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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2014 D-4844/2014

8. September 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,592 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione dell'UFM del 26 agosto 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4844/2014

Sentenza dell ' 8 settembre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A._______, nato il (…), Italia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione dell'UFM del 26 agosto 2014 / N (…).

D-4844/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 23 luglio 2014 in Svizzera; i verbali d'audizione del 6 agosto 2014 (di seguito: verbale 1) e del 19 agosto 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 26 agosto 2014, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto A12/1), con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; il ricorso del 29 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 1° settembre 2014) contro detta decisione, con il quale il ricorrente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla relativa concessione dell'asilo, in via subordinata, alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione della fattispecie, nonché alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali; i mezzi di prova allegati a sostegno del ricorso: – Copia del testamento olografo della madre (doc. A) – Estratto per riassunto dal registro degli atti di morte (doc. B) – Atto di pubblicazione del testamento olografo della madre (doc. C) – Due comunicazioni tra l'azienda per cui lavorava e l'insorgente (doc. D e doc. E) – Copia dell'istanza alla Procura di B._______ e rigetto di tale istanza (doc. F)

D-4844/2014 Pagina 3 – Istanza alla Procura di C._______ in merito al testamento olografo (doc. G) – Richiesta di assistenza alle autorità italiane (doc. H) – Invito della Procura di C._______ a presentarsi (doc. I) – Lettera di sollecito all'autorità giudiziaria italiana (doc. J) la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 1° settembre 2014; l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 4 settembre 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che detto termine è stato osservato;

D-4844/2014 Pagina 4 che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi); che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino italiano e di avere lasciato il Paese dopo essere stato oggetto di un'estorsione continuata plurima (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D35, pag. 5); che nel dicembre 2008, mentre si sarebbe trovato a D._______ (Thailandia) per lavoro, l'azienda per cui lavorava avrebbe improvvisamente interrotto ogni contatto con lui (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D49, pag. 6); che egli si sarebbe rivolto all'Ambasciata italiana che avrebbe agito presso la Procura di B._______ (Italia) (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D52, pag. 6); che al suo ritorno in Italia la Procura di B._______ gli avrebbe comunicato che avrebbe rigettato la sua istanza contro i titolari dell'azienda per cui avrebbe lavorato con la motivazione che l'istanza non rivestiva profili di rilevanza penali (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D55- 56, pag. 6); che egli, di conseguenza, si sarebbe presentato dai Carabinieri per inoltrare ricorso ed essi l'avrebbero mandato via in quanto quella non era la sede per depositare ricorso (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D59-63, pag. 7); che anni dopo avrebbe appreso che sarebbe stato licenziato per giusta causa (cfr. verbale 2, D94, pag. 10); che, di seguito, avrebbe dato procura a molteplici legali che però non l'avrebbero aiutato (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D88, pag. 9); che, inoltre, tre anni fa egli avrebbe scoperto un testamento olografo della madre di cui non sarebbe stato a conoscenza (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D64, pag. 7); che a questo proposito egli ritiene che sarebbe stato frodato dal secondo marito della madre e dal notaio circa l'eredità (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D68-70, pag. 7); che, invero, gli stessi lo avrebbero indotto a firmare, a sua insaputa, un atto di rinuncia alla sua quota ereditaria (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D76-78, pag. 8); che così

D-4844/2014 Pagina 5 avrebbe depositato una querela presso la Procura di C._______ ed a tuttora non avrebbe ancora ricevuto risposta (cfr. verbale 2, D79-87, pagg. 8 e 9); che, infine, non avendo finora ottenuto un processo e dunque giustizia da parte della magistratura italiana, sarebbe espatriato (cfr. verbale 2, D33-34, pag. 4); che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che il richiedente è cittadino italiano (cfr. passaporto agli atti); che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: giugno 2014); che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che nella querelata decisione l'UFM ha considerato che i motivi d'asilo allegati dall'interessato sarebbero, di fatto, riconducibili ad una personale interpretazione della sua situazione; che, invero, la cospirazione ai suoi danni da parte del titolare dell'azienda per cui lavorava e da parte del secondo marito della madre, sarebbe il risultato di una sua personale percezione della realtà che non si tradurrebbe affatto in una qualsiasi forma di persecuzione concreta passata, presente o futura diretta nei suoi riguardi; che, infatti, le autorità giudiziarie avrebbero rigettato la sua istanza in merito all'interruzione del rapporto di lavoro ed egli non avrebbe adito le regolari vie di ricorso in merito a tale rigetto; che, inoltre, avrebbe pure ammesso di aver firmato volontariamente un atto di rinuncia alla quota ereditaria non avendolo letto e comunque avrebbe indirizzato una

D-4844/2014 Pagina 6 querela presso le autorità di giustizia di C._______; che pertanto non emergerebbero indizi per ritenere che le autorità di giustizia non si siano adoperate o non si adopereranno in futuro qualora si evidenziassero gli estremi di reato; che, infine, la sua ignoranza in merito alle modalità per adire appropriatamente alle vie legali non potrebbe essere una forma di persecuzione imputabile alla magistratura; che, pertanto, l'UFM ha concluso che non sussisterebbero elementi per ritenere che in Italia siano in atto persecuzioni ai sensi della LAsi; che nel ricorso egli ha ribadito di essere stato vittima di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo; che egli si troverebbe in condizioni di vita particolarmente insopportabili che metterebbero a repentaglio la sua stessa sopravvivenza; che gli eventi che l'avrebbero condotto ad espatriare sarebbero direttamente imputabili allo Stato italiano; che in due situazioni i suoi diritti sarebbero stati calpestati e le autorità gli avrebbero negato una reale possibilità di tutela; che, per quanto riguarda la vicenda in Thailandia, sarebbe stato vittima di una vera e propria estorsione; che, per ciò che è della successione della madre, sarebbe stato ingannato, derubato e truffato con un testamento olografo che avrebbe visto unicamente venti anni dopo la sua redazione; che le autorità italiane non avrebbero mai intrapreso nulla, ma si sarebbero trincerate dietro formalismi e soprattutto silenzi; che sarebbe proprio l'impossibilità di ottenere giustizia in Italia la causa del suo espatrio e della deposizione della sua domanda d'asilo; che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano manifestamente irrilevanti; che, infatti, dai motivi d'asilo esposti dal ricorrente non si evincono seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, invero, i problemi evocati dall'insorgente con l'azienda per cui lavorava risultano piuttosto essere riconducibili a rapporti di natura

D-4844/2014 Pagina 7 privata; che, a tal proposito, il ricorrente ha depositato a due riprese una querela alla Procura di B._______; che tali istanze sono state rigettate in quanto si tratta di una controversia che non riveste profili di rilevanza penali (cfr. doc. F); che, il Tribunale rileva che egli, presentandosi dai Carabinieri, non avrebbe adito le regolari vie di ricorso in merito a tale rigetto; che, oltracciò, nel secondo rigetto, la Procura di B._______ avrebbe informato il richiedente che avrebbe potuto avanzare pretese di pagamento di somme di denaro o di risarcimento del danno nell'apposita sede del giudizio civile (cfr. doc. F); che, pertanto, il medesimo, se del caso, avrebbe potuto e/o potrà sollecitare le autorità locali competenti per fare valere i propri diritti; che, in questo senso, occorre osservare che dalla documentazione allegata non risultano le violazioni evocate dall'interessato circa l'agire delle autorità da lui già interpellate; che, al contrario, apparirebbe unicamente che il ricorrente non ha sollecitato le autorità competenti per il suo caso; che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, la sua ignoranza in merito alle modalità per adire appropriatamente le vie legali non può essere una forma di persecuzione imputabile alla magistratura; che circa i problemi dovuti alla successione della madre e al testamento olografo, in primo luogo va sottolineato che, come appare dalla copia del testamento prodotta in sede ricorsuale, il richiedente aveva firmato tale testamento in data (…) novembre (…) (cfr. doc. A); che, egli ha firmato anche la pubblicazione del testamento olografo in data (…) giugno (…) (cfr. doc. C); che, pertanto, non è credibile che il ricorrente sia venuto a conoscenza di tale testamento unicamente venti anni dopo la sua redazione; che, infatti, dal testo della pubblicazione del testamento olografo si rileva che il richiedente era presente al momento della lettura e della pubblicazione del testo (cfr. doc. C, pag. 1); che in secondo luogo, sia come sia, in merito a tale testamento il procedimento giuridico avviato dall'istanza del ricorrente risulta tutt'ora pendente (cfr. verbale 2, D79-87, pagg. 8 e 9); che, in questo senso, risulta pure a tuttora pendente il procedimento giuridico davanti alla corte di cassazione di Roma (cfr. verbale 2, D90-91, pagg. 9 e 10); che per il resto si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione impugnata; che nemmeno quanto addotto nel ricorso e i nuovi mezzi di prova ad esso allegati possono indurre il Tribunale a una diversa valutazione;

D-4844/2014 Pagina 8 che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo; che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha respinto la sua domanda d'asilo; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadino di uno Stato membro della Comunità europea (CE), sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto che l'entrata sul territorio svizzero è stata con lo scopo di depositare domanda di asilo; che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24

D-4844/2014 Pagina 9 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 11.148 pag. 567 seg.); che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4); che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni; che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10); che, in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati; che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato («real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate; che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi; che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della

D-4844/2014 Pagina 10 popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi; che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Italia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi; che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr in vigore del 1° febbraio 2014, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile; che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli ha terminato le scuole dell'obbligo, ha venticinque anni di esperienza professionale come (…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che, pertanto, ha tutte le possibilità per reinserirsi con successo nel contesto professionale italiano; che in Italia, inoltre, risiedono i suoi due figli, una zia, nonché una cugina (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, D42-43; pag. 5); che inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi riferimenti); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

D-4844/2014 Pagina 11 che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4844/2014 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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