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Bundesverwaltungsgericht 27.03.2014 D-4624/2013

27. März 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,854 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 luglio 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4624/2013

Sentenza d e l 2 7 marzo 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (...), la moglie B._______, nata il (...) ed i figli C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), Bosnia e Erzegovina, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 luglio 2013 / N (...).

D-4624/2013 Pagina 2

Fatti: A. I richiedenti, cittadini della Bosnia Erzegovina e di religione islamica, sono originari di E._______ (Bosnia Erzegovina), dove vi hanno vissuto sino all'espatrio avvenuto il 25 luglio del 2012. In data 27 luglio 2012 i medesimi hanno inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Sentito sui motivi d'asilo l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del marito di data 14 agosto 2012 [di seguito: verbale 1], di data 20 marzo 2013 [di seguito: verbale 2], di data 13 maggio 2013 mattina [di seguito: verbale 3] e del 13 maggio 2013 pomeriggio [di seguito: verbale 4]), di essere stato un membro del partito socialdemocratico della Bosnia ed Erzegovina (SDP), all'epoca partito di minoranza. L'appartenenza a tale partito sarebbe alla base dei problemi del richiedente. In particolare, egli avrebbe avuto degli scontri con tale F._______ (di seguito: BK), capitano della polizia locale. L'episodio di maggiore rilevanza sarebbe occorso nel 1998, allorquando l'insorgente sarebbe stato fermato da BK nell'ambito di un controllo della circolazione stradale e quest'ultimo avrebbe provocato con un pretesto il richiedente. Da qui ne sarebbe nata una colluttazione nel corso della quale BK sarebbe saltato sul cofano dell'automobile di Hasic rompendo il parabrezza con una gomitata. Quest'ultimo, spaventato, sarebbe fuggito e BK avrebbe sparato due colpi di pistola nella sua direzione. Il richiedente avrebbe denunciato tale episodio alla polizia locale, ma gli agenti lo avrebbero malmenato e, a suo dire, anche la successiva istanza presso il tribunale di Tuzla sarebbe rimasta nel cassetto. Nel 2000 l'interessato si sarebbe iscritto presso l'accademia di polizia, ma sarebbe stato espulso ingiustificatamente nel 2001 in ragione dell'inimicizia con BK. Il richiedente avrebbe allora tentato di fare valere i propri diritti interpellando, tra gli altri, anche il Ministro degli interni, tuttavia, non ottenendo risultati, avrebbe organizzato una manifestazione pubblica per attirare l'attenzione sul suo caso. In particolare egli avrebbe (...). La polizia, giunta sul posto per ristabilire la viabilità, avrebbe portato alla centrale il richiedente e la sua famiglia, la quale avrebbe subito intimidazioni e violenze dagli agenti. Infine, l'interessato sostiene che BK ed i suoi colleghi lo avrebbero più volte minacciato nel corso degli anni. Sentita sui propri motivi d'asilo la richiedente ha sostanzialmente dichiarato i medesimi motivi espressi dal marito (cfr. verbali di audizione della moglie del 14 agosto 2012 [di seguito: verbale 5], del 21 marzo 2013

D-4624/2013 Pagina 3 [di seguito: verbale 6] e del 13 maggio 2013 [di seguito: verbale 7]. Ella ha tuttavia aggiunto che nel 2003, in occasione di un controllo della circolazione stradale sempre ad opera di BK, avrebbe perso il figlio di cui sarebbe stata incinta all'epoca, in quanto l'agente non le avrebbe permesso di raggiungere l'ospedale per tempo. A sostegno della propria domanda d'asilo i richiedenti hanno prodotto i documenti seguenti:  Certificato medico in lingua straniera relativo al richiedente (doc. 1)  Lettera di un'assicurazione del 16 febbraio 2001 in lingua straniera, indirizzata al richiedente (doc. 2)  Certificato medico in lingua straniera del 26 marzo 2012 relativo al figlio C._______ (doc. 3)  Articoli di giornale relativi al blocco stradale (doc. 4 e 5)  Attestazione in lingua straniera del (...) dell'avvenuta denuncia al Ministero degli interni da parte del richiedente nei confronti di BK (doc. 6)  Scritto del Ministero degli interni in lingua straniera di data (...) (doc. 7)  Estratto del casellario giudiziale bosniaco relativo al richiedente di data 14 settembre 2001 (doc. 8)  Attestazione in lingua straniera del (...) della polizia di Tuzla relativa al richiedente (doc. 9)  Lettera del richiedente in lingua straniera di data (...) con relativa ricevuta postale indirizzata al Tribunale penale della Bosnia Erzegovina in Sarajevo (doc. 10)  Lettera del richiedente in lingua straniera del (...) con relativa ricevuta postale indirizzata al Presidente Zeljlo Komsic (doc. 11)  Elettrocardiogramma della moglie del 26 marzo 2012 (doc. 12)

