Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-5016/2014
Sentenza d e l 1 6 settembre 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…), Tunisia, c/o UFM Centro di registrazione e procedura, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 settembre 2014 / N […].
D-5016/2014 Pagina 2
Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 16 agosto 2014 in Svizzera; i verbali d'audizione del 20 agosto 2014 (di seguito: verbale 1) e del 28 agosto 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 4 settembre 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A 10/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera; il ricorso dell'8 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 settembre 2014) con cui l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una decisione nel merito; che, in subordine, il ricorrente ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 9 settembre 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
D-5016/2014 Pagina 3 un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino nato e cresciuto a B._______ (Tunisia) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4); che avrebbe lasciato il paese d'origine per crearsi una vita migliore e un futuro in Europa (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, D16, pag. 3); che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente sostiene di avere chiesto protezione alla Svizzera in ragione del grave disagio socio-economico che starebbe vivendo in Tunisia; che restando in tale paese correrebbe il rischio di non riuscire a soddisfare nemmeno i propri bisogni primari mettendo pertanto in pericolo la sua stessa vita; che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che, segnatamente, questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici; che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli
D-5016/2014 Pagina 4 ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati); che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata; che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo es patrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico, ovvero all'assenza di un lavoro e di previdenza sociale (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, D16, pag. 3); che tale motivo, come manifestamente riconoscibile, non rientra nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, per di più, la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
D-5016/2014 Pagina 5 che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1); che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, quanto alla situazione personale del ricorrente, le autorità d'asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio ed alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e riferimenti ivi citati); che egli è giovane ed ha conseguito un diploma di cucina presso una scuola alberghiera tunisina (cfr. verbale 1, pag. 4); che il medesimo ha esperienza pluriennale come cuoco ed ha pure lavorato per una compagnia petrolifera in Libia (cfr. verbale 2, D10-11, pagg. 2-3); che altresì in Tunisia dispone di una buona rete famigliare ritenuto che vi vivono la madre e quattro fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5); che il ricorrente non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
D-5016/2014 Pagina 6 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e senzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5016/2014 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: