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Corte IV D-4820/2020, D-4821/2020
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Sentenza d e l 1 0 novembre 2020 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Markus König, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nata il (…), B._______, nata il (…), C._______, nato il (…), Turchia, patrocinati dallo Studio Legale Iglio Rezzonico, Via Dufour 1, casella postale 6319, 6901 Lugano, istanti.
contro
Secreteria di Stato della migrazione (SEM) Quellenweg 6, 3003 Berna,
Oggetto Revisione; sentenze del Tribunale amministrativo federale D-4477/2020 e D-4482/2020 del 15 settembre 2020.
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Pagina 2 Fatti: A. Gli interessati, cittadini turchi, hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 12 febbraio 2020 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 3/2 e n. 4/2). B. Con decisioni del 30 luglio 2020, notificate il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti, ha respinto le succitate domande d’asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione di tale misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Il 10 settembre 2020 (cfr. busta d’intimazione e tracciamento d’invio agli atti processuali; data d’entrata: 11 settembre 2020) gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso i sopracitati provvedimenti con due separate impugnative presentate dalla loro nuova patrocinatrice, nel frattempo legittimatasi mediante regolare procura. D. Con due distinte sentenze emesse il 15 settembre 2020 (D-4477/2020 avente per ricorrente B._______ e C.______ e D-4482/2020 riguardante A._______ ), questo Tribunale ha dichiarato inammissibili in quanto tardivi i ricorsi, ponendo inoltre le spese processuali a carico della mandataria. E. ll 29 settembre 2020 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 30 settembre 2020) i richiedenti hanno così inoltrato due disgiunte istanze di revisione dal contenuto analogo (numero di ruolo D-4820/2020 con istante A._______ e numero di ruolo D-4821/2020 con istanti B._______ e C._______ ) e per il cui tramite veniva richiesto l’annullamento delle predette sentenze e la ripresa delle procedure ricorsuali con protestate tasse, spese di giustizia e ripetibili. F. Il 7 ottobre 2020 il Tribunale ha confermato alla patrocinatrice la ricezione delle istanze.
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Pagina 3 G. Il 22 ottobre 2020 i richiedenti, dopo aver rammentato che essendo pendenti le istanze di revisione, lo sarebbe per effetto anche una domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo, hanno sollecitato l’emanazione di una sentenza da parte del Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1. Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Giusta l’art. 45 LTAF gli art.121–128 della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. 1.2. Le sentenze del Tribunale in materia d’asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza definitiva del Tribunale. Se l’istanza viene accolta, la sentenza viene annullata e ne viene pronunciata una nuova (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303; sentenza del Tribunale federale 9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121–123 LTF è debitamente invocato; l’istante deve prevalersene o quantomeno far valere dei fatti costitutivi del medesimo. Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce invece una questione sull’ammissibilità della domanda, ma attiene all’esame di merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F_24/2019 dell’11 novembre 2019 consid. 3 e 1F_16/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1.2). 1.3. In concreto le istanze di revisione del 29 settembre 2020 sono state depositate entro 30 giorni dalla notificazione delle sentenze di cui è chiesta la revisione (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF; sentenza del Tribunale federale 1F_15/2018 del 20 luglio 2018 consid. 1.2 e 2.1) ed adempiono i requisiti