D-4624/2013 Pagina 4  Lettera del (...) del Direttore della polizia federale di Sarajevo in lingua straniera indirizzata al richiedente (doc. 13)  Lettera in lingua straniera del Ministero dei diritti umani e dei rifugiati della Bosnia Erzegovina di data (...) indirizzata al richiedente (doc. 14)  Verbale di rilascio della polizia di E._______ del (...) (doc. 15)  Certificato medico del 14 ottobre 2012 relativo alla richiedente (doc. 16)  Certificato medico del 18 dicembre 2012 relativo alla richiedente (doc. 17)  Elettrocardiogramma del 17 marzo 2013 relativo alla richiedente (doc. 18)  Certificato medico del 17 marzo 2013 relativo alla richiedente (doc. 19)  Contratto di lavoro presso l'accademia di polizia in lingua straniera con parziale traduzione in italiano relativo al richiedente (doc. 20)  Scritto del Tribunale comunale di E._______ del (...) inviato al richiedente, in lingua straniera con traduzione in italiano (doc. 21)  Scritto del Ministero di giustizia bosniaco del (...), inviato al richiedente, in lingua straniera con parziale traduzione in italiano (doc. 22)  Scritto dell'avvocato del richiedente inviato al Minstero degli affari interni bosniaco il (...), in lingua straniera con traduzione in italiano (doc. 23)  Notifica di condanna da parte del Tribunale comunale di E._______ nei confronti del richiedente in lingua straniera con parziale traduzione in italiano (doc. 24).

B. Con decisione del 29 luglio 2013, l'UFM ha respinto la succitata domanda

D-4624/2013 Pagina 5 d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera degli interessati, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Bosnia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 16 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 agosto 2013), i richiedenti sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Essi hanno altresì presentato una domanda di esenzione dalle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 4 settembre 2013, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, invitando i ricorrenti a versare, entro il 19 settembre 2013, un anticipo a copertura delle presunte spese spese processuali. E. A seguito della mancata consegna della summenzionata decisione incidentale per irreperibilità dei destinatari, con scritto del 10 settembre 2013, il Tribunale ha inviato la medesima al nuovo indirizzo degli insorgenti assegnando loro un nuovo termine, scadente il 25 settembre 2013, per il pagamento dell'anticipo spese. F. In data 24 settembre 2013, i ricorrenti hanno tempestivamente versato al Tribunale l'anticipo spese. G. Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

D-4624/2013 Pagina 6 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Essi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere fatti valere i motivi giusta l'art. 106 LAsi. Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale ha rinunciato allo scambio degli scritti. 5. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).

D-4624/2013 Pagina 7 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i fatti adotti dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. In particolare, i ricorrenti avrebbero esposto tardivamente fatti essenziali del proprio racconto, segnatamente l'asserito aborto della ricorrente provocato da BK. In merito a tale circostanza, inoltre, sarebbero state rese anche versioni contraddittorie. L'autorità inferiore ritiene, altresì, che il racconto dei ricorrenti sia illogico. Secondo l'autorità inferiore, infatti, non sarebbe comprensibile per quale motivo l'insorgente si sarebbe battuto per 14 anni contro lo Stato per fare valere i propri diritti ed infine, allorquando al potere del Ministero degli interni sarebbe salito un proprio amico, avrebbe desistito. A mente dell'UFM le dichiarazioni dei ricorrenti circa i maltrattamenti e le minacce che avrebbero subito dalla polizia sarebbero vaghe e stereotipate e, di conseguenza, poco verosimili. L'autorità inferiore mette inoltre in dubbio l'attendibilità di allegazioni essenziali che sarebbero state portate a conoscenza dell'UFM nel corso della prima audizione ma che, nelle successive, sarebbero state omesse dal racconto. In particolare, il ricorrente avrebbe citato unicamente nella prima audizione un accordo con il Ministro degli interni in cambio della sua rinuncia all'Accademia di polizia. L'UFM ritiene anche che i motivi adotti dai ricorrenti sarebbero irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare l'intervento della polizia ed il conseguente interrogatorio degli insorgenti sarebbe un normale intervento volto a ripristinare il traffico stradale e, pertanto, un'azione legittima delle autorità. Quanto ai mezzi di prova, l'autorità di prime cure precisa dapprima di non avere preso in considerazione le fotocopie in quanto sarebbero facilmente falsificabili e prive di qualsiasi valore probatorio, mentre, per ciò che concerne gli originali, l'UFM è dell'avviso che tali atti non proverebbero alcuna persecuzione bensì, al contrario, dimostrerebbero che gli insorgenti avrebbero avuto modo di rivolgersi alle autorità locali ottenendo risposta. Gli articoli di giornale si limiterebbero invece a provare l'azione dimostrativa intrapresa dall'interessato senza, tuttavia, comprovare alcun abuso da parte degli agenti intervenuti. Infine, gli atti medici relativi alle visite della ricorrente eseguite in Svizzera, non dimostrerebbero alcun disturbo o patologia specifica. Per i motivi sopraesposti, e tenuto conto del fatto che né la situazione vigente in Bosnia, né la situazione personale dei ricorrenti sarebbero tali da ostacolare un loro rientro nel paese d'origine, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera verso il paese d'origine.

