Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.09.2009 D-4670/2006

25. September 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,620 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM...

Volltext

Corte IV D-4670/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 settembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Chiara Piras. A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 4 maggio 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4670/2006 Fatti: A. Il 18 aprile 2005, l'interessato – cittadino afghano d'etnia hazara ed originario di B._______, C._______ (provincia di Ghazni) – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile e del 28 aprile 2005), di essere espatriato a causa di una lite legata all'acquisto di terreni da parte del padre. In seguito a tale lite, il padre avrebbe aderito al partito D._______, per poter richiedere la necessaria protezione. Al momento dell'arrivo del partito E._______ nella zona, il padre sarebbe stato arrestato, torturato ed ucciso. Per vendicarsi, il fratello dell'interessato si sarebbe unito alla forze talebane, le quali avrebbero arrestato alcune persone responsabili della morte del padre ed ucciso altre. Al momento del crollo del potere talebano, le persone incarcerate del partito E._______, sarebbero state rilasciate, penetrando nella casa della famiglia del ricorrente ed impossessandosi di documenti relativi all'acquisto del terreno del padre. In seguito, l'interessato sarebbe venuto a conoscenza di essere ricercato dai summenzionati nemici del padre ed avrebbe deciso di lasciare il Paese per recarsi in Iran, dove avrebbe trascorso circa due anni e mezzo prima di intraprendere il viaggio verso la Svizzera. B. Il 4 maggio 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan. C. Il 25 maggio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. La CRA, con decisione incidentale del 2 giugno 2005, ha rinunciato, Pagina 2

D-4670/2006 ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Il 16 giugno 2005, l'UFM, invitato ad esprimersi, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 5 luglio 2005, l'insorgente ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali. G. Con scritto del 27 aprile 2007, il ricorrente ha versato agli atti come mezzo di prova un comunicato della gendarmeria del comune di Ghazni rivolto alla popolazioni di F._______, secondo il quale l'insorgente ed il fratello sarebbero sospettati di collaborare con le milizie talebane. H. Il 15 maggio 2007, l'UFM, invitato ad esprimersi in merito al documento presentato dal ricorrente, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. I. Il 12 giugno 2007, l'insorgente ha presentato l'atto di replica alle osservazione dell'UFM del 15 maggio 2007. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 3

D-4670/2006 1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA come pure all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente, segnatamente non sarebbe stato in grado né di dire quando sarebbe morto il padre, né il nome dei presunti nemici di quest'ultimo. Inoltre, l'insorgente si sarebbe espresso in modo poco credibile in merito ai documenti relativi ai terreni portati via dai nemici del padre. Per di più, detto Ufficio, ha sottolineato che né la situazione vigente in Afghanistan – che non sarebbe caratterizzata da violenza generalizzata e godrebbe di uno sviluppo crescente dell'apparato di sicurezza ed un programma di Pagina 4

D-4670/2006 disarmo delle milizie - né quella personale del ricorrente - uomo giovane, di buona salute con esperienza lavorativa - si opporrebbero ragionevolmente al ritorno dell'insorgente in tale Paese. 6. Nel gravame, l'insorgente ha rilevato che la situazione in Afghanistan, dal punto di vista umanitario, economico nonché della sicurezza sarebbe molto più drammatica di quanto ritenuto dall'UFM (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] del marzo 2004). Per di più, l'UFM avrebbe disatteso la giurisprudenza della CRA, secondo la quale un rimpatrio nella zona Hazarajat sarebbe inesigibile (richiamata Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 30). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile. 7. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che la situazione in Afghanistan dopo le elezioni presidenziali e la formazione del nuovo gabinetto sarebbe cambiata fondamentalmente dalla pubblicazione della citata sentenza della CRA. Infatti, gli esperti contattati da detto Ufficio sarebbero d'accordo sul fatto che non si potrebbe parlare di una situazione di violenza generalizzata su tutto il territorio del Paese. Inoltre, non esisterebbero più province con una particolare situazione di sicurezza instabile. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha rienuto esigibile per il ricorrente rientrare nella provincia di Ghazni ed ha, quindi, confermato la decisione impugnata. 8. Nella replica, il ricorrente ha voluto precisare che il quadro dipinto dall'UFM per quanto concerne la situazione in Afghanistan sarebbe errato e contrario alle valutazioni di generali e diplomatici, i quali classificherebbero la situazioni come fallimento del processo di pacificazione nel Paese. Di conseguenza, ha confermato le conclusioni già presentate in sede di ricorso. 9. 9.1 Nell'ambito delle osservazioni in merito all'avviso di ricerca della gendarmeria di Ghazni presentato dal ricorrente, l'UFM ha ritenuto che – tenuto conto dell'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti da Pagina 5

D-4670/2006 quest'ultimo e del fatto che sarebbe noto che un simile documento sarebbe facilmente acquistabile – la produzione di tale mezzo di prova, non permetterebbe di valutare la causa sotto un punto di vista diverso da quanto precedentemente fatto nel provvedimento litigioso. Inoltre, l'autorità inferiore ha sottolineato la scarsa qualità del documento e la produzione tardiva, quattro anni dopo il rilascio e più di un anno dalla ricezione da parte del ricorrente. 9.2 Nello scritto del 12 giugno 2007, l'insorgente ha rilevato, da un lato, che la censura d'inverosimiglianza dei motivi d'asilo presentati dal ricorrente non sarebbe adeguata per fondare un giudizio di validità del documento presentato da quest'ultimo, dall'altro lato, fino a prova del contrario, il documento dovrebbe essere considerato come autentico. 10. Preliminarmente, codesto Tribunale rileva che il documento presentato dall'insorgente in sede di ricorso da un lato, contiene delle semplici allegazioni di parte – seganatamente in merito al fratello del ricorrente – delle quali il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo la loro verosimiglianza, ciò che è già sufficiente a ritenere che non meritano alcuna considerazione e che, dall'altro, si tratta di un formulario, dove la firma è illeggibile ed il timbro apposto, quale la data e la stazione di gendarmeria, sono di dubbia autenticità ed eventualmente di facile falsificazione. Di conseguenza, il documento presentato non apporta elementi decisivi e rilevanti e non appare idoneo a chiarire i fatti. 11. 11.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 11.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e seg.). È sul punto Pagina 6

D-4670/2006 dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il TAF intende concentrare la sua analisi. 11.3 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della LAsi o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. 11.4 Per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un’instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell’ovest del Paese. L’esecuzione dell’allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d’alcun grave problema medico. Pagina 7

D-4670/2006 11.5 Nel caso di specie, il TAF considera verosimile che il ricorrente sia un cittadino afghano d’etnia hazara, nato e vissuto ad B._______, C._______ città sita nella provincia di Ghazni (dove ha vissuto fino alla fine del 2002, prima di recarsi in Iran). L’insorgente ha dichiarato che i genitori sono deceduti e di avere una sorella, la quale vivrebbe a G._______ (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile pag. 3 e del 28 aprile 2005 pag. 2). La provincia di Ghazni non fa parte delle province verso le quali, secondo la prassi suesposta, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Inoltre, dagli atti di causa, non risulta che il ricorrente abbia a Kabul un'alternativa di soggiorno, ritenuto segnatamente che lo stesso non è originario della menzionata città e non vi ha mai vissuto. L'ammissione di un'alternativa di soggiorno interna al Paese presuppone altresì l'esistenza in tale luogo di una solida rete sociale nonché della garanzia del minimo vitale e della sicurezza di potere trovare un alloggio (GICRA 2006 n. 9). L'affermazione dell'UFM nel corso dell'audizione del 28 apile 2005 (pag. 3 D/22), secondo cui uno degli zii del ricorrente abiterebbe ad Herat, non giustifica, manifestamente, il riconoscimento dell'esistenza di una rete sociale in Patria. Nella fattispecie, non è consentito, in tutta evidenza, ritenere adempite le condizione restrittive previste dalla giurisprudenza. 11.6 Da quanto esposto, discende che il ricorrente proviene da una provincia dell’Afghanistan verso la quale l’esecuzione dell’allontanamento è considerata inesigibile (GICRA 2006 n. 9 consid. 7.2. e 7.8. pag. 97 e 102; GICRA 2003 n. 30) e che non sussiste una valida alternativa di soggiorno interna nel suo Paese d'origine. 12. Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di questione dell’esecuzione allontanamento (n. 3, 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del rimpatrio del ricorrente in Afghanistan. 13. 13.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono Pagina 8

D-4670/2006 completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). 13.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 11 del presente giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica da parte dell'UFM la pronuncia a favore dell'insorgente dell'ammissione provvisoria in Svizzera. 13.3 Il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. 14.1 Visto l'esito del gravame, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. 14.2 Peraltro, ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 600.--, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, peraltro limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-4670/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 3, 4 e 5 della decisione dell'UFM del 4 maggio 2005 sono annullati. L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno del ricorrente in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 10

D-4670/2006 — Bundesverwaltungsgericht 25.09.2009 D-4670/2006 — Swissrulings