Corte IV D-4582/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 febbraio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...) ex-Serbia e Montenegro (Cossovo), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 22 dicembre 2004 / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4582/2006 Fatti: A. Il 3 dicembre 2004, l'interessato, di etnia albanese, originario di B._______ (ex Serbia e Montenegro, attualmente città situata sul territorio del Cossovo) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 13 e 15 dicembre 2004), di essere sempre vissuto a B._______ e di avere lasciato il suo Paese il (...) in direzione della Svizzera – dove sarebbe arrivato il (...) – per sfuggire ad un gruppo di ignoti, i quali lo avrebbero voluto sequestrare in cambio di denaro e lo avrebbero percosso, ferito ed infastidito più volte a causa della sua amicizia con un gruppo di zingari. Egli ha inoltre espresso il timore di essere ucciso qualora tornasse in Patria e la paura che possa accadere qualcosa anche ai suoi familiari. B. Tramite decisione del 22 dicembre 2004, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento A8/1), l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (Serbia e Montenegro), nonché verso il Cossovo, siccome legita, esigibile e possibile. C. Il 19 gennaio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata su tale aspetto e la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 7 marzo 2005, con decisione incidentale, la CRA ha considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare, entro il 22 marzo 2005, un anticipo di CHF 600.- Pagina 2
D-4582/2006 a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 21 marzo 2005, l'autore del gravame ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Tramite decreto d'accusa del (...), cresciuto in giudicato il (...), il ricorrente è stato ritenuto colpevole di circolazione senza assicurazione RC, abuso di targhe, contravvenzione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) e ripetuta contravvenzione alla Legge federale del 4 ottobre 1985 sul trasporto pubblico (LTP, RS 742.40), e condannato ad una pena pecuniaria di CHF 1'600.- sospesa condizionamente per due anni e ad una multa di CHF 500.- G. Tramite decreto d'accusa del (...), cresciuto in giudicato il (...), il ricorrente è stato nuovamante ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup e condannato ad una multa di CHF 300.-. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Dal 1° gennaio 2007 il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Pagina 3
D-4582/2006 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato contraddittorie ed insostenibili e quindi inverosimili le dichiarazioni del ricorrente su punti essenziali della sua domanda d'asilo. In particolare, il richiedente avrebbe reso versioni discordanti circa le circostanze (numero di aggressori, orario) della prima allegata aggressione alla sua persona. Lo stesso dicasi per le ulteriori due aggressioni subite. Incompatibili tra loro sarebbero peraltro le sue dichiarazioni in merito alla collocazione temporale delle tre aggressioni subite in relazione al momento dell'espatrio. L'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'insorgente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la Pagina 4
D-4582/2006 qualità di rifugiato nella fattispecie. Infine, in relazione all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM, data l'impossibilità di riconoscere la qualità di rifugiato, ha considerato inapplicabile il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e costatato l'assenza di indizi d'esposizione concreta ad una pena o un trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Infine, l'autorità inferiore ha considerato che né la situazione politica del Paese d'origine (Serbia e Montenegro) e tantomeno quella del Cossovo, né altri motivi relativi alla persona del richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del suo allontanamento in detti Paesi. 6.2 Nel gravame, il ricorrente indica che i fatti recenti al suo ricorso dimostrerebbero quanto pericolosa sarebbe la situazione in Cossovo, dove vigerebbe una situazione di violenza generalizzata e dove gli albanesi si opporrebbero alla presenza dei serbi e viceversa. Pertanto, egli ritiene che il suo allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe da considerarsi come non ragionevolmente esigibile. 7. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nella regione della ex-Serbia e Montenegro, attuale Cossovo, è da considerarsi ammissibile se non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che la medesima possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o Pagina 5
D-4582/2006 degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Ritenuta segnatamente la crescita in giudicato della decisione dell'UFM in merito alla qualità di rifugiato del ricorrente ed alla concessione dell'asilo, dagli atti di causa non è dato rilevare alcun elemento secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 7.3 7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). In Cossovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 7.3.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è (...), ha frequentato le scuole elementari e dispone di esperienza lavorativa quale (...) (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2004 [di seguito verbale audizione II] pag. 2/D3-7), rispettivamente quale (...) (cfr. verbale d'audizione del 13 dicembre 2004 [di seguito verbale audizione I] pag. 2). Inoltre, egli dispone di una rete familiare in Patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono per lo meno i (...) e (...) (cfr. ibidem pag. 2). D'altronde, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un Pagina 6
D-4582/2006 esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Inoltre, l'art. 29 cpv. 1 della legge cossovara sulla nazionalità (legge n. 03/L 034 del 20 febbraio 2008, entrata in vigore il 15 giugno 2008), prevede che sono considerati cittadini cossovari coloro che in data 1° gennaio 1998 disponevano della nazionalità iugoslava e che avevano, in tale data, il loro domicilio sul territorio attuale del Cossovo. Tale è il caso per il ricorrente: egli, infatti, è nato e sempre vissuto a B._______ (cfr. verbale audizione I pag. 1 e verbale audizione II pag. 3/D20), luogo situato, il 1° gennaio 1998, sull'allora territorio dell'Unione di Serbia e Montenegro (che sostituì la Repubblica federale di Iugoslavia nel 1992), e, in data attuale, facente parte della Repubblica del Cossovo (di cui la Svizzera ne ha riconosciuta l'indipendenza il 27 febbraio 2008). Egli, pertanto, potrà prevalersi della nazionalità cossovara per ritornare nel luogo dove è nato e dove ha avuto, unitamente alla famiglia, il suo ultimo domicilio. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale ed economico nel suo Paese d'origine. In aggiunta, il soggiorno del ricorrente nel nostro Paese non costituisce una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, egli è arrivato in Svizzera da giovane adulto quasi (...) ed ha trascorso nel nostro Paese poco più di cinque anni. Ha pertanto trascorso gran parte della sua vita in Cossovo, in particolare i periodi dell'infanzia e dell'adolescenza. Viste segnatamente le due condanne avvenute nel (...) non si può certo ammettere che egli si sia intergrato in Svizzera, nonostante vi abbia svolto, come risulta dagli atti, un'attività lavorativa. Pertanto, non v'è motivo di ritenere che egli, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subirà uno sradicamento culturale importante, ritenuto altresì che il suo grado d'integrazione dal profilo socioculturale è maggiore in Cossovo che in Svizzera. Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se egli si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata (RU 2007 5488), legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi (RU 2006 4745-4767) come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone Pagina 7
D-4582/2006 rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. 7.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 7.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8. In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.- versato da quest'ultimo il 21 marzo 2005. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-4582/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono compensate con l'anticipo spese di 600.- CHF versato dal ricorrente in data 21 marzo 2005. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9