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Pagina 4 di indicazione dei motivi e di motivazione (cfr. art. 67 al. 3 PA, applicabile su rimando dell’art. 47 LTAF che rinvia a sua volta all’art. 52 al. 1 PA), cosicché nulla osta ad un loro esame di merito. 2. I procedimenti D-4820/2020 e D-4821/2020 concernono fatti di eguale natura e pongono le stesse questioni di diritto. Essi sono congiunti per ragioni di economia processuale (cfr. art. 37 e 45 LTAF, art. 24 Legge di procedura civile federale [RS 273] per analogia; secondo il senso ed a riguardo delle procedure di ricorso MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pag. 144 seg.). 3. Ai sensi dell’art. 127 LTF si rinuncia ad ordinare uno scambio scritti o altre misure istruttorie. 4. Gli istanti rimproverano al Tribunale di aver erroneamente interpretato il testo dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318) e le relative note esplicative, scostandosi per inavvertenza dal loro tenore esatto, ovvero travisandone il contenuto. La patrocinatrice segnala infatti di aver indicato già in sede ricorsuale che il termine di ricorso avverso le decisioni prese in procedura celere sarebbe stato esteso da 7 a 30 giorni lavorativi. Sebbene la norma non specificherebbe se detti 30 giorni debbano intendersi come lavorativi o meno, le note esplicative adottate “dalla medesima autorità” che ha emanato l’Ordinanza avrebbero “fornito un’interpretazione autentica” in quanto nella versione in lingua francese figurerebbe espressamente “le délai […] est porté de 7 à 30 jours ouvrables”. Nelle sindacate sentenze, questo Tribunale avrebbe citato unicamente la versione in tedesco nonostante risulterebbe “di palmare evidenza” che il termine sarebbe stato di 30 giorni lavorativi. Pertanto, non occorrerebbe ricorrere ad un’interpretazione teleologica come erroneamente indicato dal Tribunale. Una simile svista, proseguono gli istanti, rientrerebbe nei parametri richiesti dall’art. 121 lett. d LTF dimodoché i ricorsi sarebbero da ritenersi tempestivi. La patrocinante fa poi presente di aver provveduto “per mero tuziorismo difensivo” ad interpellare la SEM, la quale avrebbe confermato per e-mail che il termine era da intendersi in giorni lavorativi, cosa che avrebbe altresì fatto nascere un più che legittimo affidamento dettato dal principio di buona fede. A sostegno delle loro istanze, i richiedenti producono il testo delle note esplicative sulla ordinanza 2 COVID-19 Asilo in francese ed una copia di delle delucidazioni
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Pagina 5 ricevute per e-mail dal punto di contatto della SEM per le questioni in materia d’asilo il 28 agosto 2020. 5. 5.1. La revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d’essere esercitato solo a severe condizioni non consente di ridiscutere liberamente una sentenza. Attraverso tale istituto non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F_19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F_8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 1F_27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). 5.2. Secondo l’art. 121 lett. d LTF la revisione può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso dagli atti all’inserto (cfr. DTF 100 III 73 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4F_15/2017 del 30 novembre 2017 consid. 2.1). La nozione di svista presuppone in altri termini che il Tribunale abbia omesso di prendere in considerazione un fatto o un determinato documento versato agli atti oppure che l’abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. L’inavvertenza implica dal canto suo un errore grossolano ed evidente e può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata; essa deve riferirsi al contenuto del fatto stesso, segnatamente alla sua percezione da parte del Tribunale, ma non al suo apprezzamento giuridico (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3 e rinvii; sentenza del Tribunale federale 6F_27/2019 dell’11 luglio 2019 consid. 2.2). I fatti che il giudice non ha inavvertitamente preso in conto devono inoltre essere rilevanti, ossia suscettibili di sovvertire l’esito del giudizio in favore dell’istante (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F_21/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 2.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3555/2015 del 19 giugno 2015 consid. 2.3). 5.3. In questo contesto, le sentenze d’inammissibilità sono parimenti soggette a revisione ai sensi dell’art. 121 lett. d LTF a condizione che la svista si relazioni al motivo che ha pregiudicato l’entrata nel merito (cfr. DTF 134 III 669 consid. 2.2, DTF 118 II 477 consid. 1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n. 8 consid. 3).
