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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2010 D-450/2010

29. Januar 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,246 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Volltext

Corte IV D-450/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 gennaio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______ Guinea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 gennaio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-450/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 23 ottobre 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 30 ottobre 2009 e del 25 gennaio 2010, la decisione dell'UFM del 25 gennaio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso del 25 gennaio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 26 gennaio 2010), gli atti dell'UFM trasmessi per fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 26 gennaio 2010, gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione del- Pagina 2

D-450/2010 l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino guineano di etnia mandingo, nato nel villaggio di C._______, nella regione di D._______, dove avrebbe vissuto dalla nascita fino ad agosto 2009 (cfr. verbale d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 2), che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine ad agosto, oppure settembre 2009 per il timore di essere ucciso dai militari di E._______; che, infatti, un giovedì si sarebbe deciso durante una riunione svolta nel suo villaggio di manifestare contro il regime di E._______; che il giorno seguente tale manifestazione sarebbe stata bloccata dai militari di E._______ mentre si stava dirigendo verso D._______; che due o tre giorni ovvero una settimana dopo, un venerdì, oppure a novembre 2009, i militari sarebbero venuti al suo villaggio ed avrebbero aperto il fuoco alle ore 6 del mattino; che allorquando avesse sentito uno o più spari, sarebbe scappato dal villaggio (cfr. verbali d'audizione del 30 ottobre 2009 pagg. 5 e 6 nonché del 25 gennaio 2010, pagg. 3, 4, 5, 6 e 7), che il richiedente si sarebbe recato all'inizio di agosto 2009 in auto a F._______(Senegal), da dove avrebbe preso un treno per G._______ (Mali); che, in seguito, un passatore di nome H._______ gli avrebbe procurato un passaporto maliano con le sue generalità ed un visto per Pagina 3

D-450/2010 l'Italia valido per una o due settimane nonché il biglietto d'aereo; che avrebbe poi preso un aereo - di una compagnia aerea a lui sconosciuta - con cui avrebbe raggiunto l'Italia all'aeroporto di I._______ verso la fine di agosto; che avrebbe continuato il suo viaggio recandosi in treno a J._______, per poi spostarsi a K._______ dove avrebbe soggiornato e lavorato in nero presso un autolavaggio per due mesi; che, infine, in data 23 o 28 ottobre 2009 sarebbe giunto a L._______ in treno (cfr. verbali d'audizione del 30 ottobre 2009, pagg. 6, 7 e 8 nonché del 25 gennaio 2010, pagg. 3 e 4), che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Guinea siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non possedere un documento d'identità e di non sapere come procurarsene uno; che sarebbe dovuto fuggire dal suo Paese a causa della disastrosa situazione di guerra in loco; che dall'agosto 2009, allorquando sarebbero venuti i militari nel suo villaggio per rispondere ad una manifestazione di protesta contro il ritorno di E._______, non vi sarebbe più stata pace; che, inoltre, le contraddizioni rilevate dall'UFM non sarebbero tali da rendere la sua esposizione dei fatti tanto poco credibile da giustificare una procedura così frettolosa che la decisione gli sarebbe stata consegnata subito dopo la fine della seconda audizione; che, peraltro, avrebbe avuto l'impressione che coloro che l'interrogavano durante le audizioni, non avessero capito le sue risposte; che, in tale ambito, ha puntualizzato che l'esercito sarebbe arrivato al suo villaggio ad agosto 2009 e non a novembre; che, per di più, ha affermato di avere spiegato abbastanza bene il sud- Pagina 4

D-450/2010 detto episodio; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'allontanamento verso la Guinea a causa della situazione attuale in loco, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di ben tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non essere mai stato in possesso né di un passaporto, né di una carta d'identità e di non sapere come procurarseli (cfr. verbali d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 4 e ricorso, pag. 2); che, inoltre, ha allegato di non aver avuto bisogno di un documento d'identità nel suo villaggio Pagina 5

