Corte IV D-4934/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 luglio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Macedonia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 giugno 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4934/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 15 febbraio 2010 in Svizzera, il verbale d'audizione del 26 febbraio 2010 [di seguito: verbale 1] e del 18 giugno 2010 [di seguito: verbale 2], la decisione dell'UFM del 30 giugno 2010, notificata all'interessato il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato il 7 luglio 2010 dall'insorgente (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto in originale dell'UFM pervenuto a codesto Tribunale in data 9 luglio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi derandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d cpv. 1 LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin- Pagina 2
D-4934/2010 gua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia rom, originario di B._______ (Macedonia) dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel (...) 2010, che ha affermato di essere espatriato, a causa dei problemi che lui e la sua famiglia avrebbero avuto con i vicini di casa – quattro fratelli di et nia albanese – iniziati nove anni prima, a causa della sua partecipazione alla guerra contro gli albanesi rispettivamente musulmani; che, infatti, nel 2007, il giorno stesso del suo rientro dalla guerra, i vicini di casa avrebbero cominciato a insultare l'interessato per aver combattuto contro i suoi fratelli musulmani, accusandolo della morte di loro cari, nonché l'avrebbero minacciato e picchiato tanto da farlo ricoverare in coma in ospedale; che, dopo aver raccontato i fatti al medico – an ch'esso di etnia albanese – l'interessato sarebbe stato dimesso dall'ospedale ancora dolorante; che la madre dell'interessato avrebbe denunciato alle autorità l'aggressione nei confronti dell'interessato, senza ottenere protezione; che, anche i figli del richiedente sarebbero stati spesso picchiati a scuola e per strada; che, nel 2008, sua figlia sarebbe stata colpita con un sasso; che, nel tentativo di parlare ai vicini per risolvere questi problemi, anche la moglie dell'interessato sarebbe stata aggredita e lui sarebbe stato minacciato una prima volta con una pi stola; che i malfattori, verso la fine del 2009, avrebbero altresì tolto l'al lacciamento all'acqua della casa dell'interessato e l'avrebbero minacciato di incendiare la loro casa e di uccidere lui e la sua famiglia; che, avendo i loro vicini di casa tanto potere e l'interessato temendo per sua vita e quella dei suoi familiari, dopo un anno circa, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine e sarebbe espatriato legalmente, munito del passaporto e accompagnato da sua moglie e i figli, in Svizzera, che, nella decisione del 30 giugno 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sono inverosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, Pagina 3
D-4934/2010 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione del suo allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente fa valere che nel suo caso sarebbero emersi, secondo un grado di prova ridotto, quantomeno indizi di persecuzioni non manifestamente infondati, per i quali l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, in particolare, il ricorrente sottolinea che – oltre ad aver ben collaborato con le autorità, avendo prodotto la sua carta d'identità in originale – il suo racconto sarebbe dettagliato nonché coerente e la documentazione medica agli atti dimostrerebbe le violenze subite dalla moglie, contrariamente a quanto valutato in maniera soggettiva e infondata dall'UFM; che, inoltre, sostiene di non aver reso allegazioni contraddittorie per esempio in relazione alle minacce proferitegli con una pistola, bensì di aver esposto le ragioni delle sue persecuzioni, conformemente alla diversa funzione delle due audizioni, quella sommaria e quella federale diretta, nonostante – essendo stato vittima, as sieme alla sua famiglia, di tanti atti persecutori – avrebbe potuto par larne a lungo; che, tuttavia, egli si sarebbe sbagliato riguardo alla data di rilascio del passaporto biometrico a causa dello stress e del nervosismo; che, a suo dire, tale elemento sarebbe però di scarsa importanza e non sarebbe tale da incidere sulla credibilità del suo racconto; che, in aggiunta, egli fa valere di non essersi rivolto alle autorità o ad un'associazione di tutela dei diritti dei rom, per paura; che, infatti, non avendo ricevuto alcuna protezione da parte delle autorità, nonostante sua madre avesse denunciato l'aggressione nei suoi confronti, e avendo gli albanesi della zona ottenuto sempre maggior potere, egli sarebbe stato comprensibilmente indotto a maggior ragione a desistere dal denunciare i fatti all'autorità; che, inoltre, il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione dell'UFM sarebbe altresì inconsistente, avuto riguardo all'unica lacuna rimproveratagli, secondo cui non avrebbe saputo il cognome dei suoi aggressori; che, di conseguenza, l'insor gente, conclude all'infondatezza della decisione impugnata che si basa su argomentazioni molto deboli, rispettivamente alla verosimiglianza delle sue allegazioni; che, infine, ritenuti i motivi esposti, egli fa valere che il suo allontanamento, assieme alla moglie e ai figli, in Macedonia nel quartiere dove sarebbe stato costretto a subire violenze per tanti anni, sarebbe inesigibile, in quanto non avrebbe più un lavoro, una rete Pagina 4
