decisioni incidentali, poiché estrani alla lingua italiana, né l'assenza del loro rappresentante. A prescindere dal fatto che, dall'esperienza di vita, dei bollettini di versamento acclusi ad una decisione sono di norma un indizio di sufficiente evidenza sul da farsi, i richiedenti sarebbero stati comunque in grado di incaricare un terzo per farsi tradurre le decisioni incidentali in questione e, di conseguenza, compiere gli atti di procedura necessari, entro il termine stabilito nelle decisioni incidentali del 31 luglio 2009 di codesto Tribunale, vale a dire, il pagamento dell'anticipo spese. Pagina 5
D-5121/2009 e D-5120/2009 12.5 Per conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è respinta in assenza di un ostacolo oggettivo che avrebbe impedito, senza colpa, ai ricorrenti d'agire in tempo utile. 13. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali ed il patrocinio gratuito. Allo stesso tempo, hanno chiesto la visione degli atti di causa per 10 giorni nonché l'assegnazione di un termine di 14 giorni per introdurre un eventuale complemento al ricorso. 13.1 Questo Tribunale osserva che, affinché ad una persona priva dei necessari mezzi sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre, secondo l'art. 29 cpv. 3 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e la quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato (Decisione del Tribunale federale [DTF] 130 I 180 consid. 2.2, 128 I 225 consid. 2.5.2 rinvii). 13.2 Nel caso di specie, non appare che la causa presenti difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi al TAF, seppure in misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio. Inoltre, come sottolineato nelle decisioni incidentali del 31 luglio 2009, il ricorso dei ricorrenti appare privo di probabilità d'esito favorevole (pag. 4). Conto tenuto di quanto precedentemente esposto, non sono adempite le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di gratuito patrocinio è quindi respinta. 13.3 Per quanto attiene al diritto di consultare gli atti ed il termine richiesto dai ricorrenti di 14 giorni per introdurre un eventuale complemento al ricorso, questo Tribunale ritiene che i ricorrenti sono stati in possesso di tutti i documenti necessari su cui basare il loro ricorso ed hanno, ritenuto quanto suesposto, mancato l'opportunità di formulare richieste concrete per l'attribuzione di punti supplementari. 14. In considerazione di quanto precede, il TAF osserva che le istanze no. 1, 2, 3, 4 e 6 della domanda in questione sono respinte. Pagina 6
D-5121/2009 e D-5120/2009 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In considerazione di quanto precede, segnatamente la mancata probabilità d'esito favorevole del gravame, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7
D-5121/2009 e D-5120/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le cause D-5120/2009 e D-5121/2009 sono congiunte ai sensi dei considerandi. 2. La domanda di restituzione del termine è respinta. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali ed il patrocinio gratuito, è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. La domanda di consultare gli atti di causa è respinta. 6. La domanda di un termine di 14 giorni per introdurre un eventuale complemento al ricorso, è respinta. 7. Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...] e N [...]) - F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Fulvio Haefeli Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 8