Corte IV D-4601/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 6 luglio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliere Federico Pestoni; A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 giugno 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4601/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 18 maggio 2010 e del 2 giugno 2010; la decisione dell'UFM del 23 giugno 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 25 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 28 giugno 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 28 giugno 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2
D-4601/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Haussa, nato e con ultimo domicilio a B._______, C._______ State, trasferitosi per qualche tempo a D._______, dove ha frequentato le scuole, e successivamente a E._______, F._______ Reserve, dove ha abitato presso il proprietario del negozio per il quale ha lavorato (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 1); che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria nel mese di (...) del 2010 per il timore di essere ucciso dai musulmani che hanno dato vita agli scontri religiosi avvenuti nella regione nel mese di marzo; che, in occasione dei citati disordini il ricorrente avrebbe perso la madre ed il fratello, mentre il padre sarebbe riuscito, pur ferito, a scappare; che egli sarebbe riuscito a fuggire saltando dalla finestra e raggiungendo la stazione di polizia poco distante ove avrebbe in seguito ritrovato suo padre; che il giorno seguente la polizia ha disperso con i lacrimogeni tutti coloro che si erano rifugiati presso la gendarmeria e che a causa di ciò il ricorrente avrebbe perso di vista il padre; che in seguito egli è fuggito su di un auto nel parco animali G._______ Reserve e successivamente a D._______, da dove poi è espatriato (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 5, 6 e 7); che di qui, in auto, attraversando il Niger sarebbe giunto in Libia dove si sarebbe imbarcato alla volta dell'Italia; che una volta giuntovi, verosimilmente in Sicilia, dopo qualche giorno di clandestinità presso altri africani, grazie all'aiuto di una persona di colore che gli avrebbe pagato il biglietto, il ricorrente avrebbe raggiunto H._______ in treno, senza tuttavia essere in grado di descrivere minimamente il percorso né tantomeno riferire se e dove avrebbe cambiato convoglio nonché come abbia fatto a superare lo stretto di Messina; che a H._______ ha deposto domanda Pagina 3
D-4601/2010 d'asilo in data 6 maggio 2010 (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 7, 8 e 9); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, e meglio di non aver mai né posseduto né avuto bisogno di documenti di identità, ribadendo inoltre, che non sa come procurarsi tali documenti non avendone mai posseduto uno; che inoltre egli ha riferito di non aver avuto occasione di richiedere la carta di identità posto che la commissione che le rilascia è itinerante e passa solo alcune volte al suo villaggio e che l'ultima volta egli non aveva ancora diritto al rilascio dei documenti in quanto troppo giovane; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al - Pagina 4
D-4601/2010 l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, allegando poi di non avere mai necessitato di possedere dei documenti di identi tà poiché si sarebbe sempre identificato verbalmente (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 4) e inoltre di non aver avuto occasione di richiedere la carta di identità posto che la commissione che le rilascia è itinerante e passa solo alcune volte al suo villaggio e che l'ul tima volta egli non aveva ancora diritto al rilascio dei documenti in quanto troppo giovane (cfr. ricorso, pag. 2); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assolutamente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria partendo da D._______ in auto o in camion a seconda delle differenti versioni (cfr. verbali d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 7 e del 2 giugno 2010, pag. 4), di aver attraversato il Niger e la Libia fino a giungere alla costa in pochi giorni; che di qui si sarebbe imbarcato alla volta dell'Italia, verosimilmente in Sicilia, dove, per qualche giorno, avrebbe soggiornato clandestinamente presso altri africani; che in seguito, grazie all'aiuto di una non meglio identificata persona di colore che gli avrebbe pagato il biglietto, avrebbe viaggiato in treno fino a H._______ dove ha deposto la propria domanda di asilo in data (...); che tuttavia egli non rammenta nulla del viaggio, e meglio da dove sia passato, se e dove abbia cam- Pagina 5
D-4601/2010 biato convoglio e, infine, in che modo abbia superato lo stretto di Messina (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pagg. 7, 8 e 9); che, in aggiunta, l'autore del gravame ha fornito spiegazioni stereotipate a conforto del proprio racconto sulle modalità e i tempi del viaggio intrapreso; che egli si è limitato a dire di non ricordarsi poiché era stanco e poco lucido a causa dell'estenuante viaggio e che avrebbe dormito per gran parte del percorso; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare nulla di un viaggio così lungo, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fantasiose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o Pagina 6