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Pagina 6 6. Stante quanto precede, gli estremi per sottoporre a revisione le sentenze sindacate non ricorrono nella presente fattispecie. In primo luogo, visto che lo scambio di e-mail e la versione francese delle note esplicative erette a fondamento delle istanze non sono state portate all’attenzione del Tribunale nella procedura ordinaria, mal si comprende quali dovrebbero essere i fatti o i documenti che questa autorità ricorsuale avrebbe ignorato o che avrebbe letto erroneamente. Non si può dunque concludere che il Tribunale abbia statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso dagli atti all’inserto. Già solo per questo motivo, nel caso in esame non è pertanto ravvisabile alcuna svista ai sensi dell’art. 121 lett. d LTF. In riscontro alla tesi ricorsuale secondo la quale il termine per impugnare le decisioni in forza all’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19 sarebbe stato da computarsi in giorni lavorativi, il Tribunale nelle sentenze rimesse in discussione si è del resto ampiamente dilungato sulla questione della tempestività dei gravami. Sebbene i ricorrenti non avessero a quel tempo addotto la documentazione di cui sopra, questa autorità ricorsuale aveva infatti già esposto, sulla scorta di alcuni riferimenti giurisprudenziali, le ragioni per le quali una tale interpretazione del testo di legge non risultava condivisibile. Ciò implica così che quando gli istanti si appellano in sede di revisione ad una diversa interpretazione del testo dell’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19 asilo, essi richiedono implicitamente di ridiscutere le sentenze censurate, sollevando per il rimanente elementi già portati a conoscenza del Tribunale con la procedura ordinaria, ossia misconoscono, pur avendoli debitamente elencati nei rispettivi allegati, i presupposti in forza dei quali ci si può richiamare a tale istituto. Le istanze di revisione, destituite di fondamento, vanno pertanto respinte. 7. 7.1. Senza pregiudizio per quanto precede, risulta giudizioso esprimersi nuovamente sul computo del termine di ricorso introdotto dall’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19 asilo. 7.2. L’interpretazione delle disposizioni di diritto pubblico, tra cui rientrano anche le ordinanze emanate dal consiglio federale (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 6), si basa sui metodi usuali (cfr. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. marg. 2.180 e seg.). Così, la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Se il testo non è perfettamente chiaro o se più interpretazioni del medesimo
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Pagina 7 sono possibili, dev’essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica). I lavori preparatori costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Da ultimo, soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà dell’autore non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo legislativo (cfr. DTF 141 I 78, 83, DTF 135 II 78 consid. 2.2, 134 I 184 consid. 5.1 e 134 II 249 consid. 2.3; DTAF 2013/42 consid. 4.6). Applicando questi metodi, il Tribunale federale non ne privilegia nessuno, preferendo ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 136 II 233 consid. 4.1 pag. 235 seg.; DTF 134 II 308 consid. 5.2 pag. 311; DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567 seg. con ulteriori rinvii). 7.3. In specie, già secondo un’interpretazione letterale nelle tre lingue ufficiali del testo dell’art. 10 dell’Ordinanza Covid-19 asilo, che prevede che il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni (in tedesco “30 Tagen”; in francese “30 jours”), risulta pacifico che il disposto in questione faccia riferimento ad un termine espresso in giorni calendario. Tale è invero il metodo classico di computazione previsto nella procedura amministrativa ed in base al quale i termini cominciano a decorrere il giorno dopo la notificazione e terminano alla mezzanotte del giorno in cui giungono a scadenza, fatti salvi i casi in cui il dies a quem sia un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, ove si impone un riporto al giorno feriale seguente (cfr. art. 20 PA; URS PETER CAVELTI, in Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ad art. 20 PA n. 22). Al contrario, i termini in giorni lavorativi sono una specificità delle procedure d’asilo che se espressamente previsti dalla normativa specialistica derogano alle regole generali (cfr. DTAF 2009/55 consid. 