Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4729/2011 Sen tenza d e l 2 sett emb r e 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), alias E._______, nato il (…), Algeria, alias F._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 agosto 2011 / N […].
D4729/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 gennaio 2011 in Svizzera; la decisione del 4 febbraio 2011 dell'UFM, notificata all'interessato il medesimo giorno, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della menzionata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile; la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) dell'11 febbraio 2011 che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione; la domanda di revisione del 15 marzo 2011 della sentenza dell'11 febbraio 2011 del Tribunale (D897/2011); la sentenza del 22 marzo 2011 del Tribunale con la quale pronuncia l'inammissibilità di detta domanda di revisione; la seconda domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 15 giugno 2011; il verbale d'audizione del 27 giugno 2011 (di seguito: verbale) in occasione del quale è stato concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; la decisione del 17 agosto 2011 dell'UFM, notificata all'interessato il 19 agosto 2011 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 26 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 29 agosto 2011) dell'insorgente; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 29 agosto 2011;
D4729/2011 Pagina 3 ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato e cresciuto ad G._______ (cfr. verbale, pag. 1);
D4729/2011 Pagina 4 che egli ha affermato di non essere mai rientrato nel suo Paese d'origine, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, di essersi recato in Francia, in Germania ed in Italia da dove però sarebbe sempre stato rimandato in Svizzera (cfr. verbale, pagg. 3 e 5); che l'interessato ha dichiarato altresì di non avere nuovi motivi d'asilo, all'infuori dell'avvenuto divorzio dei suoi genitori; che, inoltre, avrebbe riportato una ferita alla spalla la quale probabilmente dovrà essere operata (cfr. verbale, pag. 9); che, nella decisione del 17 agosto 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo sarebbe definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sarebbero propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, e meglio che i motivi sopraggiunti ed invocati nella nuova procedura d'asilo sarebbero simili a quelli della prima i quali sarebbero già stati considerati irrilevanti; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che, rispetto alla sua precedente domanda, sarebbero intervenuti nuovi motivi atti ad ottenere la concessione della protezione provvisoria in quanto sarebbe in cura presso il Servizio psicosociale di H._______; che, per giunta, sarebbe in attesa di un appuntamento con uno specialista per problemi allo stomaco; che, infine, egli sostiene che la situazione di sicurezza ed umanitaria in Algeria non garantirebbe un'esistenza dignitosa e quindi egli reclama che il suo allontanamento sia considerato inesigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
D4729/2011 Pagina 5 procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 4 febbraio 2011 a seguito della sentenza del Tribunale D897/2011 dell'11 febbraio 2011 con la quale è stato respinto il ricorso presentato dall'insorgente relativo alla decisione di non entrata nel merito della sua prima domanda; che la domanda di revisione del 15 marzo 2011 al Tribunale, essendo risultata inammissibile, non ha modificato la crescita in giudicato della sopracitata decisione dell'UFM; che, in casu, come nella precedente procedura d'asilo, codesto Tribunale rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi); che, infatti, le allegazioni, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, in primo luogo, il ricorrente ha esplicitamente ammesso di non essere rientrato nel proprio Paese d'origine dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo, né di aver lasciato lo spazio Dublino (cfr. verbale, pagg. 3 e 5); che, in secondo luogo, egli ha persino dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo a sostegno della sua domanda (cfr. verbale, pag. 8 seg.); che, tra i motivi d'asilo fatti valere nella prima procedura, egli aveva indicato la separazione dei propri genitori; che a sostegno della sua seconda domanda d'asilo egli ha allegato l'ormai avvenuto divorzio ed il conseguente problema di non sapere da chi tra i due genitori alloggiare in caso di ritorno al Paese d'origine (cfr. verbale, pag. 8); che considerata la crescita in giudicato della prima decisione dell'UFM circa l'irrilevanza constatata dei suoi problemi d'ordine familiare, non vi è modo di ritenere detto fatto come suscettibile di giustificare l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, in terzo luogo, il ricorrente si è limitato ad indicare in maniera vaga, quale nuovo fatto a sostegno della sua domanda d'asilo, il suo problema di nervi per il quale sarebbe seguito dalla Dottoressa I._______ e sarebbe curato con il
D4729/2011 Pagina 6 medicamento Rivotril e la ventilata operazione alla spalla che non avrebbe però ancora subito (cfr. verbale, pagg. 4 e 9); che quindi, a tal proposito, le considerazioni dell'UFM ritenute nella decisione impugnata, a cui si rimanda, sono pertinenti; che, inoltre, quo alle allegazioni ricorsuali circa lo stato di salute, segnatamente il problema allo stomaco, non vengono ulteriormente sostanziate da elementi probatori o spiegate le implicazioni nell'ambito della domanda d'asilo; che quindi non soccorrono di certo il ricorrente le generiche censure ricorsuali illustrate poc'anzi; che, in particolare, il documento allegato al ricorso, peraltro in copia, che dimostrerebbe, come il ricorrente afferma, un appuntamento con la Dottoressa I._______ del Servizio psicosociale previsto il 19 agosto 2011, non porterebbe ad altra o diversa valutazione, nel contesto degli elementi già evocati in precedenza; che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono palesemente irrilevanti e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
D4729/2011 Pagina 7 (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e vanta di un'esperienza lavorativa come cuoco (cfr. verbale, pag. 6); che, inoltre, si può desumere che egli disponga ancora di una rete sociale in Patria, dove vivrebbero i genitori divorziati (cfr. verbale, pag. 7 seg.); che, sia come sia, egli ha vissuto in Algeria dalla nascita fino al 2010, vi ha frequentato le scuole ed ha lavorato come cuoco, per il che si può partire dal presupposto che ivi egli abbia una fitta rete sociale, oltre ai menzionati parenti (cfr. verbale, pag. 2 e 6); che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, peraltro, i problemi invocati dal ricorrente nella precedente procedura d'asilo – e rinnovati nella presente procedura, segnatamente il disturbo psichico nervoso – erano già stati esaminati e non ritenuti un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D897/2011 dell'11 febbraio 2011);
D4729/2011 Pagina 8 che, inoltre, il problema allo stomaco sollevato nell'atto di ricorso e quello alla spalla – non riportato nell'atto di ricorso ma citato nell'audizione della seconda domanda d'asilo – non sono stati circostanziati né corroborati da alcun fondamento oggettivo; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
D4729/2011 Pagina 9 che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D4729/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: