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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2011 D-4886/2010

29. April 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,800 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 giugno 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4886/2010 Sentenza del 29 aprile 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Pakistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 giugno 2010 / N (…).

D-4886/2010 Pagina 2 Fatti: A. Il (…) 2010, l'interessato ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 19 aprile 2010 [di seguito: verbale 1] e del 5 maggio 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere cittadino pakistano, originario di B._______, nella provincia di C._______ (Pakistan) e di essere espatriato per il timore di essere ucciso da un gruppo di jihadisti con i quali avrebbe frequentato un campo di addestramento. Nel 2009, il ricorrente avrebbe conosciuto due persone alla moschea di B._______. Li avrebbe visti per cinque o sei mesi, prima che sparissero. Dopo un paio di mesi, sarebbero tornati e il ricorrente avrebbe ripreso a frequentarli. Essi avrebbero detto al ricorrente di essere jihadisti e di aver seguito, in quel periodo, un corso di addestramento militare. L'insorgente avrebbe allora manifestato la volontà di seguire tale corso. In seguito, i due avrebbero contattato il loro comandante ed accompagnato l'interessato a D._______ (Pakistan). Insieme avrebbero soggiornato in un albergo prima di partire, verso l'una di notte, con un automezzo, in compagnia di un autista e una persona armata. Dopo aver viaggiato quattro o cinque ore, sarebbero giunti al campo di addestramento. Il giorno dopo, i suoi due amici sarebbero ripartiti. L'insorgente avrebbe osservato per un paio di giorni gli addestramenti, prima di prendervi parte, imparando l'uso delle armi, per otto o nove giorni. Sarebbe poi stato convocato dal comandante che, dopo avergli detto che chi abbandonava la causa sarebbe stato ucciso, gli avrebbe assegnato un compito, ovvero di tornare nella sua zona e reclutare giovani con problemi economici per la causa dell'Islam, motivandoli a seguire un addestramento ed a compiere attentati suicidi contro l'esercito pakistano. Impaurito, l'interessato avrebbe accettato la missione e, qualche giorno dopo, sarebbe tornato a casa ed avrebbe ripreso a lavorare nel suo negozio. Una sera, i suoi due amici si sarebbero presentati al suo negozio accompagnati dall'autista e l'uomo armato che l'avevano condotto al campo di addestramento. Questi avrebbero invitato l'interessato a seguirli per incontrare il comandante, il quale voleva un rapporto sulla missione affidatagli. L'interessato avrebbe rifiutato ed avrebbe detto loro che non voleva sapere nulla di quella missione, in quanto la riteneva sbagliata. I quattro l'avrebbero allora minacciato di morte, ricordandogli che non poteva abbandonare la causa. Avrebbero poi cercato di portarlo via di forza. Le grida del suo dipendente avrebbero attirato i negozianti vicini e spinto i quattro aggressori ad

D-4886/2010 Pagina 3 andarsene. Mezz'ora dopo, l'interessato avrebbe chiuso il negozio, sarebbe andato a casa e avrebbe raccontato tutto ai suoi familiari. Suo padre gli avrebbe detto che non poteva chiedere aiuto alla polizia perché l'avrebbero arrestato, vista la sua partecipazione ad un campo di addestramento terroristico. Su consiglio del padre, non avrebbe quindi denunciato l'aggressione e si sarebbe recato, con sua moglie e i suoi (…) figli, nella sua casa in campagna, a E._______ (Pakistan), dove sarebbe rimasto per quindici giorni. Nello stesso periodo, i quattro aggressori si sarebbero presentati presso la sua casa a B._______, avrebbero chiesto al padre dove fosse l'interessato e avrebbero affermato che l'avrebbero trovato ed ucciso. A quel punto, il padre avrebbe consigliato all'interessato di vendere il suo negozio e di fuggire a F._______ (Pakistan). Egli avrebbe seguito il consiglio del padre, recandovisi nel (…) 2009. Il mese successivo gli stessi aggressori si sarebbero ripresentati al domicilio dell'interessato, a B._______, dove era presente il padre. Quest'ultimo avrebbe quindi telefonato all'interessato, o, a seconda della versione, si sarebbe recato dall'interessato a F._______, dicendogli di lasciare il Paese, perché la sua vita sarebbe stata in pericolo. L'interessato sarebbe quindi espatriato nel (…) 2010. B. Con decisione del 4 giugno 2010, notificata all'interessato il 9 giugno 2010 (cfr. atto A12/1) l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 luglio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 2 agosto 2010, il Tribunale ha respinto la succitata domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 18 agosto 2010, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