D-450/2010 (cfr. verbale d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 4); che, peraltro, ha dichiarato che un passaporto costerebbe molto, ovvero EUR 30.- (cfr. ibidem); che tale allegazione non può essere considerata versomile, in quanto avrebbe, a suo dire, ricevuto EUR 2500.- da suo padre per il viaggio e quindi avrebbe facilmente potuto permettersi un investimento di soli EUR 30.- (cfr. verbale d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 6); che, per di più, sono palesemente incredibili le allegazioni dell'autore del gravame secondo cui abbia ottenuto un visto turistico dall'Ambasciata d'Italia in Mali per un passaporto maliano falsificato, ritenuto che dagli atti di causa si evince che un tale visto non gli è mai stato emesso dalle autorità italiane (cfr. atto A 13/1); che le precedenti dichiarazioni non rappresentano motivi scusabili, che, oltre a ciò, il ricorrente si è contraddetto sulla data d'espatrio, allegando di essere espatriato ad agosto, oppure a settembre 2009 (cfr. verbali d'audizione del 30 ottobre 2009 pag. 6 e del 25 gennaio 2010, pag. 3); che, inoltre, risulta improbabile che egli abbia passato i controlli aeroportuali in Mali senza aver dovuto esibire il passaporto nonché il fatto che non sia stato in grado di indicare né con quale compagnia aerea avrebbe viaggiato, né le data in cui avrebbe avuto il volo (cfr. verbale d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 7), che è altrettanto inverosimile il fatto che egli abbia varcato il confine Schengen con un passaporto falsificato senza che le autorità italiane se ne sarebbero accorti durante il controllo effettuato all'aeroporto di I._______ e gli avrebbero oltretutto timbrato tale documento (cfr. ibidem), che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso, pag. 2), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, Pagina 6

D-450/2010 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti, che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Guinea per il timore di essere ucciso dai militari del regime di E._______, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, in particolare, non ha saputo datare precisamente l'incursione dei militari nel suo villaggio, malgrado ciò sia stata la ragione del suo espatrio, dichiarando che si sarebbe svolta due o tre giorni, ovvero una settimana dopo la manifestazione, un venerdì, o invece a novembre 2009 (cfr. verbali d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 6 e del 25 gennaio 2010, pagg. 5 e 6); che tale evento non poteva essere accaduto di certo a novembre 2009 visto che l'insorgente era già entrato in Svizzera in data 23 ottobre 2009 (cfr. verbale d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 8); che, in tale ambito, non lo soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui gli auditori non avrebbero capito le sue risposte e segnatamente la data in cui i militari sarebbero giunti al suo villaggio, ovvero ad agosto 2009 anziché a novembre 2009, in quanto egli ha Pagina 7

D-450/2010 avuto l'occasione di esigere delle correzioni del verbale d'audizione prima di firmarlo; che, inoltre, ha dichiarato in occasione della seconda audizione del 25 gennaio 2010, che sarebbero passati tre mesi da tale avvenimento confermando in tal modo ulteriormente l'impossibilità temporale del suo racconto (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 5); che, in aggiunta si è contraddetto sul numero di spari che avrebbe sentito, affermando nella prima audizione di averne sentito vari, mentre nella seconda si è limitato ad uno (cfr. verbali d'audizione del 30 ottobre 2009, pag. 5 e del 25 gennaio 2010, pag. 7); che risulta assurdo che egli sia fuggito senza neppure controllare se effettivamente erano i militari ad aver sparato i colpi d'arma da fuoco (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 7); che, oltre a ciò, è altrettanto illogico che egli sia scappato da solo senza i suoi famigliari - i quali abitavano nello stesso villaggio - come anche il fatto che non si sia interessato di chiedere alcunché in merito al succitato avvenimento allorquando avrebbe telefonato alla sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 8), che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 8

D-450/2010 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Guinea possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile, che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Guinea non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale guardiano di cavalli; che, inoltre, dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente i suoi genitori, due fratelli, una sorella due zii ed una zia su cui contare per reinserirsi nella società; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, Pagina 9

D-450/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-450/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Commissione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - M._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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