Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4717/2011 Sen tenza d e l 2 5 ottobre 2011 Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio), Markus König, Walter Lang, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 luglio 2011 / N […].
D4717/2011 Pagina 2 Fatti: A. Il (…), l'interessato – cittadino nigeriano originario di B._______ (Nigeria) – ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle audizioni, l'una in italiano al Centro di registrazione e di procedura di C._______l'11 ottobre 2010, l'altra in tedesco il 10 giugno 2011 all'UFM di D._______ (cfr. verbali di audizione dell'11 ottobre 2010 e del 10 giugno 2011), il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere vissuto dal (…) 2007 al (…) 2010 a E._______ (Nigeria), da dove sarebbe espatriato a causa degli scontri tra cristiani e musulmani, in occasione dei quali, tra l'altro, la casa dell'interessato sarebbe stata incendiata e sua moglie sarebbe stata uccisa dai musulmani. Dopo essere fuggito e condotto in un posto al sicuro dalle forze dell'ordine dell'F._______, l'interessato sarebbe ritornato a B._______, dove sarebbe stato in seguito arrestato dal (…) della Polizia, poiché accusato di far parte degli G._______ di E._______. Grazie all'aiuto di un'(…) di Polizia, l'interessato sarebbe stato fatto scarcerare dopo (…) settimane di prigionia ed avrebbe lasciato il suo Paese di origine nell'(…) 2010. B. In data (…), l'UFM ha emanato la decisione di ripartizione dell'interessato al Canton Ticino per il giorno seguente (cfr. atto A8/6). C. Con decisione del 20 luglio 2011 in lingua tedesca (notificata al richiedente il 25 luglio 2011 al suo domicilio a H._______; cfr. risultanze processuali), l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dell'interessato, nonché l'esecuzione del medesimo verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 5 agosto 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso in lingua italiana dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la citata decisione dell'UFM, con il quale ha presentato preliminarmente una domanda di restituzione del termine, in ragione della mancata comprensione della decisione dell'UFM, nonché ha chiesto, in via
D4717/2011 Pagina 3 principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo, così come in via subordinata la concessione dell'ammissione provvisoria ed, infine, ha inoltrato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Con sentenza del 2 settembre 2011, in procedura separata, il Tribunale ha accolto la suddetta domanda di restituzione del termine, riconoscendo che – in ragione della mancanza di un rappresentante legale, della lingua tedesca della decisione e dell'assenza di misure correttive, nonché del breve termine di cinque giorni di ricorso – l'insorgente sia stato impedito, senza sua colpa, di agire nel termine di ricorso. Ne discende che, il ricorso è stato dichiarato tempestivo (cfr. D4347/2011). F. Con decisione incidentale del 7 settembre 2011, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al medesimo il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. G. In data 26 settembre 2011, tramite decisione incidentale, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore – richiamata la giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/56) – ad esprimersi circa la motivazione alla base della lingua della decisione utilizzata e le eventuali misure correttive, così come della mancata adozione delle stesse, in ossequio all'obbligo di motivazione, nonché a presentare una risposta al ricorso inoltrato dall'insorgente. H. Tramite risposta del 28 settembre 2011 in lingua tedesca, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha giustificato l'emanazione in lingua tedesca della decisione impugnata, in considerazione della mancanza di collaboratori di lingua italiana sulla base dell'art. 4 lett. b dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), sottolineando inoltre che il ricorrente – il quale non parlerebbe nessuna delle tre lingue dell'Ufficio – avrebbe potuto procurarsi senza problemi a H._______ (dove risiederebbe) la necessaria traduzione della decisione dell'UFM, ciò che sarebbe stato il
D4717/2011 Pagina 4 caso, visto che avrebbe inoltrato ricorso contro la decisione nel termine legale di cinque giorni. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
D4717/2011 Pagina 5 5. 5.1. Giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura dinanzi all'UFM si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente. Tuttavia, conformemente all'art. 4 OAsi 1, l’UFM può scostarsi eccezionalmente dalla regola primaria della suddetta norma se il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua ufficiale (lett. a), se in considerazione di domande entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b) o se il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l’articolo 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale (lett. c). Secondo la giurisprudenza relativa alla lingua del procedimento, l'applicazione delle eccezioni previste all'art. 4 lett. b e c OAsi 1 è ammessa, solo nella misura in cui il richiedente l'asilo è patrocinato da un rappresentante professionale. In caso contrario, l'autorità inferiore può avvalersi di una delle eccezioni menzionate, a condizione che essa indichi in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa di una delle suddette eccezioni, in ossequio all'obbligo di motivazione di cui all'art. 35 PA, come pure che la decisione sia accompagnata da misure correttive, che tutelino i diritti ad un ricorso effettivo ed all'equo processo. Tra le possibili misure correttive, è compresa quella della traduzione, anche soltanto oralmente (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 29 consid. 11.2) da parte dell'UFM, della decisione resa in una lingua conosciuta del richiedente l'asilo. In tutti gli altri casi, il vizio di procedura sarà sanzionato con la cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/56 consid. 3.2 e relativi riferimenti). 5.2. Nella fattispecie, al momento della notifica della decisione dell'UFM, il ricorrente risiedeva a H._______ nel Canton Ticino e non era rappresentato da alcun mandatario professionale. Secondo l'art. 1 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost. TI, RL 1.1.1.1), il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane (cpv. 1). Pertanto, essendo l'italiano la sola lingua ufficiale del Cantone Ticino ed essendo il ricorrente residente a H._______, la decisione dell'UFM doveva essere emanata in lingua italiana. Per contro, l'UFM ha reso una decisione in lingua tedesca, senza
D4717/2011 Pagina 6 menzionare in alcun modo le motivazioni alla base dell'utilizzo di tale lingua e senza adottare adeguate misure correttive. Alla luce dell'evocata giurisprudenza, l'UFM era tenuto non solo a motivare, in ossequio all'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 35 PA, perché ha emanato una decisione in una lingua diversa da quella a cui avrebbe dovuto attenersi secondo la regola primaria dell'art. 16 cpv. 2 LAsi, bensì a provvedere all'adozione di misure correttive, quale ad esempio la traduzione scritta in lingua italiana della decisione impugnata, al fine di garantire al ricorrente il diritto ad un ricorso effettivo ed all'equo processo. Peraltro, la giustificazione resa in fase di ricorso a sostegno della scelta della lingua della decisione non è sufficiente, ritenuto che dallo scritto dell'autorità inferiore del 28 settembre 2011 non risulta che l'assenza di collaboratori italofoni presso la Sezione Africa occidentale sia una questione provvisoria. In aggiunta, non soccorrono nemmeno le allegazioni secondo cui il ricorrente avrebbe potuto procurasi da solo la traduzione della decisione impugnata, tanto più che – contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM – il ricorrente non ha potuto interporre ricorso nel termine legale (cfr. consid. E). Inoltre, l'assenza di misure correttive costituisce un vizio di procedura che non può essere sanato e deve condurre alla cassazione della decisione impugnata, per violazione del diritto federale (art. 106 LAsi, art. 61 cpv. 1 PA e GICRA 2004 n. 38 consid. 7.1). 6. Da quanto esposto, ne discende che la decisione dell'UFM del 18 febbraio 2010 incorre nell'annullamento e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), ad emanare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977). 7. 7.1. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 7.2. Considerato che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta abbia altrimenti dovuto sopportare dei disborsi indispensabili e relativamente elevati in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA nonché
D4717/2011 Pagina 7 art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. DispositivoIl ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili.Dispositivo 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Antonella Guarna Data di spedizione: