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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2008 D-4665/2008

22. Dezember 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,554 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-4665/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 dicembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Carlo Monti. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 luglio 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4665/2008 Fatti: A. Il 3 giugno 2008, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di essere espatriata a causa dei problemi di suo marito, un militare professionista dislocato alla frontiera, che aveva scoperto un carico di merce illegale e per il timore di rappresaglie da parte di un cinese al quale avrebbe rubato del denaro. Infatti, quattro uomini sarebbero venuti a casa sua il 16 ottobre 2007 e le avrebbero offerto del denaro a nome di un certo B._______. L'interessata si è però rifiutata di firmare la ricevuta, come richiesto dai quattro uomini, per non lasciare le sue impronte. Quest'ultimi le hanno quindi concesso un termine di due giorni per cambiare idea. L'interessata sarebbe dunque andata ad abitare a casa di una sua amica di nome C._______ ed avrebbe chiamato suo marito tramite telegramma, il quale l'avrebbe poi raggiunta in data 20 ottobre 2007. La sera dello stesso giorno, sarebbe tornata insieme a suo marito ed ai suoi figli ad abitare nella loro casa fino al 22 ottobre 2007, giorno in cui l'avrebbero venduta ([...]). Il marito dell'interessata sarebbe poi espatriato in data 26 ottobre 2007 con i suoi figli, mentre l'interessata l'avrebbe soltanto raggiunto in data 23 maggio 2008 a causa di problemi economici. La stessa avrebbe intanto abitato per un mese da un amico di suo marito di nome D._______ che le avrebbe dovuto finanziare ed organizzare il suo espatrio. Quest'ultimo avrebbe invece abusato sessualmente di lei. In seguito, l'interessata avrebbe abitato in affitto fino al suo espatrio in un monolocale, lavorando, a seconda delle versioni, come lavapiatti e contemporaneamente in una lavanderia di un albergo, oppure come stiratrice in un centro commerciale o come cuoca ([...]). B. Il 7 luglio 2008, l'UFM non è entrato nel merito delle domande d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 14 luglio 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione Pagina 2

D-4665/2008 impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. D. Il 16 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, per eccezione, a chiedere il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri. Dall'altro lato, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione della ricorrente a persecuzioni in caso di rientro in Pagina 3

D-4665/2008 patria. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato in più punti vaghe, stereotipate, inattendibili e contraddittorie le allegazioni dell'insorgente. Inoltre, le quattro persone che sarebbero andate a casa della ricorrente ad offrile del denaro non le avrebbero sicuramente lasciato due giorni di tempo per riflettere dopo il suo rifiuto, dandole così l'opportunità di scappare. Inoltre, gli stessi non si sarebbero lasciati scappare così facilmente una donna con due bambini da loro sorvegliati. Peraltro, la ricorrente ha asserito di aver vissuto nel suo Paese senza riscontrare problemi con i persecutori di suo marito dopo i fatti del 16 ottobre 2007 fino al suo espatrio a maggio 2008. Infatti, se l'insorgente fosse stata realmente ricercata e in pericolo, non avrebbe potuto vivere tranquillamente e lavorare come da lei raccontato. Per di più, l'insorgente, suo marito e i figli, sarebbero pure tornati a casa loro per due giorni dal 20 al 22 ottobre 2007, comportamento contrario alla logica dell'agire se effettivamente avessero temuto rappresaglie da parte dei quattro individui o dal signor B._______. Infine, la ricorrente avrebbe allegato nella prima audizione di non aver avuto problemi con terzi nel suo Paese dopo la partenza del marito, a parte quelli con il signor D._______, mentre nella seconda audizione avrebbe asserito di aver avuto dei problemi con il direttore di un negozio e con dei cinesi, tutti suoi datori di lavoro. La ricorrente non avrebbe dunque fornito indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presunzione di assenza di persecuzioni. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha contestato l'apprezzamento dell'UFM che ha ritenuto le dichiarazioni della stessa come vaghe, stereotipate e inattendibili. La stessa avrebbe infatti sostenuto di aver chiesto asilo in Svizzera per i problemi del marito e per potersi ricongiungere con quest'ultimo e con i suoi figli già richiedenti l'asilo in Svizzera. Per questo motivo l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda d'asilo della ricorrente. Inoltre, l'insorgente ha asserito di essere stata informata, seppure in maniera superficiale, dei fatti occorsi al marito solo grazie alle conversazioni tra lui e D._______. Peraltro, l'insorgente avrebbe parlato con suo marito soltanto della fuga con i bambini dalla Mongolia. Per di più, i malfattori avrebbero raggiunto il loro obbiettivo con la fuga del marito, in quanto avrebbero soltanto voluto impedirgli di svelare l'intera vicenda legata al camion con il carico d'oro grezzo. Per questo motivo si tratterrebbe di un comportamento assolutamente logico che i malviventi avrebbero concesso alla ricorrente due giorni per riflettere, dandole così l'opportunità di scappare. Infine, l'UFM non Pagina 4

D-4665/2008 avrebbe svolto alcuna considerazione ai fatti relativi alla violenza sessuale subita dalla ricorrente, dal momento che quell'episodio non sarebbe stato contestato e quindi sarebbe da ritenere verosimile. Per questi motivi, esisterebbero indizi di persecuzione che avrebbero dovuto condurre ad una decisione materiale. 5. 5.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 5.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 5.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendersi in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 6.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte Pagina 5

D-4665/2008 non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare l'UFM ha rettamente considerato che si tratta di un comportamento contrario alla logica dell'agire il fatto che la ricorrente sia ritornata a casa sua insieme ai suoi figli e suo marito dal 20 al 22 ottobre 2007, pur sapendo a cosa sarebbe andata incontro, ritenuto che era tenuta d'occhio e considerato lo scadere dell'ultimatum di due giorni. Peraltro, la ricorrente non si è né espressa al proposito, né ha contestato questo fatto in sede di ricorso. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'insorgente in sede di ricorso, i malviventi non avevano ancora raggiunto il loro obbiettivo di impedire al marito della ricorrente di svelare i fatti relativi al carico del camion in quel momento. Infatti, il marito ed i figli dell'insorgente erano ancora in patria, essendo espatriati soltanto in data 26 ottobre 2007. Peraltro, risulta anche poco credibile il fatto che suo marito sia espatriato con i suoi figli senza darle alcun dettaglio al riguardo dei fatti legati al camion in vista di una futura procedura d'asilo in Svizzera, in quanto la stessa intendeva raggiungerlo. Per questi motivi, il TAF ritiene come inverosimile i fatti allegati dalla ricorrente legati a suo marito e quindi non soccorre neanche l'insorgente l'allegazione secondo la quale non avrebbe potuto sporre denuncia contro il signor D._______, poiché voleva proteggere suo marito e non svelare alle autorità il suo luogo di permanenza. Peraltro, non v'è ragione di ritenere che la ricorrente non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, nel caso in cui dovesse subire ulteriori abusi sessuali da parte del signor D._______. Essendo difatti la Mongolia uno Stato che protegge i suoi cittadini dagli atti penalmente rilevanti, punendo gli autori, gli abusi sessuali raccontati non possono essere considerati decisivi, nel caso di specie, nell'ambito della protezione internazionale in materia d'asilo. Infine, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa beneficiare in Mongolia di un equo processo in relazione al furto commesso ai danni di un signore cinese ([...]). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pagina 6

D-4665/2008 7. 7.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 7.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 7.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 12 giugno 2008 pag. 2). Inoltre, il marito ed i figli di quest'ultima verranno anche loro allontanati verso la Mongolia. Tale provvedimento viene deciso in separata sede, tramite sentenza odierna di questo Tribunale. Ciò permetterà segnatamente di garantire un sostegno non indifferente alla ricorrente, una volta rientrata in patria. Inoltre, l'insorgente dispone di una rete sociale in patria. L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pagina 7

D-4665/2008 7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 7 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-4665/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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