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Corte IV D-5050/2012
Sentenza d e l 3 ottobre 2012 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 settembre 2012 / N [...].
D-5050/2012 Pagina 2
Visto la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data 22 marzo 2004; la decisione del 6 aprile 2004 dell'Ufficio federale dei rifugiati, attualmente Ufficio federale della migrazione [di seguito: UFM], con la quale detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha respinto la domanda d'asilo ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile; la sentenza del 4 giugno 2004 della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA) che ha pronunciato l'irricevibilità del ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione; la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 21 giugno 2012; il verbale di audizione sulle generalità del 27 giugno 2012 (di seguito: verbale 1) ed il verbale sui motivi di asilo dell'11 settembre 2012 (di seguito verbale 2); la decisione del 18 settembre 2012 dell'UFM, notificata al richiedente il 19 settembre 2012, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo dell'interessato in applicazione dell' art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 26 settembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato), ricevuto dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] il 27 settembre 2012; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 28 settembre 2012; ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D-5050/2012 Pagina 3 e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha fornito le medesime generalità presenti sul lasciapassare rilasciato dal consolato georgiano in occasione del rinvio in Georgia a seguito della prima domanda di asilo; che ha specificato trattarsi del cognome della madre; che ha indicato di essere cittadino georgiano di etnia ebrea, nato e cresciuto a B._______ (Georgia), dove vi avrebbe vissuto sino al marzo del (...), data del primo espatrio, e dall'aprile del (...) al giugno del (...), data del secondo espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 2-3 e 6);
D-5050/2012 Pagina 4 che, nella decisione del 18 settembre 2012, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che, dall'altro lato, egli non avrebbe adotto motivi propri a motivare la qualità di rifugiato, ritenuto che gli stessi sarebbero inverosimili essendo stati dichiarati solo tardivamente in occasione dell'audizione federale; che, per di più, il racconto non sarebbe sufficientemente dettagliato e le dichiarazioni sarebbero illogiche oltre che contraddittorie in merito a più punti; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, i propri motivi sarebbero verosimili e, pertanto, propri a giustificare la qualità di rifugiato o la concessione della protezione provvisoria; che, in particolare, non avrebbe menzionato la condanna ricevuta dal Tribunale di B._______ ed il processo intentato contro il fratello, poiché, in occasione della prima audizione, gli sarebbe stato detto di essere conciso nell'esposizione dei fatti in quanto avrebbe avuto un'altra occasione per raccontare approfonditamente i motivi di asilo; che, le proprie dichiarazioni non sarebbero illogiche, bensì giustificate dalla propria situazione famigliare; che, inoltre, la contraddizione che gli viene rimproverata sarebbe il frutto di un errore ininfluente sulla verosimiglianza del proprio racconto; che, infine, l'autorità inferiore, anche in considerazione dei recenti fatti avvenuti in Georgia, avrebbe dovuto svolgere un approfondimento in relazione alle minacce che avrebbe subito a causa del suo avvicinamento al partito di opposizione al Governo; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
D-5050/2012 Pagina 5 che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFR del 6 aprile 2004 a seguito della sentenza della CRA del 4 giugno 2004 con la quale è stata pronunciata l'irricevibilità del ricorso contro la suddetta decisione per causa di mancato pagamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, in casu, il Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, in particolare, non è credibile l'allegazione ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe esposto tutti i motivi della propria domanda per il fatto che gli sarebbe stato chiesto di essere coinciso; che, infatti, nel corso dell'audizione sulle generalità gli è stato chiesto più volte se avesse esposto tutti i motivi o se avesse altro da aggiungere, senza che egli abbia mai accennato alla condanna che avrebbe subito in patria determinando la propria fuga (cfr. verbale 1, pagg. 10 – 11); che, in ogni caso, anche ammettendo un'esposizione dei fatti succinta in occasione della prima audizione, è comunque lecito attendersi almeno un accenno al motivo principale della propria domanda di asilo; che, in merito alle procedure giudiziarie che sarebbero state aperte in patria nei suoi confronti, rispettivamente del fratello, il ricorrente ha dichiarato che la propria famiglia avrebbe avuto il denaro per pagare unicamente la cauzione del fratello (cfr. verbale 2, F15, pag. 4); che, tuttavia, in occasione della prima procedura di asilo in Svizzera, l'insorgente ha affermato di essere figlio unico (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale del 24 marzo 2004 relativo alla prima procedura di asilo, pag. 2); che, oltretutto, il medesimo non ha fornito la benché minima prova per attestare le succitate procedure giudiziarie; che, infine, il ricorrente ha dapprima dichiarato di essersi avvicinato al partito di opposizione quando gli sarebbe stata tolta la (...), ovvero otto o nove mesi prima di fine giugno 2012 (cfr. verbale 1, pag. 11), nel corso della seconda audizione ha effettivamente confermato che si sarebbe avvicinato al partito di opposizione quando gli avrebbero tolto la (...), tuttavia esso
D-5050/2012 Pagina 6 ha situato tale evento nel febbraio del 2012 (cfr. verbale 2, F43 e F48, pag. 6); che, per il resto, si rinvia alla decisione contestata; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti adotti dall'insorgente nella presente procedura di asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
D-5050/2012 Pagina 7 che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e vanta un'elevata istruzione avendo conseguito una laurea presso il (...) di B._______; che, pertanto, non v'è ragione di credere che in occasione del suo rientro abbia difficoltà a reinserirsi nel contesto lavorativo georgiano; che, inoltre, in patria dispone di una solida rete familiare, ritenuto che vi vivono tutt'ora i genitori, un fratello, due figli e numerosi cugini (cfr. verbale 1, pag. 7); che, d'altronde, ha già dimostrato di potersi reintegrare con successo nel Paese di origine in occasione del primo rimpatrio avvenuto nel (...); che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
D-5050/2012 Pagina 8 inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5050/2012 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
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