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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2010 D-451/2010

28. Januar 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,939 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-451/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 gennaio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 gennaio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-451/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 7 dicembre 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato dell'8 e 21 gennaio 2010, la decisione dell'UFM del 21 gennaio 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 25 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, Pagina 2

D-451/2010 che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia (...) e di essere nato e vissuto fino al 2009 a B._______, che egli ha allegato di avere lasciato il suo villaggio nel (...) e di avere raggiunto in nave C._______, dove avrebbe trascorso un periodo (interrotto da un soggiorno di una settimana a D._______) di un mese e mezzo, prima di spostarsi a E._______e poi in Svizzera, che l'interessato ha affermato di avere preso un treno a E._______ a destinazione di F._______; che da lì egli avrebbe raggiunto, sempre in treno, G._______, dove si sarebbe consegnato alle autorità, le quali gli avrebbero indicato di recarsi al Centro di registrazione e procedura (CRP) di Chiasso, che il ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti d'identità e di avere subito un unico controllo in H._______; che egli ha allegato di avere lasciato il suo Paese, rispettivamente il porto di C._______, nascosto sotto un camion; che egli non ha fornito indicazioni precise né circa il nome della nave con cui sarebbe arrivato in I._______, né in merito al carico da essa trasportata; che, per quel che riguarda i suoi documenti d'identità, egli ha affermato di avere lasciato in Algeria la sua carta d'identità e di non avere mai pensato a come si sarebbe identificato davanti alle autorità svizzere, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, Pagina 3

D-451/2010 che, nella decisione del 21 gennaio 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio suscettibile di identificarlo e, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che egli ha dichiarato, ripetendo quanto già addotto in sede di audizione, di avere telefonato alla madre ad L._______, ma che ella non sarebbe in grado di inviargli la carta d'identità perchè anziana e perchè poco pratica di tali faccende, che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere espatriato perchè la mancanza di un lavoro e quindi di condizioni di vita dignitose metterebbe a repentaglio la sua vita; che, in aggiunta, la situazione attuale in Algeria sarebbe disastrosa, perchè il Paese sarebbe governato da un regime che non rispetta i diritti fondamentali della persona, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si Pagina 4

D-451/2010 applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato la sua carta d'identità presso il suo domicilio, senza pensare di prenderla con sé, rispettivamente senza mai porsi la domanda di come si sarebbe identificato davanti alle autorità (cfr. verbale di audizione I [di seguito verbale I] pag. 4); che in merito al viaggio in nave intrapreso fino a C._______ egli ha fornito risposte vaghe e stereotipate, ad esempio per quel che riguarda la data esatta dell'espatrio, il nome ed il carico della nave (cfr. ibidem pagg. 6-7); che lo stesso dicasi per l'allegato soggiorno in H._______ e la data d'arrivo a F._______ e, successivamente, a Chiasso (cfr. ibidem pag. 6), che le indicazioni dell'insorgente in merito ai suoi documenti, al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano vaghe e non corroborate da elementi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo – come il ricorrente sostiene di avere fatto – costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, Pagina 5

D-451/2010 che in sede di seconda audizione e quindi due settimane dopo l'audizione sui fatti in cui egli è venuto a conoscenza degli obblighi elencati nel promemoria di colore arancione consegnatoli all'arrivo al CRP (cfr. ibidem pag. 5), l'insorgente ha dichiarato di non essere stato in grado di presentare alcun documento in quanto la madre, da lui interpellata a tale fine, sarebbe anziana e non pratica di tali faccende, rispettivamente, non in grado di recarsi in centro-città per spedirgli i documenti (cfr. verbale di audizione 2 del 21 gennaio 2010 [di seguito verbale II] pag. 2/D4-8); che tale giustificazione mal si sposa con le allegazioni del ricorrente secondo cui a B._______ vivrebbero, oltre che la madre, pure una sorella, un fratello ed una zia paterna (cfr. verbale I pag. 3 e verbale II pagg. 2-3/D-9-15), ai quali si sarebbe potuto rivolgere, tantopiù che egli stesso ha ammesso il buon funzionamento del servizio postale in tale città (cfr. verbale II pag. 2/D8), che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui la mancata consegna di un documento sarebbe dovuta non ad una mancanza di volontà, bensì ad un'oggettiva impossibilità (cfr. ricorso pag. 2); che egli ha avuto due settimane di tempo per, per lo meno, adoperarsi maggiormente al fine di adempiere al suo obbligo di collaborare, ad esempio contattando il fratello o la sorella allo stesso domicilio (e quindi allo stesso numero di telefono) della madre; che, come emerge dagli atti, egli, dopo la seconda audizione, è invece rimasto completamente inattivo, ragione per cui non si può logicamente parlare, come egli pretenderebbe di fare, di una situazione di "oggettiva impossibilità", che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, Pagina 6

D-451/2010 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che, per quel che riguarda i motivi a monte del suo espatrio, il ricorrente ha allegato di essere venuto in Svizzera con l'intento di trovare un lavoro e di vivere degnamente (cfr. verbale I pag. 5 e verbale II pag. 3/D20), rispettivamente che egli non sarebbe venuto in Svizzera, se in Algeria avesse trovato lavoro (cfr. verbale II pag. 4/D24), che tali motivi appaiono palesemente irrilevanti, ritenuto che la povertà e la difficoltà a trovare un impiego non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale Pagina 7

D-451/2010 impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Algeria – che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio Pagina 8

D-451/2010 nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha frequentato le scuole elementari e medie, ha svolto un apprendistato come (...) (cfr. verbale I pag. 2); che egli, inoltre, può beneficiare in Patria di una rete socio-familiare, potendo, come minimo, fare riferimento alla madre, ad una sorella e ad un fratello maggiorenni e a due zii (cfr. ibidem 3 e verbale II pagg. 2-3/D10-13), che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici; che, infatti, egli si sè recato dal dentista per un semplice, benchè forte, mal di denti (cfr. A/14) e che servizi dentistici, se necessari al caso, sono disponibili in Algeria, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, Pagina 9

D-451/2010 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-451/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - alla M._______(in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 11

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