taf_010_i(01) Corte IV D-452/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 gennaio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 gennaio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-452/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 2 dicembre 2009 in Svizzera; i verbali d'audizione del 15 dicembre 2009 e dell'11 gennaio 2010, la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 21 gennaio 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 25 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 26 gennaio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) per fax in data 26 gennaio 2010; gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-452/2010 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere originaria della Mongolia con ultimo domicilio a C._______ dall'infanzia fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009, pag. 1), che l'interessata ha affermato di aver lasciato la Mongolia in data (...) con il patrigno che l'avrebbe portata a D._______, dove sarebbe rimasta tre giorni in un appartamento in cui l'avrebbe accompagnata detto patrigno, per poi recarsi in Ucraina, dove si sarebbe trattenuta dal 26 agosto fino al 28 novembre 2009; che durante la permanenza a D._______ la ricorrente sarebbe stata violentata da due uomini; che detti uomini l'avrebbero condotta in Ucraina, ove sarebbe stata obbligata a prostituirsi; che il 28 novembre 2009 sarebbe fuggita, giungendo in Svizzera il 2 dicembre 2009; che ella dichiara di temere per la sua vita nel caso di un rimpatrio, poiché il patrigno, uomo violento che l'avrebbe maltratta e picchiata per anni, sarebbe il fautore di quanto accadutole (cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre 2009, pagg. 5 e 6 nonché dell'11 gennaio 2009, pagg. 2, 3 e 4), che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero contraddittorie ed illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, in quanto nel suo caso la Mongolia non si sarebbe rivelata affatto un Paese sicuro, segnatamente in quanto il patrigno sarebbe un colonnello di polizia, uomo di grande potere; che ella conferma inoltre che il suo racconto sarebbe sia privo di contraddizioni sia di vaghi dettagli, al contrario, che sia la descrizione dello stupro che quella della Pagina 3
D-452/2010 sua permanenza in Ucraina sarebbero assai dettagliate; che inoltre un rinvio sarebbe per essa inesigibile per i rischi alla sua vita che esso comporterebbe; che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; congiuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3, pag. 247), che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; Pagina 4
D-452/2010 che, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto, che, in particolare, l'insorgente non è riuscita a fornire dettagli in merito alla propria famiglia: non ha saputo né indicare il nome completo del padre biologico, né se questi fosse mai stato effettivamente sposato con sua madre, né spiegare perché ella avrebbe il cognome del patrigno, contraddicendosi affermando in un primo tempo di non aver mai visto il vero padre, nemmeno in fotografia (cfr. verbale d'audizione del 11 gennaio 2009, pag. 4), per poi dichiarare nel ricorso che di lui ricorda il grande naso e di conservare dei vaghi ricordi dei momenti in cui egli la prendeva in braccio e giocava con lei (cfr. ricorso, pag.2); dichiarazioni queste fra loro molto discordanti, soprattutto alla luce del fatto che la ricorrente fa valere una difficile situazione famigliare dovuta al patrigno; che ella ha poi dichiarato in un primo tempo di non ricordare quando il patrigno l'avrebbe picchiata l'ultima volta, mentre, sollecitata a definire un lasso di tempo più o meno lungo, ella avrebbe dichiarato di ritenere che fosse accaduto nel maggio 2009 (cfr. verbale d'audizione del 11 gennaio 2009, pag. 6); che le allegazioni al proposito contenute nel ricorso non convincono, essendovi infatti molta differenza tra non ricordare il giorno preciso e non ricordare assolutamente il periodo concreto; che riguardo alle dichiarazioni inerenti allo stupro questa istanza condivide l'opinione dell'UFM, in quanto il racconto risulta essere stereotipato e vago, deviato spesso su altri dettagli quali l'appartamento o il suo successivo trasporto verso l'Ucraina (cfr. verbale d'audizione del 11 gennaio 2009, pag. 8); che il suo racconto sul soggiorno in Ucraina risulta anch'esso lacunoso, in particolare riguardo alla prima dichiarazione secondo la quale l'insorgente avrebbe trascorso due mesi in detto Paese per poi correggersi e dichiarare che i mesi erano in realtà tre (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009 pag. 6); che orbene, se la ricorrente davvero avesse subito uno stupro e pochi giorni dopo fosse stata obbligata a prostituirsi per una durata di tre mesi, è contro ogni logica esperienza che essa, dopo una così terribile esperienza, che lei stessa definisce come una vita in prigione (cfr. ricorso, pag. 4), si sia potuta confondere in questo modo; che, infine, le allegazioni secondo le quali un rinvio della ricorrente verso il suo Paese met- Pagina 5
D-452/2010 terebbero in pericolo la sua vita poiché il patrigno, per nascondere gli abusi verso la ricorrente, la ucciderebbe, non è stata resa verosimile, ed in particolare non v'è motivo di ritenere che essa non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a- Pagina 6
D-452/2010 silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente; vista la giovane età e la formazione scolastica di livello superiore; che, infine, ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, si può partire dal presupposto che l'insorgente disponga in patria di una rete sociale, ovvero sua madre e verosimilmente altre persone, ossia amici, considerato il fatto che la ricorrente abbia trascorso tutta la sua vita a C._______, che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, Pagina 7
D-452/2010 che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-452/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La presente sentenza è indirizzata: - alla ricorrente, tramite il E (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, E (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - F Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9