D-4624/2013 Pagina 8 6.2 Nel ricorso gli insorgenti contestano le motivazioni dell'UFM. In particolare, quanto all'episodio dell'aborto, gli insorgenti sostengono di averlo omesso nella prima audizione in quanto non avrebbero voluto parlarne essendo troppo doloroso da rievocare. In aggiunta, i ricorrenti ritengono che, a fronte dell'esaustiva documentazione agli atti, non avrebbero avuto alcun bisogno di inventarsi un evento inesistente. Quanto alla presunta illogicità sollevata dall'UFM circa il mancato coinvolgimento del loro amico Ministro, essi sostengono che in realtà lo avrebbero incontrato il, tuttavia l'aumento delle minacce di morte nei loro confronti li avrebbe indotti a desistere per preservare la propria incolumità. Contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, i ricorrenti ritengono di avere fornito un racconto chiaro e dettagliato che, unitamente ai mezzi di prova prodotti, non lascerebbe dubbi quanto alla sua verosimiglianza. In merito all'intervento della polizia il giorno dell'atto dimostrativo, gli insorgenti ritengono che lo spiegamento di forze ed il trattamento subito dalla ricorrente e dai figli non corrisponderebbe ad un intervento legittimo ed, in ogni caso, i motivi d'asilo sarebbero legati anche a questioni di carattere politico e non unicamente a tale episodio. Quanto ai mezzi di prova, essi contestano integralmente le valutazioni fatte dall'UFM in quanto quest'ultimo, così come per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni, si sarebbe limitato ad una valutazione grossolana e superficiale. Infine, i ricorrenti ritengono sia inesigibile l'esecuzione del loro allontanamento verso la Bosnia in quanto in tale paese rischierebbero di subire persecuzioni tali da mettere in pericolo la loro vita. Per le motivazioni che precedono, gli insorgenti hanno postulato l'annullamento della decisione dell'UFM e la concessione dell'asilo. I medesimi hanno inoltre chiesto il riconoscimento dell'inesigibilità dell'allontanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria. In via subordinata hanno domandato il rinvio della causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. 7. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,

D-4624/2013 Pagina 9 appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23). 8. Nella fattispecie i ricorrenti ritengono di essere vittime di persecuzioni nel loro paese di origine in ragione, principalmente, dell'appartenenza politica del marito al partito politico SDP. Tuttavia dagli atti, eccetto le dichiarazioni degli interessati, non è possibile evincere qualsivoglia appartenenza politica di rilievo del ricorrente o qualsivoglia problema scaturito dall'evocata attività politica del medesimo. Oltretutto, le dichiarazioni del ricorrente circa il ruolo che avrebbe avuto nel partito sono vaghe e generiche. Segnatamente, egli ha dapprima affermato di essere stato membro ed

