Corte IV D-4533/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 6 ottobre 2010 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Zoller e Walter Lang; cancelliere Federico Pestoni. A._______, alias B._______, Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento ; decisione dell'UFM del 21 maggio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4533/2010 Fatti: A. L'interessato, di origine turca, etnia curda, nato a C._______, D._______, con ultimo domicilio a E._______, F._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di non sopporta re più le continue pressioni ricevute della polizia e dai militari e volte ad ottenere informazioni circa il suo amico, nonché compagno di scuola, G._______e il di lui padre. Infatti egli ha dichiarato di essersi trasferito a E._______ in provincia di F._______ presso sua sorella ove ha cominciato a frequentare il liceo. Qui avrebbe conosciuto G._______, suo compagno. Inizialmente il ricorrente e G._______ sarebbero stati più volte fermati ed interrogati dalla polizia all'uscita della scuola, in quanto i genitori di G._______ sarebbero degli attivisti politici e le au torità volevano delle informazioni su di loro. In seguito, dopo la decisione di G._______ di partire ed entrare attivamente in politica, le forze dell'ordine si sarebbero concentrate in maniera assillante sul ricorrente pretendendo da lui informazioni, anche con l'uso della forza, su G._______ ed i suoi genitori. L'interessato sarebbe pure tornato al suo villaggio natale nel tentativo di sfuggire ai reiterati interrogatori, ma senza successo, posto che le autorità lo avrebbero scovato anche lì. Stremato da questa situazione divenuta insostenibile, egli ha deciso espatriare. B. Con decisione del 21 maggio 2010, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 22 giugno 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro detta decisione. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio paese d'origine. Egli ha altresì presentato domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. Pagina 2
D-4533/2010 D. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 1 luglio 2010, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura, gli ha concesso un termine di sette giorni per produrre una copia della decisione impugnata ed ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, fis sando al ricorrente un termine, scadente il 16 luglio 2010, per provvedere al pagamento dell'importo di fr. 600.-. E. Con plico postale del 6 luglio 2010, il ricorrente ha prodotto copia della decisione avversata. F. In medesima data, il ricorrente ha tempestivamente soddisfatto la ri chiesta di anticipo delle spese, versando l'anticipo di fr. 600.-. G. Con ordinanza dell'11 agosto 2010, il Tribunale amministrativo federale ha concesso all'UFM un termine, scadente il 26 agosto 2010, per prendere posizione sul ricorso. H. Con scritto dell 16 agosto 2010, l'UFM ha integralmente confermato la propria posizione vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale. L'autorità inferiore ha tuttavia colto l'occasione per rilevare che, con il ricorso, il richiedente ha confermato di non aver mai svolto attività politiche, confermando sostanzialmente l'atto impugnato. Inoltre, ha precisato che l'utilizzo del primo verbale allo scopo di esamina re l'attendibilità dei motivi d'asilo non costituisce alcuna irregolarità, in particolare quando emergono delle discrepanze con l'audizione federale in merito a punti essenziali del racconti. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Pagina 3
D-4533/2010 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate al l'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). Pagina 4
D-4533/2010 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza l'illogicità delle dichiarazioni del richiedente nonché diverse contraddizioni emerse dalle due audizioni da egli sostenute. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibi le, in quanto la situazione sarebbe per lui – così come per gli altri curdi – insostenibile dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi il ricorrente ritiene siano adempiute le condizioni per la concessione dello statuto di rifugiato e che, nella negativa, siano almeno adempiute le condizioni per la concessione in suo favore dell'ammissione provvisoria. 3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità del l'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali. 3.4 Con scritto del 16 agosto 2010, l'UFM ha integralmente confermato la propria posizione vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale. L'autorità inferiore ha tuttavia evidenziato come, con il ricorso, il richiedente abbia confermato il suo non coinvolgimento in attività politiche, confermando di fatto il contenuto dell'atto impugnato. Inoltre, ha precisato che l'utilizzo del primo verbale allo scopo di esaminare l'attendibilità dei motivi d'asilo non costituisce alcuna irre golarità, in particolare quando emergono delle discrepanze con l'audizione federale in merito a punti essenziali del racconti. Pagina 5
D-4533/2010 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu giate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.2 In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). Pagina 6
