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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2010 D-4841/2010

14. Juli 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,855 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-4841/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 luglio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Jean-Pierre Monnet, cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), alias F._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 luglio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4841/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; il verbale d'audizione dell'interessato del 20 maggio 2010, in occasione del quale al richiedente, tra l'altro, è stato conferito il diritto di esse re sentito sulla maggior età e sulla rinuncia di conferirgli una persona di fiducia; l'esame osseo della sua mano a cui il richiedente è stato sottoposto in data 25 maggio 2010 ed il relativo rapporto; il verbale d'audizione dell'11 giugno 2010; l'audizione del 18 giugno 2010, in occasione della quale all'interessato è stato conferito il diritto di essere sentito in merito al risultato dell'esa me osseo del 25 maggio 2010; la decisione dell'UFM del 5 luglio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 5 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 6 luglio 2010); copia degli atti dell'UFM trasmessi tramite fax al Tribunale amministra tivo federale (TAF) in data 6 luglio 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; Pagina 2

D-4841/2010 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano; che, i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); Pagina 3

D-4841/2010 che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit ti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia G._______, originario di H._______, nello Stato di I._______, con ultimo domicilio a J._______, nello Stato del L._______ (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pagg. 1e2e verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 3); che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ucciso da un gruppo occulto denominato "M._______", gruppo al quale egli avrebbe aderito per il tramite di un amico a J._______, presso cui l'insorgente avrebbe abitato; che egli sarebbe stato aggredito da membri del gruppo "M._______", poiché avrebbe rifiutato di par tecipare ad un attacco contro le autorità che avrebbero ucciso un membro di detto gruppo; che, inoltre, l'amico del ricorrente sarebbe stato ucciso e che, per timore di subire la stessa sorte, l'insorgente si sarebbe rifugiato a N._______, il (...), ove poi gli sarebbe stato consi gliato di espatriare per evitare di essere ucciso dal gruppo occulto (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 6); che egli sarebbe fuggito partendo da N._______, giungendo in Niger (senza sapere dove di preciso) ed in seguito in Libia, paese in cui si sarebbe imbarcato; che il ricorrente avrebbe raggiunto l'Italia per poi proseguire in treno verso la Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pagg. 8 e 9); che, inoltre, egli ha confermato di aver impiegato 7 giorni per raggiungere la Svizzera dalla Nigeria, percorrendo diversi tratti a piedi (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 9); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che il richiedente non è stato in grado di rendere verosimile di essere minorenne; che l'UFM ha inoltre considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nes- Pagina 4

D-4841/2010 suna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allon tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna dei documenti d'identità, rimandato a quanto già spiegato nei verbali di audizione e ha asserito che, data la sua giovane età, non avrebbe mai posseduto un documento di identità ufficiale; che egli ha sostenuto che nel suo Paese l'esigenza di possedere un documento di identità non sarebbe così sentita come in Europa asserendo pertanto di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni che non gli hanno permesso di consegnare i documenti richiesti; che, inoltre, ha confermato le modalità del suo viaggio d'espatrio e di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo; che, infine, l'insorgente ha ribadito la sua minore età, asserendo che l'UFM avrebbe cambiato arbitrariamente la sua età, considerandolo maggiorenne; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda; che ha, altresì, presentato domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minor età; che, pertanto, è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudi ziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui moti vi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione Pagina 5

D-4841/2010 svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30, consid. 6.4.1. segg.); che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su scettibili di rendere altrimenti plausibile la sua minore età; che segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, infatti, non ha consegnato nessun documento d'identità; che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 5); che, inoltre, egli ha indicato per iscritto e a due riprese di essere nato il (...), compilando e firmando il formulario del Corpo delle guardie di confine ed il foglio dati personali del Centro di registrazione (cfr. A 5/12 e A 2/1); che, confrontato a tale fatto, egli si è limitato a sostenere che sarebbe stata la polizia a scrivere il falso (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 2); che, per di più, il ricorrente è stato alquanto vago e ha reso dichiarazioni inattendibili circa la sua biografia, come ad esempio in merito alla sua formazione ed al periodo della stessa, su come avrebbe imparato a leggere e a scrivere e riguardo alle date della morte dei suoi genitori (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pagg. 3-5); che, infine, la sua attitudine poco collaborativa durante l'audizione sommaria, come lo dimostrano le risposte brevi o addirittura le mancate risposte alle domande poste in occasione di detta audizione, si rivelano pure sintomatiche nel caso concreto; che, in considerazione di quanto suesposto, l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minorità; che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione sommaria del 20 maggio 2010, l'UFM ha giustamente considerato il ricor rente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura d'asilo; Pagina 6

