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Corte IV D-4900/2012
Sentenza d e l 2 4 settembre 2012 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 settembre 2012 / N [...].
D-4900/2012 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 29 dicembre 2011; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 23 gennaio 2012, con cui ha stralciato la predetta domanda dai ruoli a seguito della scomparsa del richiedente il 15 gennaio 2012 dal luogo di dimora assegnatoli; la nuova domanda presentata dall'interessato in Svizzera il 24 febbraio 2012; la ripresa della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) il 29 agosto 2012; il verbale dell'audizione sulle generalità del 29 agosto 2012 (di seguito: verbale 1) nonché il verbale di audizione secondo gli art. 29 e 30 LAsi avvenuta in stessa data (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 12 settembre 2012, notificata all'interessato in data 14 settembre 2012 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 18 settembre 2012 (data d'entrata: 19 settembre 2012); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 settembre 2012; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
D-4900/2012 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera a causa della povertà presente in Tunisia e per cercare un lavoro meglio remunerato in Europa; che egli ha espressamente aggiunto di non avere altri motivi (cfr. verbale 2, pag. 3); che nella decisione del 12 settembre 2012, ai quali considerandi si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente avrebbe fatto valere soltanto motivi economici e che non emergerebbe alcun indizio proprio a motivare la qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria; che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il suo Paese siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente ha allegato di avere messo incinta sua cugina nel (...) prima dell'espatrio; che a causa di questo fatto sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola sparato dai fratelli di ella; che vendette per questioni di onore, in Tunisia, non andrebbero denunciate alla polizia; che in sede di audizione egli non avrebbe menzionato tali fatti in quanto non li avrebbe ritenuti importanti e inoltre sarebbe stato confuso e nervoso; che quindi egli vorrebbe rifare l'audizione; che in conclusione ha chiesto, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata; che, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda di asilo; che non si entra nel merito della nuova domanda d'asilo, salvo il caso in cui sussistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (art. 35a cpv. 2 LAsi); che secondo l'art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi, l'UFM è tenuto a procedere a un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi se non ve n'è stata alcuna prima dello stralcio della domanda d'asilo o l'interessato,
D-4900/2012 Pagina 4 avvalendosi del diritto di essere sentito, allega nuovi elementi e vi sono indizi propri a motivare al qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, nell'ambito dell'esame circa l'esistenza di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a LAsi, il grado della prova è posto a un livello relativamente basso, equivalente a quello stabilito dalla giurisprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2008/57 consid. 3.2); che, parimenti, la nozione di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a LAsi equivale alla nozione di indizi di persecuzione in senso stretto, ritenuta dalla giurisprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. ibidem consid. 3.3); che in occasione della domanda d'asilo presentata il 29 dicembre 2011, successivamente stralciata dall'UFM a seguito della sparizione del ricorrente, egli non è stato sentito sui motivi d'asilo; che a seguito della ripresa della procedura, il ricorrente è stato sentito sia sulle generalità sia sui suoi motivi d'asilo giusta gli art. 29 e 30 LAsi; cha pertanto il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del diritto del ricorrente di potersi esprimere; che durante l'audizione il richiedente ha addotto di aver lasciato il suo Paese per motivi economici; che l'UFM ha considerato che i fatti addotti dal richiedente non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che da questo punto di vista il Tribunale non può che confermare quanto considerato nella querelata decisione ai cui considerandi si rinvia; che il motivo di fuga addotto in sede di ricorso legato alla cugina, oltre a essere irrilevante ed essere una motivazione dell'ultima ora, è palesemente inverosimile; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
D-4900/2012 Pagina 5 avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9); che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione personale, essendo giovane, in salute e avendo una formazione nonché un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto a Tunisi dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che visto l'esito della procedura le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
D-4900/2012 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: