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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2009 D-4830/2008

27. April 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,464 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo) | Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell...

Volltext

Corte IV D-4830/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 aprile 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi, (presidente del collegio), Martin Zoller, Walter Lang, cancelliere Carlo Monti. A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 16 giugno 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4830/2008 Fatti: A. Il 31 gennaio 2003, l'interessato, originario della regione di Duhok nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. L'11 febbraio 2005, l'UFM ha respinto la citata domanda. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. B. Il 7 marzo 2005, con complemento del 14 marzo 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. C. Il 9 settembre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome il richiedente si è reso irreperibile. D. Il 2 novembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda di riesame contro la decisione dell'UFM dell'11 febbraio 2005. E. Il 23 novembre 2006, l'UFM ha parzialmente annullato la succitata decisione ed ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria, ritenendo come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese, d'origine, ossia l'Iraq. F. Il 21 aprile 2008, l'UFM ha informato il richiedente l'asilo dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invitandolo a determinarsi in merito. Lo stesso ufficio ha ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero Duhok, Erbil e Suleimaniya, in quanto non vi sussisterebbe più una situazione di violenza generalizzata. Ha rilevato altresì, che l'interessato avrebbe vissuto nella provincia di Dohuk prima del suo espatrio verso la Svizzera. Pagina 2

D-4830/2008 G. Il 29 aprile 2008, l'interessato ha presentato la risposta allo scritto dell'UFM. Ha segnalato di contestare l'analisi dell'UFM, allegando che la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe estremamente tesa e potrebbe precipitare nuovamente. Inoltre, correrebbe grossi rischi, in quanto sarebbero morte quattro persone, in seguito ad un incendio causato dal PDK ai danni della sede del suo partito. Infine, ha allegato che il PDK non esiterebbe ad uccidere anche l'interessato. H. Il 16 giugno 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio. I. Il 21 luglio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato e che gli venga confermata l'ammissione provvisoria. In subordine, ha chiesto che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione dei fatti. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. J. Il 24 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. K. Il 12 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. L. Il 13 agosto 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine fino al 12 settembre 2008 per introdurre una replica. M. Il 12 settembre 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. Pagina 3

D-4830/2008 Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 1.2 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]. 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1, art. 50 cpv. 1 e art. 52 PA. 3. Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 4. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che ha già avuto modo di pronunciarsi nella decisione del 23 novembre 2006 per quanto riguarda i rischi evocati dall'interessato ai quali potrebbe Pagina 4

D-4830/2008 andare incontro al suo rientro in patria, essendo un membro dell'Unione islamica del Kurdistan, ritenendoli irrilevanti per la concessione dello statuto di rifugiato. Inoltre, ha osservato che nelle tre province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non vi sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Peraltro, nel periodo tra luglio 2003 e settembre 2007, sarebbero rientrati circa 500 persone in Iraq, di cui l'84% nelle tre province nel nord dell'Iraq. Questo numero elevato di rientri volontari farebbe sì che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe di principio esigibile. In aggiunta, risulterebbe che il ricorrente avrebbe vissuto nella provincia di Dohuk dal 1995 al 2002, prima di sistemarsi per qualche mese nella regione di Mosul fino all'espatrio verso la Svizzera. Visti gli anni trascorsi nella regione di Dohuk, non vi sarebbe alcun indizio indicante che egli non disponga di una rete famigliare o di una rete sociale capace di dargli un sostegno al suo ritorno. Pertanto, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Per di più, l'UFM ha considerato che la revoca dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, il ricorrente ha segnalato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, di contestare l'analisi dell'UFM circa la situazione nelle tre province nel nord dell'Iraq. Infatti, non vi sarebbero indicati fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sia garantita e che la dignità umana nonché i diritti umani siano rispettati. Inoltre, le cifre relative ai ritorni volontari fornite dall'UFM non sarebbero tali da giustificare l'analisi relativa alla ritrovata sicurezza nelle province in questione. Peraltro, vi sarebbero a fronte delle 500 persone rientrate volontariamente nelle province curde migliaia che sarebbero fuggite. Per di più, il ricorrente ha allegato che le attività dell'esercito turco nelle zone del nord dell'Iraq continuerebbero, causando vittime non solo tra i guerriglieri del PKK, ma anche tra la popolazione civile. Inoltre, il 18 luglio 2008, l'aviazione turca avrebbe effettuato nuovi “raid” aerei contro basi del PKK nell'Iraq del nord. In aggiunta, vi sarebbero stati bombardamenti tra l'11 e il 14 luglio 2008 come pure il 16 giugno 2008 e l'esercito iraniano avrebbe preso di mira alcuni villaggi curdi nella provincia di Suleimaniya. Per conseguenza, la valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe condurre a ritenere non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dello stesso. Pagina 5

D-4830/2008 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata a causa della situazione allora vigente nel Paese d'origine del medesimo e non in rapporto alla situazione attuale, che permetterebbe il rinvio di persone di sesso maschile soggiornanti da sole in Svizzera. Infine, l'UFM ha osservato che, le attività da parte della Turchia e dell'Iran contro i ribelli curdi non sarebbero considerate dei motivi idonei a poter modificare la posizione dell'UFM. 5.4 Nella replica, l'insorgente ha rinviato a quanto detto nel ricorso e ha chiesto che venga accolto. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 6.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr). 6.3 Nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili dall'UFM nella sua decisione dell'11 febbraio 2005. Quest'ultima è cresciuta in giudicato il 9 settembre 2005, dopo lo stralcio del ricorso in seguito all'irreperibilità del ricorrente. Inoltre, l'autore del gravame non ha neanche inoltrato un ricorso contro la decisione di riesame del Pagina 6

D-4830/2008 23 novembre 2006 in materia d'asilo, anch'essa, nel frattempo, cresciuta in giudicato. Non vi è ragione di mettere in discussione tale valutazione in questa sede. Peraltro, il TAF segnala, che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq – fra cui Dohuk, regione dove l'autore del gravame ha vissuto dalla nascita fino al 21 settembre 2002 – hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/4 consid. 6). 6.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 6.5 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 6.6 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, di aver vissuto a nella provincia di Duhok dalla nascita fino al 21 settembre 2002, poco prima del suo espatrio avvenuto il 1° gennaio 2003 (cfr. audizione del 6 febbraio 2003 pagg. 1 e 5). Inoltre, l'insorgente è giovane ed ha una certa esperienza come infermiere e dispone di una rete famigliare a Duhok, ovvero sua sorella (cfr. audizione del 6 febbraio 2003 pag. 3). Niente esclude, però, che la rete sociale dell'autore del gravame non sia più estesa, ritenuto che ha vissuto nella provincia di Duhok praticamente tutta la sua vita e ha lavorato nell'omonima città per cinque anni. Peraltro, il ricorrente ha la Pagina 7

D-4830/2008 possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq. 6.7 Inoltre, nonostante l'autore del gravame risieda in Svizzera dal 2003 ed abbia presentato una domanda d'asilo sei anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di specie. 6.8 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 6.9 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7. In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto. Pagina 8

D-4830/2008 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-4830/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - B._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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