D-4841/2010 che, per sovrabbondanza e per quanto l'onere della prova spetti in casu al ricorrente, dall'esame radiologico effettuato il 25 maggio 2010 (cfr. A12/1 e A13/1) risulta un'età ossea dello stesso superiore ai 18 anni; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di due mesi dalla pre sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non avere mai posseduto e richiesto né un passaporto, né una carta d'identità, allegando che nel suo Paese la carta d'identità non era obbligatoria e che se si doveva identificare lo faceva a voce (cfr. verbale d'audizione del del 20 maggio 2010, pag. 5); che, successivamente, ha dichiarato di non sapere cosa sono i documenti d'identità (cfr. verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 2); Pagina 7

D-4841/2010 che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, l'autore del gravame si è semplicemente limitato a enumerare qualche paese da cui sarebbe transitato, senza saper fornire dettaglio alcuno all'infuori di tre nomi di località da cui sarebbe passato (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pagg. 8 e 9 e verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 9); che, oltre a ciò, egli ha allegato di aver impiegato solo sette giorni per raggiungere la Svizzera partendo da N._______, percorrendo diversi tratti a piedi (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 9); che ha altresì affermato di non aver subito alcun controllo, nonostante abbia varcato il confine Schengen (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 9 e verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 9); che, inoltre, in merito alla data del suo espatrio, il ricorrente avrebbe in un primo tempo menzionato il (...) e, successivamente, il mese di (...), per infine rettificare le sue dichiarazioni e asserire di non ricordare più la data (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 8 e verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 6); che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio, limitandosi a confermare quanto già esposto in sede d'audizione (cfr. ricorso, pag. 2); che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il mancato possesso dei documenti d'identità, come pure quelle in relazione all'asserita minorità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, Pagina 8

D-4841/2010 in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro cedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di esser ucciso dai membri del gruppo a cui egli apparteneva; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, basti rilevare, che egli non ha saputo fornire dettagli in merito al gruppo "M._______" al quale egli sarebbe appartenuto, dichiarando, in sede della prima audizione, di non sapere cosa volesse dire la sigla "M._______" (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 7); che, invece, in sede della seconda audizione, egli ha dichiarato che detta sigla rappresenterebbe una parola d'ordine che viene citata da ogni membro per identificarsi (verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pagg. 4 e 5); che egli, però, non ha saputo precisare quale fosse l'obiettivo di detto gruppo (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 7 e verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pagg. 4 e 5); che, inoltre, circa il suo periodo d'adesione, l'insorgente ha dichiarato di non ricordare né l'anno né che età aveva (cfr. verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 5); che, per di più, interrogato Pagina 9

D-4841/2010 sull'aggressione durante la quale il suo amico sarebbe stato pugnalato, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcun dettaglio sugli aggressori stessi o sul periodo esatto (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 7 e verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pagg. 8 e 9); che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose del ricorrente quanto ai fatti e in considerazione di tutti gli altri elementi contraddittori e vaghi, sopramenzionati, che toccano i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragion di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti; che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecita ta, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire ille gittimo di terzi nei suoi confronti, o non possa disporre in patria di un'alternativa di rifugio in un'altra regione; che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al- Pagina 10

D-4841/2010 tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha lavorato nel suo Paese nell'ambito del commercio di pezzi di ricambio di auto (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pag. 3 e verbale d'audizione dell'11 luglio 2010, pag. 3); che, inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone pure di una rete sociale in Patria, ove vivrebbero almeno una sorella ed uno zio (cfr. verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 3), o addirittura i nonni materni e paterni e diversi zii (cfr. verbale d'audizione del 20 maggio 2010, pagg. 4 e 5); che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, da un esame d'uffi- Pagina 11

D-4841/2010 cio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte speseHat es sich mit processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 12

D-4841/2010 che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-4841/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - O._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 14

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