D-4624/2013 Pagina 10 organizzatore del SDP (cfr. verbale 2, D8, pag. 2), in seguito ha invece sostenuto di essere stato l'uomo di sicurezza dell'organizzatore del partito G._______ (cfr. verbale 2, D31-32, pag. 8 e verbale 3, D18, pag. 13) e, infine, ha affermato che, attualmente, sarebbe impegnato nel reclutamento di nuovi membri (cfr. verbale 3, D19, pag. 4). Anche l'evocato episodio dello scontro con BK avvenuto nel 1998 risulta essere vago e contraddittorio. Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dagli insorgenti, dalla documentazione agli atti si evince piuttosto come in quell'occasione vi sia stato un incidente stradale dove il ricorrente è stato riconosciuto responsabile dal Tribunale di E._______ (cfr. doc. 24) e la propria assicurazione ha riconosciuto un risarcimento danni in favore di BK (cfr. doc. 2). Lo stesso ricorrente ha confermato che BK ha ottenuto dei soldi dalla propria assicurazione a seguito di tale episodio (cfr. verbale 2, D70-75, pag. 12) giustificando tale aspetto con confuse e generiche argomentazioni quali, ad esempio, che l'assicurazione avrebbe risarcito BK in quanto il sistema legislativo bosniaco non funzionerebbe (cfr. verbale 2, D73, pag. 12), oppure che l'agente avrebbe ottenuto i soldi in quanto sarebbe un criminale (cfr. verbale 2, 71, pag. 12). Anche l'espulsione dall'accademia di polizia non prova l'esistenza di motivi d'asilo ai sensi della LAsi. Al contrario, il ricorrente ha avuto modo di accedere all'accademia dove, oltretutto, è stato anche nominato (...) (cfr. verbale 2, D63-65, pag. 11) e, dopo l'espulsione, ha avuto modo di fare valere i propri diritti rivolgendosi presso le autorità del proprio paese ottenendo risposte scritte. Non vi sono prove nemmeno al riguardo degli asseriti abusi delle forze dell'ordine a seguito dell'evocato blocco del traffico. Infatti, negli articoli di giornale allegati, non si trova il benché minimo accenno ai soprusi che gli insorgenti asseriscono di avere subito. Al contrario, viene riportato che la ricorrente è stata rilasciata dalla polizia dopo breve tempo (cfr. doc. 4). Per quanto concerne l'episodio dell'aborto, evocato effettivamente in maniera tardiva, i ricorrenti hanno reso dichiarazioni palesemente contraddittorie. In particolare, la ricorrente ha dapprima riferito che avrebbe subito l'aborto nel 2003 (cfr. verbale 6, D40, pag. 7), allorché ha in seguito sostenuto che sarebbe avvenuto nel 2005 (cfr. verbale 7, D19-20, pag. 3). Il marito, d'altro canto, ha affermato che tale disgrazia sarebbe accaduta nel 2000 o nel 2001 (cfr. verbale 4, D3, pag. 1). Infine, anche la documentazione allegata non è tale da provare l'esistenza dei motivi d'asilo invocati. Al contrario, come già visto in precedenza, in

D-4624/2013 Pagina 11 alcuni casi smentisce le dichiarazioni degli insorgenti e, in altri casi, si limita a provare circostanze non contestate. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Gli insorgenti, nella fattispecie, non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

D-4624/2013 Pagina 12 10.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui gli insorgenti potrebbe essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

D-4624/2013 Pagina 13 La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se gli interessati concludono a giusta ragione al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Bosnia, da un lato, e della loro situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie codesto Tribunale non ritiene che la situazione attuale prevalente in Bosnia sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti è notorio che questo Paese non conosce attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di per sé, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, di presumere l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono ancora giovani e vantano una formazione professionale in grado di garantire loro un futuro. Nello specifico, il marito ha completato le scuole dell'obbligo, una scuola professionale quale meccanico e possiede un diploma di tecnico del traffico stradale. Negli ultimi sette/otto anni prima dell'espatrio ha invece lavorato quale gerente presso un laboratorio di mobili (cfr. verbale

D-4624/2013 Pagina 14 1, pag. 4). La moglie ha frequentato la scuola dell'obbligo ed ha conseguito un diploma di designer in una scuola tessile. La medesima ha lavorato presso una fabbrica tessile dal 1997 al 2000 (cfr. verbale 5, pag 4). Inoltre, gli insorgenti beneficiano in patria di un'ampia rete sociale, infatti vi risiedono i genitori del ricorrente e tre fratelli del medesimo (cfr. verbale 1, pag. 5), oltre che due sorelle ed un fratello della ricorrente (cfr. verbale 5, pag. 5). Quanto ai problemi di salute adotti dalla moglie non sono confermati dai documenti medici agli atti (cfr. doc. 16-19). I due figli sono nati in Bosnia rispettivamente nell'agosto del 2004 e nel dicembre del 2005. Essi prima dell'espatrio hanno sempre vissuto in Bosnia, dove hanno iniziato a frequentare le scuole dell'obbligo. In ragione della loro giovane età sono evidentemente dipendenti dai genitori ed impregnati del loro modo di vita, di modo che il ritorno nel paese d'origine non pregiudica il loro sviluppo ed equilibrio e, pertanto, non viola l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile. 10.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse

D-4624/2013 Pagina 15 e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato il 24 settembre 2013. 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4624/2013 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e sono compensate con l'anticipo versato in data 24 settembre 2013. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-4624/2013 — Bundesverwaltungsgericht 27.03.2014 D-4624/2013 — Swissrulings