D-4934/2010 sociale e una casa, visto che probabilmente essa sarebbe già occupata dagli albanesi, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relati vo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invali dare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ri corso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 giugno 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo- Pagina 5
D-4934/2010 menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, le allegazioni del ricorrente sono incongruenti e vaghe su punti essenziali del suo racconto, tanto da poter concludere alla palese inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, infatti, le allegazioni del ricorrente circa le minacce proferitegli con una pistola sono manifestamente contraddittorie; che, a tal proposito, il ricorrente nella prima audizione ha riferito un episodio, alla fine del 2009, in cui sarebbe stato minacciato con una pistola (cfr. verbale 1 pag. 6); che, nell'audizione federale diretta, invece, ha menzionato di essere stato minacciato due volte con una pistola, una volta nel 2008 e una volta nel 2009, quando gli sarebbe stato tolto l'accesso all'acqua (cfr. verbale 2 A6, A22-24, A45-46 pagg. 2-7); che, indipendentemente dalla diversa funzione della prima e della seconda audizione, che invoca il ricorrente nel gravame (cfr. ricorso paga. 3), egli aveva manifestamente la possibilità nella prima audizione di menzionare anche il secondo episodio in cui sarebbe stato minacciato, se tale fosse stato realmente il caso; che, altresì, le allegazioni inerenti al rilascio del passaporto biometrico, risultano incoerenti tra loro, ritenuto che egli ha affermato che tale rilascio sarebbe avvenuto prima nel 2008 e poi nel 2009 (cfr. verbale 1 paga. 4 a confronto con verbale 2 A30-33 paga. 6); che tale incongruenza, rispettivamente l'assenza di una data precisa, non può essere giustificata da una semplice dimenticanza (cfr. verbale 2 A33 paga. 6) o dall'agitazione, pretestuosamente invocato in sede di ricorso (cfr. ricorso paga. 4), tanto più che il rilascio di tale documento era stato richiesto proprio per permettere al ricorrente e alla sua famiglia di fuggire (cfr. verbale 2 D31), ciò che ne fa un punto essenziale della sua vicenda, contrariamente a quanto il ricorrente vorrebbe far credere in sede di ricorso (cfr. ricorso paga. 4); che, inoltre, a giusto titolo l'UFM ha evidenziato che il ricorrente non è stato in grado di riferire il cognome delle persone da cui pretenderebbe essere perseguitato; che l'identità dei suoi malfattori costituisce manifestamente un punto essenziale della sua domanda d'asilo del ricorrente; che, peraltro, il ricorrente pretende essere perseguitato dai suoi vicini di casa da ben almeno nove anni, ciò che presuppone che egli sappia senza dubbio la loro Pagina 6
D-4934/2010 identità completa e non solo il nome, considerato altresì che si tratterebbe di quattro fratelli, il cui cognome è quindi uno solo; che, di conseguenza, non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale, secondo cui, la motivazione dell'UFM che si basa su questo aspetto sarebbe inconsistente (cfr. ricorso paga. 5); che, a fronte dell'assenza di tale informazione da parte del ricorrente, non v'è motivo di ritenere che gli asseriti malfattori abbiano qualsivoglia potere, influenza o conoscenti nelle istituzioni dello Stato e della Polizia (cfr. verbale 1 paga. 6 e verbale 2 A6 paga. 3); che, in aggiunta, il ricorrente ha dichiarato che sua madre ha denunciato tali persone per l'aggressione che egli avrebbe subito e che la Polizia si è recata a casa loro e li ha rassicurati, dicendo loro che tali fatti non sarebbero più accaduti (cfr. verbale 1 paga. 6 e verbale 2 A6 paga. 3); che, dunque, non v'è ragione di credere alle semplice allegazioni di parte, secondo cui teme di rivolgersi alle autorità del suo Paese (cfr. verbale 1 paga. 7 e verbale 2 A35 paga. 6; ricorso paga. 5), rispettivamente le autorità del suo Paese non sarebbero in grado o non vorrebbero offrirgli protezione (cfr. ricorso paga. 5); che, d'altronde, alla luce della palese inverosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente – in considerazione a quanto sopra esposto e senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inattendibili della sua vicenda – non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani Pagina 7
D-4934/2010 o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, del resto, in sede di ricorso, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso, che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituiti d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che il ricorrente è giovane, di professione (...) e in tale attivi tà vanta anni d'esperienza (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, vista l'inverosimiglianza dell'intero racconto del ricorrente e ritenuto che egli ha vissuto sin dalla nascita a B._______, v'è ragione di ritenere che il medesimo disponga in patria di un'importante rete sociale, contrariamente a quanto ha affermato (cfr. verbale 1 pag. 3), che l'insorgente è in buona salute; che egli non ha, del resto, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustifi care la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una per manenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione del suo allontanamento, Pagina 8
D-4934/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), oltre alla carta d'identità che già possiede (cfr. risultanze processuali); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-4934/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno per l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10