3.1; cfr. anche sulla valenza procedurale dei disposti contenuti nelle leggi speciali KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, n. marg. 62 e seg.). In questo senso, è più che lecito attendersi che laddove il legislatore avesse voluto richiamare il concetto di “giorni lavorativi” (in tedesco “Arbeitstagen”; in francese: “jours ouvrables”), come nel caso della norma la cui applicazione è stata sospesa con l’ordinanza in parola (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi), esso lo avrebbe menzionato anche nell’art. 10 dell’Ordinanza Covid-19 asilo invece che riferirsi alla nozione generale di “giorni”. Su questi stessi presupposti, si può del resto desumere che la diversa formulazione non è senz’altro riconducibile ad una lacuna legislativa (cfr. sulla nozione MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
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Pagina 8 Droit administratif, Volume I: Les fondements, 2012, pag. 150) bensì rimanda al termine usuale di ricorso di 30 giorni previsto dalla procedura amministrativa (art. 50 cpv. 1 PA) ed anche dalla legislazione in materia d’asilo nei casi che esulano la procedura celere e le decisioni di cui agli art. 23 cpv. 1 e 40 in combinato disposto con l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. art. 108 cpv. 2 e 6 LAsi). L’esistenza di un termine di ricorso superiore ai 30 giorni è peraltro del tutto inabituale nel diritto pubblico procedurale e non avrebbe alcuna ragion d’essere nelle sole casistiche previste in tale norma a carattere provvisorio. Aderire ad una soluzione differente equivarrebbe ad un mero artifizio pure a livello sistematico e teleologico, atteso che per le procedure ampliate il Consiglio federale non è intervenuto mantenendo inalterato il termine di 30 giorni calendario, dimodoché non si evince il motivo per il quale il termine per impugnare una decisione emessa secondo la procedura celere dovrebbe ora risultare più esteso rispetto a quello per ricorrere contro un caso deciso in procedura ampliata (cfr. le considerazioni esposte nella sentenza del Tribunale E-6713/2019 del 9 giugno 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 9). 7.4. Su questi nitidi presupposti, il contenuto delle note esplicative sulla ordinanza 2 COVID-19 Asilo in lingua francese rilasciate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, che non corrisponde a quello pubblicato in tedesco, non è certo tale da rimettere in discussione una siffatta analisi interpretativa. Innanzitutto il testo in questione non affronta la tematica del computo del termine di ricorso quale aspetto meritevole di chiarimento, bensì si limita a farne menzione nelle sezioni ad esso dedicate. La versione in lingua tedesca, che è finanche lecito attendersi sia stata tradotta in francese in un secondo momento, come detto, non ha dipoi medesimo tenore, indicando la stessa formulazione contenuta nell’ordinanza, ossia “30 Tage”. Ciò che è dunque con ogni probabilità da ricondurre ad un refuso linguistico non inficia l’esito della valutazione cui si è giunti poc’anzi. Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione finale deve essere così interposto entro 30 giorni (ai sensi dell’art. 20 PA) fintantoché l’art. 10 dell’Ordinanza COVID-19 asilo risulta applicabile. 8. 8.1. Per buona pace degli istanti ci si può ancora chiedere se l’affidamento riposto da codesta patrocinatrice nelle informazioni ricevute dal punto di contatto della SEM avrebbe potuto imporre una diversa soluzione, fermo restando che non avendo quest’ultima portato a conoscenza del Tribunale tale aspetto nella procedura ordinaria, esso risulta ininfluente rispetto all’esito delle istanze di revisione in esame (cfr. supra consid. 5).
