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Bundesverwaltungsgericht 30.01.2014 D-456/2014

30. Januar 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,419 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 gennaio 2014 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-456/2014

Sentenza d e l 3 0 gennaio 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 gennaio 2014 / N (...).

D-456/2014 Pagina 2

visto la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 5 dicembre 2013; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione dell'11 dicembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del 13 gennaio 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 22 gennaio 2014, con cui tale Ufficio non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Atto A15/1); il ricorso del 27 gennaio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 gennaio 2014); la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 28 gennaio 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

Diritto: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

D-456/2014 Pagina 3 che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);

D-456/2014 Pagina 4 che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibidem consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento che adempia i citati criteri; che, in merito al possesso di documenti, il ricorrente ha dichiarato di avere perso in mare, nel corso del viaggio d'espatrio, i propri documenti (cfr. verbale 1, pag. 6) che, circa la possibilità di presentare alle autorità elvetiche validi documenti ai sensi della LAsi, ha inizialmente affermato di non avere fatto nulla in quanto avrebbe perso il cellulare (cfr. ibidem); che nella seconda audizione ha ribadito di non avere alcun documento ma che potrebbe forse ottenerli tra un mese (cfr. verbale 2, D4, pag. 2); che, in particolare, i documenti si troverebbe dal fratello in Francia e dalla moglie (cfr. verbale 2, D5, pag. 2); che, tuttavia, non avrebbe i soldi per telefonare (cfr. verbale 2, D6, pag. 2); che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei documenti; che, in particolare, avrebbe perso i documenti in mare e non potrebbe ottenerne nuovi documenti in ragione dei suoi problemi con l'attuale governo tunisino; che, ciò malgrado, le dichiarazioni del ricorrente circa la possibilità di ottenere i propri documenti non convincono il Tribunale; che, infatti, egli ha reso dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili circa il suo viaggio d'espatrio; che, in particolare, ha dapprima negato di essere stato in Grecia malgrado i riscontri del sistema dattiloscopico EURODAC (cfr. verbale 1, pagg. 6/7); che, nel corso della seconda audizione, ha invece confermato di avere raggiunto la Grecia via Turchia viaggiando in aereo con il proprio passaporto (cfr. verbale 2, D11-16, pag. 3); che, dopo essere stato in Grecia, sarebbe tornato in Libia (cfr. verbale 2, D24, pag. 3); che, infine, dalla Libia si sarebbe imbarcato verso l'Italia perdendo i documenti nel corso di tale viaggio (cfr. verbale 2, D19-20 e D25-26, pagg. 3-4); che in considerazione dell'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni di causa; che l'insorgente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;

D-456/2014 Pagina 5 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore del ricorrente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente non siano verosimili; che, infatti, l'insorgente ha omesso di citare nel corso della prima audizione elementi fondamentali quali le condanne che avrebbe subito in patria (cfr. verbale 2, D29, pag. 4); che, oltretutto, la cronologia degli eventi citati non collima con le date di fatti notori accaduti in Tunisia, in particolare la caduta del regime (cfr. verbale 2, D31-34, pag. 4); che le giustificazioni ricorsuali secondo cui tali incongruenze sarebbero dovute ad errori di traduzione o trascrizione non soccorrono il ricorrente; che, infatti, tali contraddizioni sono state fatte notare all'insorgente già nel corso delle audizioni; che, oltretutto, il ricorrente ha sempre affermato di capire bene l'interprete (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, D1, pag. 2); che, infine, la fedefacenza dei verbali alle proprie dichiarazioni è stata confermata dell'insorgente con la firma apposta in calce ai verbali; che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente; che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento

D-456/2014 Pagina 6 all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

D-456/2014 Pagina 7 che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e laureato (cfr. verbale 1, pag. 4); che il medesimo ha un'esperienza lavorativa pluriennale nell'ambito del controllo delle finanze e della gestione amministrativa (cfr. ibidem); che l'insorgente dispone in patria di un'ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono la moglie, la figlia, i genitori, tre fratelli e diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-456/2014 Pagina 8 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-456/2014 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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