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Bundesverwaltungsgericht 15.01.2010 D-4687/2006

15. Januar 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,072 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 ...

Volltext

Corte IV D-4687/2006/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 gennaio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), ex-Serbia e Montenegro (Kosovo), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 giugno 2005 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4687/2006 Fatti: A. Il 23 maggio 2005, l'interessato, di etnia albanese, originario di B._______ (ex Serbia Montenegro, attualmente città situata sul territorio del Kosovo) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 31 maggio 2005 e del 2 giugno 2005) di essere espatriato per il timore di essere ricercato da persone sconosciute, a seguito dell'incidente stradale che sarebbe avvenuto il (...). In tale data – mentre, alla guida del suo taxi, stava accompagnando a C._______ D._______, suo cliente fisso nonché (...) del E._______ degli ashkali e dei rom in Kosovo, l'interessato sarebbe stato inseguito da un'auto che gli avrebbe intimato di accostare. Su ordine di D._______, che avrebbe ritenuto la situazione pericolosa, l'interessato non si sarebbe fermato e, accelerando, avrebbe provocato un incidente, dove sia D._______ che l'interessato sarebbero rimasti lesi. L'interessato sarebbe stato ricoverato per una settimana all'ospedale di C._______. Dopo una settimana, due uomini si sarebbero recati a casa sua per cercarlo, senza successo respinti dalla di lui moglie. Quest'ultimi sarebbero ritornati a casa dell'interessato per cercarlo ancora una volta dopo il suo espatrio, secondo quanto gli sarebbe stato riferito dalla moglie, il giorno dopo la sua prima audizione. B. Con decisione del 9 giugno 2005, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti A 8/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (Serbia e Montenegro), nonché verso il Kosovo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 4 luglio 2005, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti di causa all'UFM per una nuova decisione nonché l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una Pagina 2

D-4687/2006 domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 25 agosto 2005, con decisione incidentale, la CRA ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 6 settembre 2005, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA. Pagina 3

D-4687/2006 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato incompatibili con l'esperienza generale di vita o della logica dell'agire, nonché non sufficientemente motivate, poco concrete e dettagliate e quindi inverosimili le allegazioni del richiedente su punti essenziali della sua domanda d'asilo. In particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di spiegare il legame tra l'incidente e le asserite ricerche nei suoi confronti, ritenuto che sarebbe illogico che gli inseguitori si sarebbero interessati a lui (...) – la cui auto sarebbe condivisa con un collega e la cui ditta avrebbe circa (...) impiegati – visto che egli li avrebbe seminati durante l'inseguimento. Peraltro, il timore del richiedente di essere ricercato sarebbe completamente illogico e la sua reazione sproporzionata, considerato che sua moglie avrebbe respinto le due persone alla sua ricerca senza problemi. Per di più, non avendo saputo parlare del medico che l'avrebbe curato, il richiedente non è stato in grado di rendere verosimile il ricovero per due cicatrici alla testa. Inoltre, le sue allegazioni non darebbero l'impressione che egli abbia personalmente vissuto i fatti addotti, essendo la sua intera storia di pura finzione, in quanto non avrebbe saputo descrivere le due persone responsabili delle sue persecuzioni. Infine, il richiedente non ha fatto nulla per sistemare la sua situazione, preferendo recarsi in Svizzera – dove ha lavorato dal (...) al (...) – e non ha saputo rendere concreto l'evento secondo cui le due persone si sarebbero presentate a casa sua qualche giorno dopo la sua Pagina 4

D-4687/2006 audizione in Svizzera. L'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che né la situazione politica o economica del Paese d'origine (Serbia e Montenegro) e tantomeno quella del Kosovo, né altri motivi relativi alla persona del richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del suo allontanamento in detto Paese. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto alla sua fuga dal Kosovo, dove non si sarebbe sentito più al sicuro, l'insorgente fa valere che le sue allegazioni devono essere ritenute verosimili, e quindi condurre all'accertamento della qualità di rifugiato. In particolare – contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM – la sua reazione non sarebbe sproporzionata, ritenuto che – essendo il (...) del (...) degli Ashkali in Kosovo – sarebbe sospettato di essere dalla loro parte, sebbene sia albanese. Inoltre, ritenuta la nota la situazione delle minoranze in Kosovo, il ricorrente sostiene che sarebbe comprensibile, secondo l'esperienza generale del Kosovo, che egli abbia avuto paura e cercato di mettersi al sicuro. In aggiunta, egli fa valere che la sua storia sarebbe vera e che avrebbe dichiarato la verità quanto al fatto di non conoscere le persone che lo perseguiterebbero, poiché non le avrebbe viste e avrebbe avuto un'enorme paura. Infine, l'autore del gravame sostiene che, per gli stessi motivi, la sua vita sarebbe in pericolo e, di conseguenza, l'esecuzione del suo allontanamento in Kosovo sarebbe inesigibile. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-zione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la Pagina 5

D-4687/2006 verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, basti rilevare che l'asserito timore del ricorrente di essere ricercato è assolutamente inverosimile e non trova alcun fondamento, alla luce delle illogiche e pressoché assurde dichiarazioni del medesimo. Innanzitutto, come rettamente rilevato già dall'UFM, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'incidente e il fatto di essere ricercato (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pagg. 4-5 e del 2 giugno 2005 D3 e D31). Semplicemente, tale legame non ha potuto essere chiarito dal medesimo, poiché è evidente che in realtà non esiste. Infatti, non può corrispondere al vero che egli sia stato ricercato, dopo l'incidente in questione, allorquando non risulta che fosse conosciuto che proprio lui sarebbe stato alla guida del taxi, ritenuto che tra l'altro tale auto – senza alcun segno particolare, se non che fosse la F._______ – era condivisa con uno dei suoi colleghi dell'azienda di taxi per cui lavorava (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pag. 4 e del Pagina 6

D-4687/2006 2 giugno 2005 D2-3, D14-16 e D31-34). Il ricorrente, peraltro, non è stato in grado di spiegare il motivo per cui egli sarebbe perseguitato (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pag. 4), allegando solo in sede di ricorso, con semplici e generiche affermazioni, di essere sospettato perché sarebbe il (...) del (...) degli ashkali del Kosovo (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre, l'insorgente non ha saputo delimitare minimamente da quali persone sarebbe stato ricercato, affermando di non sapere chi sono (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pag. 4 e del 2 giugno 2005 D27-28). Di conseguenza, non v'è motivo di credere alla loro esistenza, così come al fatto che queste persone – che avrebbero inseguito il ricorrente – siano le "stesse persone" che sarebbero poi andate a cercarlo a casa (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2005 D3), considerato che non risulta che egli le abbia viste né prima né dopo l'asserito incidente (cfr. ibidem D27-29 e ricorso pag. 3). In siffatte circostanze, le asserite persecuzioni di cui sarebbe oggetto il ricorrente devono essere ritenute inverosimili e, ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che il ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pag. 5) e le ha sollecitate volontariamente, senza dare una spiegazione plausibile all'asserzione secondo cui tale sollecito non avrebbe dato alcun esito (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2005 D30). In tali condizioni, non soccorre il ricorrente nemmeno l'asserita situazione delle minoranze in Kosovo (cfr. ricorso pag. 2). In conclusione, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 Pagina 7

D-4687/2006 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nella regione della ex Serbia Montenegro, attuale Kosovo, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che la sua vita sarebbe in pericolo (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pagina 8

D-4687/2006 9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 9.2.1 Inoltre, in Kosovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, tanto più che detto Paese è stato inserito nel novero dei Paese sicuri. 9.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane, ha una formazione professionale quale (...), nonché vanta esperienze professionali, oltre che nel suddetto ambito, anche quale (...) e (...). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete familiare e sociale in Patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono ancora la moglie e i due loro figli, nonché la madre, un fratello e tre sorelle del medesimo (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pag. 2). D'altronde, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Infine, l'insorgente – il quale ha potuto chiedere l'ottenimento dei suoi documenti d'identità in Kosovo (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2005 pagg. 1-3) – è di conseguenza iscritto nei registri di detto Paese e può pertanto prevalersi della nazionalità Kosovara per ritornare nella provincia di G._______, dove è nato ed ha avuto ultimo domicilio. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre alla carta d'identità che ha già depositato in corso di procedura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Pagina 9

D-4687/2006 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato dal ricorrente il 6 settembre 2005. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-4687/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono compensate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato il 6 settembre 2005 dal ricorrente. 3. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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