D-4886/2010 Pagina 4 E. In data 9 agosto 2010 il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Diritto: 1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi; RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF; RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; 172.021] e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

D-4886/2010 Pagina 5 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dall'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, in quanto, in primo luogo, sarebbero vaghe e stereotipate in relazione all'addestramento in un campo dei "Tehrik e Taleban", ciò che renderebbe poco credibile che il medesimo abbia avuto un contatto con tale gruppo. In particolare, il ricorrente avrebbe affermato che tale gruppo era un'associazione ed un partito, rettificando poi che era un'associazione che si nasconderebbe nel nord del Pakistan. Secondo l'UFM, tale descrizione non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. Inoltre le sue conoscenze, in merito alla storia, all'organizzazione e allo scopo di tale gruppo, sarebbero palesemente approssimative. In particolare, non sarebbe stato in grado di indicare quando il gruppo sopracitato sarebbe stato creato. L'interessato, per di più, avrebbe affermato di non conoscere nulla in merito all'organizzazione del gruppo e non avrebbe saputo citare i nomi delle due persone che l'avrebbero accompagnato con i suoi due amici al campo di addestramento. In aggiunta, avrebbe fornito solo indicazioni generiche e lacunose sulle attività svolte al corso di addestramento. Egli avrebbe dimostrato di avere scarse conoscenze anche in merito al fucile e alla pistola con cui sostiene di essersi allenato. L'UFM ha rilevato, inoltre, delle contraddizioni nelle allegazioni dell'interessato, segnatamente sul periodo in cui avrebbe conosciuto i "due amici", collocando tale avvenimento, in un primo tempo, nel maggio 2009, e, in un secondo tempo, tra febbraio e marzo del 2009. In aggiunta, nella prima audizione, avrebbe affermato di non sapere il nome del fucile che avrebbe imparato ad usare al campo di addestramento, mentre nella seconda audizione avrebbe asserito che il fucile si chiamava "F7M". Il ricorrente si sarebbe altresì contraddetto anche in merito al momento in cui avrebbe ricevuto i soldi della vendita del suo negozio, adducendo, in un primo tempo, che con il ricavato sarebbe fuggito a F._______, mentre in un secondo tempo, ha dichiarato che suo padre si sarebbe recato a F._______, portandogli i soldi della vendita del negozio. Non da ultimo, si sarebbe contraddetto sulle circostanze in cui sarebbe venuto a sapere dell'ultima visita dei quattro aggressori, adducendo dapprima di averlo saputo via telefono da suo padre, per poi affermare che suo padre glielo avrebbe comunicato personalmente, quando sarebbe andato a F._______. Inoltre, l'UFM ha ritenuto inverosimile, poiché incompatibile con l'esperienza generale della vita o la logica dell'agire, che l'interessato abbia ripreso la sua routine lavorando nel suo negozio dopo essere rientrato a casa dall'addestramento, in quanto, se realmente preoccupato per la sua vita,

D-4886/2010 Pagina 6 si sarebbe adoperato più rapidamente all'espatrio, evitando di rendersi reperibile al suo domicilio e al suo negozio. In aggiunta, l'autorità inferiore ha ritenuto che, se davvero i suoi persecutori avessero potuto trovarlo ovunque, il ricorrente sarebbe espatriato tempestivamente e non soltanto dopo circa tre mesi. In conclusione, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero all'esigibilità e alla possibilità dell''esecuzione dell'allontanamento. 5.2. Nel gravame, in relazione al timore di essere esposto a pregiudizi da parte del gruppo terroristico "Tehrik e Taleban", l'insorgente ha affermato di ritenere di aver fornito tutte le informazioni necessarie, cercando di essere il più preciso possibile. Egli ha contestato che, circa la sue conoscenze del suddetto gruppo terroristico, possa essere addotto ad argomento di inattendibilità il fatto che lo abbia definito "partito o associazione", correggendosi poi immediatamente dicendo che non si trattava di un partito. Il ricorrente, infatti, sostiene che non si potrebbe pretendere da lui un impiego giuridicamente esatto di termini comunemente usati come sinonimi di "movimento organizzato". L'insorgente fa valere che la sua scarsa conoscenza della storia dell'organizzazione sarebbe dovuta all'ermetismo necessario alla sopravvivenza di tale organizzazione clandestina. In effetti, secondo lui, tale organizzazione non rivelerebbe molte informazioni ad una persona appena reclutata. Riguardo alla sua scarsa conoscenza delle armi, esso spiega che le avrebbe utilizzate soltanto per un brevissimo periodo ed in circostanze in cui aveva altre preoccupazioni. Secondo l'insorgente andrebbe, inoltre, considerata l'intenzione dell'organizzazione di assegnargli un ruolo più propagandistico che bellico. Il ricorrente contesta che, riguardo alla localizzazione del campo di addestramento, l'indicazione "nord del Pakistan" sia in contraddizione con l'allegazione circa la distanza (quattro o cinque ore di macchina) da D._______, o col fatto di non conoscerne il luogo esatto. Infine, riguardo alla telefonata del padre, rispettivamente alla sua visita a F._______, il ricorrente afferma che si tratterebbe di un equivoco in quanto egli, concludendo la dichiarazione spontanea sui motivi dell'espatrio, avrebbe elencato i motivi senza dargli un preciso ordine cronologico, ma a seconda di come gli

D-4886/2010 Pagina 7 sarebbero venuti in mente. Il ricorrente conclude che il suo racconto sarebbe verosimile e dovrebbe essergli riconosciuta la qualità di rifugiato. Inoltre, l'insorgente afferma che rischierebbe di subire in Pakistan trattamenti proibiti dall'art. 3 CEDU da parte della polizia, in quanto persona in contatto con un'organizzazione terroristica. Infine, il ricorrente ritiene che – contrariamente a quanto affermato dall'UFM – la situazione attuale in Pakistan sarebbe altamente instabile a tal punto da non permettere un rinvio nella dignità e nella sicurezza e, quindi, il suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

D-4886/2010 Pagina 8 7. 7.1. Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di fornire informazioni circostanziate e precise circa gli avvenimenti a fondamento della sua domanda di asilo, segnatamente le date di avvenimenti centrali del suo racconto. Innanzitutto, l'insorgente non ha saputo indicare in modo preciso quando avrebbe conosciuto i due ragazzi che l'avrebbero condotto a partecipare ad un addestramento, adducendo, in modo vago, di aver fatto la loro conoscenza "nel mese di maggio 2009" e di non ricordarne la data esatta (cfr, verbale 1, pag. 7). Inoltre, si è anche contraddetto dichiarando, in un secondo tempo, in modo altrettanto vago, di aver fatto amicizia con questi due giovani a "fine dell'inverno, ovvero febbraio o marzo 2009" (cfr. verbale 2, pag. 3, D16). Il ricorrente non ha saputo indicare la data nella quale gli è stato detto che sarebbe stato accettato per l'addestramento, adducendo in modo vago che sarebbe stato "10 o 15 giorni dopo" il ritorno dei due amici (cfr. verbale 2, pag. 5, D32). Egli, in aggiunta, non ha saputo indicare il giorno in cui sarebbe partito per il campo di addestramento, limitandosi ad affermare che era "nel decimo mese del 2009" e di "non ricordare la data esatta" (cfr. verbale 1, pag. 7). L'insorgente non ha saputo citare il nome dell'albergo in cui sarebbe stato portato, prima di partire per il campo di addestramento (cfr. verbale 1, pag. 7). Altresì, egli non ha saputo indicare il giorno in cui sarebbe ritornato a B._______, dopo aver partecipato al campo di addestramento, affermando che era "nel decimo mese del 2009, 15 o 16 giorni dopo" la sua partenza per il campo e, anche in questo caso, di non ricordare il giorno esatto (cfr. verbale 1, pag. 8). Su quest'ultimo avvenimento si è, altresì, contraddetto, affermando nella seconda audizione di credere che fosse "l'undicesimo mese del 2009" (cfr. verbale 2, pag. 12, D89). Egli, inoltre, non ha saputo indicare nemmeno il giorno del tentato rapimento al suo negozio, limitandosi a dichiarare che era "10 o 15 giorni dopo" il suo ritorno a casa (cfr. verbale 2, pag. 5, D32) oppure "15 o 16 giorni dopo" (cfr. verbale 1, pag. 8). L'interessato, peraltro, non ha saputo determinare il giorno in cui i quattro sarebbero andati a casa sua a B._______ e avrebbero minacciato suo padre, adducendo in modo generico che era "nell'undicesimo mese del 2009" (cfr. verbale 1, pag. 8). Esso non ricorda neanche il giorno in cui sarebbe partito per F._______. Si è limitato, infatti, ad affermare che era "verso il mese di dicembre 2009, verso la fine del mese",

D-4886/2010 Pagina 9 aggiungendo di non ricordare la data esatta (cfr. verbale 1, pag. 8). In aggiunta, non ha saputo indicare il giorno in cui suo padre l'avrebbe informato dell'ultima visita dei quattro aggressori a casa sua, allorché quell'episodio avrebbe, addirittura, spinto l'insorgente all'espatrio, affermando in modo vago che era "nel mese di dicembre 2009", aggiungendo che sarebbe stato "12 o 13 giorni dopo" il suo arrivo in campagna e di non ricordare la data precisa (cfr. verbale 2, pag. 15, D113). Il ricorrente si è contraddetto anche in merito ad un ulteriore avvenimento centrale del suo racconto. Egli, in effetti, ha affermato, nella prima audizione, che, quando si sarebbe trovato in campagna a E._______, dopo che i quattro aggressori sarebbero andati a casa sua a B._______ a cercarlo, suo padre avrebbe venduto il negozio e gli avrebbe detto di andare a F._______ e vivere con quei soldi. Con i soldi ricavati il ricorrente sarebbe fuggito. Ha inoltre affermato che, mentre si trovava a F._______, i quattro sarebbero andati ancora a casa sua a B._______, avrebbero minacciato suo padre e quest'ultimo avrebbe telefonato al ricorrente, informandolo di tale visita, dicendogli di lasciare il Paese e che la sua vita sarebbe stata in pericolo (cfr. verbale 1, pag. 7). Nella seconda audizione l'insorgente si è contraddetto, dichiarando che suo padre gli avrebbe detto personalmente di quella visita, e che, il giorno dopo l'accaduto, suo padre si sarebbe recato a F._______, portandogli i soldi della vendita del negozio (cfr. verbale 2, pag. 15, D 118). Non soccorre l'insorgente la mera affermazione ricorsuale secondo cui si tratterebbe di un malinteso o di un equivoco. Infine, il ricorrente non è stato in grado di indicare neppure il giorno del suo espatrio, limitandosi a dichiarare che era nel mese di febbraio 2010 (cfr. verbale 1, pag. 9). Alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie, vaghe e non circostanziate del ricorrente, che vertono sui punti essenziali della sua domanda di asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fatti addotti, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente. Ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti del ricorrente, non vi è, peraltro, motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. 7.2. In considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

D-4886/2010 Pagina 10 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21). 9. 9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2. 9.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Pakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 9.2.2. Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3. 9.3.1. Inoltre, in Pakistan, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3.2. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica superiore, avendo terminato le scuole nel (…) (cfr. verbale 1, pag. 2). Per di più, in patria, ha potuto acquisire un'esperienza lavorativa, quale (…). Inoltre, l'insorgente dispone di una densa rete sociale in Patria, da un lato, a B._______ (Pakistan), dove

D-4886/2010 Pagina 11 risiedono sua madre, suo padre e due sorelle (cfr. verbale 1, pag. 4) e, dall'altro lato, a G._______ e a F._______ dove vivono rispettivamente suo fratello e una sorella (cfr. ibidem). Peraltro, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 9.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il Pakistan è, contrariamente quanto sostenuto dal ricorrente, ragionevolmente esigibile. 9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio oltre alla sua carta di identità che ha già depositato in corso di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 513- 515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 9 agosto 2010. (Dispositivo alla pagina seguente)

D-4886/2010 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 9 agosto 2010. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:

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