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Pagina 9 8.2. Il principio della buona fede (art. 9 e 5 cpv. 3 Cost), che copre l’insieme dell’attività dello Stato, conferisce all’interessato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4). Una delle premesse perché vi ci si possa appellare è che la persona toccata non abbia potuto rendersi immediatamente conto dell’erroneità dell’indicazione ricevuta (cfr. sentenza del Tribunale A-3698/2015 consid. del 12 luglio 2016 consid. 5). Tale delimitazione è altresì valida in ambito procedurale e segnatamente in caso di notificazioni difettose, laddove detta massima è pure regolamentata a livello legislativo (cfr. art. 39 PA; DTF 124 I 255 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 2C_1038/2017 del 18 luglio 2018 consid. 5.3; per la lacunosa indicazione dei rimedi giuridici: DTF 106 Ia 13, 18 e sentenza del Tribunale federale 2C_558/2020 del 3 luglio 2020 consid. 4.2). 8.3. Ora, nelle decisioni della SEM del 30 luglio 2020 non è fatta alcuna menzione di un eventuale termine espresso in giorni lavorativi. L’indicazione dei rimedi giuridici risulta puntuale e corretta. Per questo motivo gli istanti non possono appellarsi ad una notificazione difettosa (cfr. sulla nozione ed un elenco della casistica UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz[VwVG], Waldmann/Weissenberger [ed.], 2a ed., 2016, no 2 e seg. ad art. 38). Per quanto concerne invece le indicazioni ricevute dal punto di contatto della SEM per le questioni in materia d’asilo, esse risultano effettivamente fuorvianti, laddove si limitano a rinviare al testo impropriamente tradotto delle note esplicative in francese. Ciò non di meno, tali informazioni non emanano da un soggetto implicato nella procedura decisionale. Si deve inoltre partire dall’assunto che la patrocinatrice dei qui istanti avrebbe potuto rendersi immediatamente conto dell’erroneità dei ragguagli ricevuti ed interporre prudenzialmente i ricorsi nel termine di 30 giorni (e non 30 giorni lavorativi) previsto dalla normativa in tutte tre le lingue ufficiali, dalle note esplicative in tedesco e dai rimedi giuridici correttamente apposti nei provvedimenti avversati. In linea di principio nemmeno detta circostanza pare così poter giustificare rivendicazioni basate sul principio della buona fede, che per essere meritevoli di credito andavano in ogni caso addotte nella procedura ricorsuale ordinaria. 9. Per sovrabbondanza e visto che il Tribunale è parimenti competente a trattare, in virtù dell’art. 24 PA, le domande di restituzione del termine presentate nell’ambito della sua giurisdizione (cfr. DTAF 2017 I/3, sentenza del
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Pagina 10 Tribunale federale 9C_75/2008 del 20 agosto 2008), si osserva che in concreto gli istanti, regolarmente patrocinati, non hanno allegato di essere stati impediti di agire senza colpa nel termine stabilito, cosicché non vi è necessità di esaminare d’ufficio l’adempimento delle condizioni di cui alla precitata disposizione (sulle condizioni formali cfr. PATRICIA EGLI, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [ed.], 2a ed., 2016, no 5 e seg. ad art. 24; sulla nozione di impedimento cfr. DTAF 2017 I/3 consid. 6 e rif. citati). Peraltro, se è vero che colui che non ha ossequiato il termine per ricorrere in ragione di una notificazione difettosa può di principio richiederne la restituzione (cfr. KÖLZ/HÄNER/BER- TSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3° ed. 2013, n. marg. 591), è altresì già stato sancito che un siffatto vizio non è ad ogni modo ravvisabile nella presente fattispecie (cfr. supra consid. 8.3). 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito dell’istanza, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del Tribunale D-4419/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 10). Condivide la stessa sorte la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo, omessa nelle istanze del 29 settembre 2020 e mal comprensibilmente (ri)–proposta con lo scritto del 22 ottobre 2020 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.698/2005 del 17 gennaio 2006 consid. 5.1). 11. Ritenute poi le allegazioni sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). Ciò non di meno, a norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte. In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare spese processuali.
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Le procedure D-4820/2020 e D-4821/2020 sono congiunte. 2. Le istanze di revisione delle sentenze D-4477/2020 e D-4482/2020 presentate il 29 settembre 2020 sono respinte. 3. Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Questa sentenza è comunicata agli istanti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Cotting-Schalch Lorenzo Rapelli
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