D-4601/2010 meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il fatto di essere rimasto solo e senza più nulla nonché per il timore di essere ucciso dai musulmani; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente contraddetto sulle dichiarazioni a proposito dei propri motivi d'asilo, e meglio in relazione all'asserito attacco avvenuto nel suo villaggio da parte dei musulmani e nel quale avrebbe perso la madre e il fratello; che anzitutto, già nel corso della prima audizione il ricorrente si è contraddetto dicendo dapprima di aver visto la decapitazione di suo fratello, per poi correggersi e riferire di averlo soltanto sentito implorare di non essere ucciso e di aver saputo soltanto in successivamente che egli sarebbe morto (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 6); che sia come sia, in sede di prima audizione egli ha dichiarato che il fratello è stato ucciso nel cortile mentre stava tentando di fuggire (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 6), mentre durante il secondo confronto ha affermato che suo fratello si trovava in un'altra stanza e che gli aggressori si trovavano lì e nel resto della casa, ma che in cortile non ce n'erano, tant'è che egli è potuto fuggire uscendo dalla finestra di camera sua (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2010, pag. 9); che, appunto, una volta Pagina 7
D-4601/2010 svegliato dai rumori della sommossa, aprendo la finestra, egli si sarebbe accorto della presenza degli aggressori, forse una decina, che stavano davanti a casa (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 6), salvo poi riferire nella successiva audizione che nel cortile non c'era nessuno e che gli aggressori si trovavano tutti dentro casa (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 9); che oltretutto, a proposito del tragico evento occorsogli, il richiedente non solo non ricorda la data precisa, ma nemmeno rammenta se sia accaduto nel mese di febbraio o quello di marzo (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5); che persino per quanto riguarda la sua fuga, il racconto appare alquanto illogico ed inverosimile posto che egli ha dichiarato di aver ritrovato suo padre alla stazione di polizia, ma di averlo abbandonato, ancorché ferito, la mattina seguente quando si è trattato di lasciare la gendarmeria (cfr. verbali d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 5 e del 2 giugno 2010, pag. 4); che infine, persino il racconto relativo al viaggio di espatrio è intriso di contraddizioni, in primis quanto al mezzo di trasposto utilizzato per andare da D._______ alla costa libica, che nella prima audizione sarebbe un auto mentre nella seconda un camion sul quale c'erano anche altre persone; che pure sui tempi di percorrenza si rilevano grossolane discrepanze, visto che stando ad una prima versione il ricorrente sarebbe partito da D._______ all'inizio di (...) raggiungendo in pochi giorni la costa libica (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 6), mentre nella successiva audizione ha dichiarato di essere partito a fine (...) inizio (...) e di aver fatto diverse tappe durante le quali si è sempre fermato qualche giorno (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 7 e 8); che pure sulle domande riferite alla persona si evincono grossolane incongruenze come, ad esempio, a proposito dei luoghi dove il ricorrente avrebbe abitato; che infatti egli ha asserito di aver vissuto per un periodo abbastanza lungo, dal 2004 al 2010, a E._______ presso tale I._______, ossia il proprietario del negozio di biciclette per il quale lavorava (cfr. verbale d'audizione del 18 maggio 2010, pag. 1), salvo poi rimangiarsi tutto e affermare che egli non avrebbe mai potuto vivere con detta persona in quanto musulmani (cfr. verbale d'audizione del 2 giugno 2010, pagg. 7 e 8); che alla luce delle numerose e marcate contraddizioni suesposte non si ritiene necessario approfondire oltre la questione, sollevata dall'UFM, relativa alla reale appartenenza etnica del ricorrente, posto Pagina 8
D-4601/2010 che ciò non avrebbe, comunque, influenza alcuna sull'esito della presente vertenza; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18); che, a titolo abbondanziale, mal si comprende la necessità per il ricorrente di dover fuggire all'estero, posto che avrebbe potuto senz'altro chiedere protezione alla polizia locale, ciò che si era già dimostrato efficace la notte degli scontri; che, sia come sia, egli avrebbe potuto trovare riparo, per esempio presso sua sorella, in altre regioni della Nigeria non toccate dagli scontri religiosi, avendo peraltro egli già vissuto anche in altri luoghi distanti dal proprio villaggio natale; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); Pagina 9
D-4601/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, pur tenendo in considerazione i disordini occorsi nella regione di L._______ rispettivamente B._______ ed allegati dal ricorrete, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guer ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola zione nell'integralità del territorio nazionale; che, sia come sia, nel frattempo le autorità nigeriane hanno ripreso il controllo nella regione teatro dei citati disordini; che dunque, tali allegazioni non giustificano la concessione dello statuto di rifugiato, né tanto meno dell'ammissione provvisoria; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una buona formazione scolastica, in quanto ha frequentato, tra il 1992 e il 2004, la scuola primaria e la scuola secondaria; che egli inoltre ha pure una buona esperienza professionale come riparatore di biciclette presso un negozio di E._______ (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 2); che egli ha ancora il padre ed una sorella in patria e che inoltre, stando a quanto riferito, sarebbe nato a B._______ Pagina 10
D-4601/2010 e cresciuto in parte a B._______ ed in parte a D._______ dove ha frequentato le scuole oltre che a E._______, dove ha lavorato e vissuto per alcuni anni presso il suo datore di lavoro; che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una discreta rete sociale in patria, oltre tutto in diversi luoghi; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; Pagina 11
D-4601/2010 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-4601/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, (per l'incarto N [..]; allegato: copia del ricorso del 25 giugno 2010, per corriere interno; in copia); - M._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 13