D-4533/2010 5. Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il fatto di non soppor tare più le continue pressioni ricevute della polizia e dai militari e volte ad ottenere informazioni circa il suo amico, nonché compagno di scuola, G._______ e il di lui padre. Di qui, il timore di subire nuovi maltrat tamenti e persino di essere ucciso dalle autorità. 5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie, il logiche e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro illogicità ed inverosimiglianza. A titolo di esempio, basti rilevare che, il ricorrente ha affermato di aver lasciato il proprio paese per evitare di essere continuamente fermato, interrogato e maltrattato dalla polizia, senza che egli abbia commesso alcunché di illegale e senza che egli avesse alcun problema con le autorità turche (cfr. verbale di audizione del 12 maggio 2010, pag. 6). A suo dire, le citate persecuzioni nei suoi confronti sono unicamente volte ad ottenere informazioni circa il suo amico G._______ e i di lui geni tori, attivisti politici. Tuttavia, vista la totale mancanza di informazioni del ricorrente a tal proposito, mal si comprende l'asserito accanimento – sarebbe stato interrogato centinaia di volte – che le autorità avrebbero nei suoi confronti. Sia come sia, proprio perché l'interessato, incensurato, oltre ad essere assolutamente estraneo alle vicende politiche di terzi, non è accusato di nulla, non ha ragione di temere alcunché in patria, dove, a sua tutela, potrebbe senz'altro rivolgersi alle associazioni di difesa dei diritti dell'uomo. Il fatto che si sia rivolto ad un legale, ma che questi gli abbia detto semplicemente, in mancanza di prove, di rassegnarsi appare totalmente inverosimile. Ancor più lo è il fatto che dopo i successivi episodi, egli non abbia più riferito nulla all'avvocato. Egli, pertanto, dopo tutti questi anni di pretesi soprusi, non ha fatto nulla per tutelarsi, non si è mai nemmeno informato circa i suoi diritti procedurali e non ha mai nemmeno tentato di chiedere gli atti procedurali. Ciò appare alquanto illogico e comunque non si può escludere Pagina 7
D-4533/2010 che il ricorrente avrebbe potuto ottenere la debita protezione anche in patria se solo si fosse indirizzato presso le istituzioni preposte. A ciò aggiungasi che il ricorrente si è contraddetto su alcuni punti del racconto, come ad esempio sulla data della primo interrogatorio da parte della polizia, dichiarando inizialmente che si sarebbe trattato del (...) (cfr. verbale di audizione del 30 dicembre 2009, pag. 7) ed in sede di seconda audizione dicendo che si trattava del mese di (...) del (...) (cfr. verbale di audizione del 25 gennaio 2010, pag. 4). Inoltre, in relazione alla sua fuga interna verso il villaggio natale, egli ha dapprima riferito di esservisi trasferito in primavera del (...) (cfr. verbale di audizione del 30 dicembre 2009, pag. 7), mentre in un secondo tempo ha affermato di aver raggiunto la località nel mese di (...) del (...) (cfr. verbale di audizione del 25 gennaio 2010, pag. 7). Oltretutto, una volta giuntovi, egli ha riferito di essere stato portato via da sette militi, i quali lo avrebbero condotto presso un posto militare a C._______ (cfr. verbale di audizione del 30 dicembre 2009, pagg. 6 e 8). Tuttavia, nel corso della seconda audizione in riferimento allo stesso sequestro il ricorrente ha dichiarato di essere stato portato in questura della gendarmeria del villaggio natio (cfr. verbale di audizione del 25 gennaio 2010, pag. 8). 5.2 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza e la natura illogica delle dichiarazioni rilasciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. 5.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che il ricorrente avrebbe quantomeno potuto tentare difendersi dal comportamento improprio delle forze dell'ordine rivolgendosi alle tante associazioni per la tutela dei diritti umani presenti sul territorio turco. In ogni caso avrebbe potuto insistere presso l'avvocato che avrebbe consultato. Ciò, a maggior ragione se si pensa che egli non ha commesso nulla di male né tantomeno si è mai schierato politicamente. A ciò aggiungasi che egli si è recato più di una volta presso l'associazione H._______ ad accompagnare l'amico G._______, senza mai denunciare alcunché per quanto concerne la propria situazione. Emerge quindi che, malgrado le asserite, continue molestie perpetrategli dalla polizia e dai militari, egli ha sempre reagito passivamente senza cercare aiuto in patria, scegliendo piuttosto di espatriare. 5.4 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insor - Pagina 8
D-4533/2010 gente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di ri fugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per Pagina 9
D-4533/2010 la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Pagina 10
D-4533/2010 Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente in Turchia è in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una buona formazione avendo frequentato le scuole fino al liceo. Egli ha pure una discreta esperienza lavorativa avendo operato in qualità di (...) (cfr. verbale di audizione del 30 dicembre 2009, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato la madre, quattro fratelli e quattro sorelle (cfr. verbale di audizione del 30 dicembre 2009, pagg. 3 e 4). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo paese d'origine. Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica- Pagina 11
D-4533/2010 mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente; 10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-4533/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorrente. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] (in copia) - I._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 13