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Bundesverwaltungsgericht 19.10.2007 D-4541/2007

19. Oktober 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,499 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzio...

Volltext

Corte IV D-4541/2007 {T 0/2} Sentenza del 19 ottobre 2007 Composizione: Giudici Fulvio Haefeli (presidente del collegio), Daniel Schmid e Walter Lang Cancelliera Marisa Murray A._______, B.______, C._______, D._______, e E._______, Romania, Ricorrenti contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 2 luglio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 12 maggio 2007, gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo. Hanno dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 4 giugno 2007), d'essere espatriati perché sono stati perseguitati a causa della loro etnia rom. Le persecuzioni si sarebbero manifestate anche attraverso azioni d'impedimento all'accesso a delle cure mediche indispensabili per D._______. B. Il 2 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Romania siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 4 luglio 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per decisione nel merito della domanda d'asilo. Hanno altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Hanno esibito copia di un rapporto medico del 31 maggio 2007 concernente D._______. D. L'11 luglio 2007, gli insorgenti hanno esibito tre certificati medici datati 24 e 25 maggio e 27 giugno 2007 concernenti D._______. E. Il 13 agosto 2007, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali richiesto dal TAF con decisione incidentale del 6 agosto 2007. F. Il 31 agosto 2007, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 7 settembre 2007, i ricorrenti hanno inoltrato l'atto di replica. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Il TAF rileva, altresì, che il legislatore non ha previsto un sindacato di legittimità del provvedimento del Consiglio federale d'inserire un determinato Paese nel novero di quelli esenti da persecuzioni (v., a contrario, art. 105 LAsi e art. 33 lett. a e b legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]). La censura ricorsuale secondo la quale la Romania non merita d'essere ritenuto un Paese esente, di massima, da persecuzioni, è pertanto inammissibile. 2.2 Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in

3 materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento. 3. Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 4.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 4.2 Dall'altro lato, la nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria. Le loro dichiarazioni sono state giudicate come vaghe, stereotipate e parzialmente divergenti. Inoltre, essi non avrebbero adito delle organizzazioni attive nella tutela dei diritti dei rom per segnalare le evocate discriminazioni subite. 6. Nel ricorso, gli insorgenti sostengono, fra l'altro, che in Romania sono sistematicamente violati i diritti fondamentali dei rom, come dimostra il loro racconto e le cronache. Fanno valere che al momento attuale è escluso un loro rientro in Romania, anche perché D._______ è seriamente malato e necessita di cure importanti che non saranno ottenute a causa della sua etnia. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto esaminare più in dettaglio la fattispecie ed entrare nel merito della domanda d'asilo. 7. Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il gravame non contiene fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della decisione impugnata. Ha pertanto proposto la reiezione del ricorso. 8. Nella replica, gli insorgenti sostengono, in particolare, che D._______ non potrebbe beneficiare delle cure indispensabili a causa della sua etnia. A tal fine, non potrebbero neppure contare sull'indispensabile aiuto economico da parte dello Stato. 9. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Romania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 10. Contrariamente a quanto preteso dall'autorità inferiore, i ricorrenti sono però riusciti, per quanto attiene al loro caso specifico, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, va osservato che, in considerazione delle particolarità del caso concreto, le loro dichiarazioni decisive riguardanti una

4 possibile esposizione a persecuzioni per motivi etnici, siano esse attraverso azioni tendenti ad impedire l'accesso a delle cure mediche senza le quali vi potrebbe essere un grave pericolo per l'integrità fisica di D._______, non possono qualificarsi di prive di qualsivoglia consistenza e occorre pertanto esaminare la fattispecie più nel dettaglio nell'ambito di una procedura ordinaria. La decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre per conseguenza nell'annullamento. 11. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti � segnatamente per quanto attiene all'esistenza d'azioni volte ad impedire a D._______ per motivi etnici d'accedere alle necessarie cure mediche, anche attraverso il rifiuto d'elargire i necessari mezzi finanziari � ed a pronunciare una nuova decisione nel rispetto dei considerandi della presente sentenza di cassazione. 12. Visto l'esito della procedura, non sono percepite spese processuali (art. 63 PA). Pertanto, l'anticipo spese, versato il 13 agosto 2007, va rimborsato ai ricorrenti. 13. Considerato che gli insorgenti non sono rappresentanti in questa sede e che non risulta abbiano altrimenti dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giusitica l'attribuzione di ripetibili (art. 64 PA nonché art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si percepiscono spese processuali. L'anticipo di fr. 600.--, versato il 13 agosto 2007, è rimborsato ai ricorrenti. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione: - ai ricorrenti (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - alla F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La Cancelliera: Fulvio Haefeli Marisa Murray Data di spedizione:

D-4541/2007 — Bundesverwaltungsgericht 19.10.2007 D-4541/2007 — Swissrulings