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Bundesverwaltungsgericht 17.11.2023 D-4403/2021

17. November 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,188 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 9 settembre 2021

Volltext

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Corte IV D-4403/2021

Sentenza d e l 1 7 novembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Walter Lang, Chrystel Tornare Villanueva, cancelliere Luca Rossi.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Patrizia Testori, Caritas Schweiz, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 9 settembre 2021 / N (…).

D-4403/2021 Pagina 2

Fatti: A. A.a. A._______, cittadino afgano di etnia hazara, nato il (…) a B._______, è arrivato in Svizzera il 1° luglio 2021 depositando, il medesimo giorno, una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 1-12). A.b. Sentito sui motivi d’asilo, l’interessato ha riferito che già da alcuni anni, prima della sua partenza, era in corso una faida famigliare relativa a questioni ereditarie. In tale contesto, in occasione di uno dei ricorrenti diverbi, suo zio paterno avrebbe sparato e ucciso un cugino, fuggendo poi in Indonesia senza più dare sue notizie. Qualche tempo dopo i genitori dell’interessato sarebbero morti in un incidente d’auto. Circa tre mesi dopo, un amico del padre sarebbe venuto a visitare l’interessato, che con il fratellino si era nel frattempo trasferito a C._______ nella casa di D._______ ereditata dal padre, avvisandolo di un imminente pericolo e lasciando intendere che all’origine dell’incidente dei genitori vi fosse un atto di rappresaglia per le gesta dello zio paterno. Senza rivelare maggiori dettagli riguardo alla morte dei genitori, ma promettendo di occuparsi di suo fratellino, l’amico del padre lo avrebbe quindi convinto a lasciare il Paese, aiutandolo ad espatriare illegalmente verso l’Iran nel 2017. Nel giugno del 2017, appena giunto in Turchia, l’interessato avrebbe conosciuto E._______, anch’essa migrante afgana, madre di una figlia nata nel 2005, con la quale ha iniziato alcuni mesi dopo a convivere e dalla quale nel 2019 ha avuto il figlio F._______. Nell’agosto del 2019, prima della nascita di quest’ultimo, la coppia si è trasferita in Grecia per poi giungere in Svizzera nell’ambito di una procedura Dublin IN (cfr. atti SEM n. 6-12, 36/10, 37/10). A.c. A suffragio delle proprie affermazioni l’interessato ha prodotto la propria Taskara (documento di identità afghano), nonché una serie di documenti emanati, in parte, da enti afgani, in parte, da enti turchi, di cui si dirà se del caso nei considerandi in diritto (atto SEM n. 57/3). B. B.a. La SEM, con decisione del 9 settembre 2021, ha respinto la domanda d'asilo dell’interessato, non ritenendo che le sue dichiarazioni soddisfacessero le condizioni di verosimiglianza, e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendolo tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 73/8).

D-4403/2021 Pagina 3 B.b. Con decisione del 9 settembre 2021, la SEM ha per contro accolto la domanda d’asilo della compagna del richiedente, E._______ e in via derivata, ex art. 51 cpv. 1 LAsi, anche al figlio della coppia, F._______, nato il (…) dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. 74/4). C. C.a. Con ricorso del 4 ottobre 2021 l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) contro la summenzionata decisione della SEM chiedendone l’annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e l’ammissione al beneficio dell’asilo ex art. 51 cpv. 1 LAsi, in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il complemento istruttorio e una corretta valutazione della possibilità d’inclusione del ricorrente nella qualità di rifugiata della compagna E._______ e la concessione dell’asilo per le famiglie ex art. 51 cpv. 1 LAsi. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e l’ammissione al gratuito patrocinio. Ha infine protestato tasse e spese (doc. TAF 1). C.b. Con decisione incidentale del 23 agosto 2023 questo Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio e invitato il ricorrente a prendere posizione riguardo alla propria residenza (doc. TAF 6). C.c. Con osservazioni del 7 settembre 2023 il ricorrente ha dato seguito alla richiesta del TAF (doc. TAF 7). C.d. Il 25 settembre 2023 l'autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al ricorso, chiedendone il rigetto (doc. TAF 9). C.e. Le specifiche allegazioni e gli argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,

D-4403/2021 Pagina 4 RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA pronunciate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1. Con il ricorso possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 3.2. Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1. Nella decisione impugnata la SEM ha innanzitutto ritenuto che il richiedente – a suo dire bersaglio di una vendetta ideata dallo zio paterno di suo padre che avrebbe causato l’accidentale scomparsa dei suoi genitori – non abbia reso verosimile di essersi trovato in pericolo di vita, prima dell'espatrio dal suo Paese d'origine. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate, l’autorità inferiore ha infatti rilevato che l’interessato e il fratellino per circa tre mesi dopo la morte dei genitori, hanno continuato a vivere nella stessa abitazione in cui viveva lo zio paterno di suo padre e la sua famiglia, senza incorrere in particolari problemi e senza che gli fosse accaduto nulla di particolare. Neppure nella casa di D._______ in cui insieme al fratellino avrebbe vissuto per due o tre mesi, è stato constatato che il richiedente avesse avuto problemi di sorta, nonostante la relativamente breve distanza

D-4403/2021 Pagina 5 dalla precedente abitazione. La SEM ha inoltre constatato che, a seguito del trasferimento nella nuova casa, avvenuto non per un timore suo, ma per dei disturbi che avrebbe subito il fratellino quando si trovava in cortile, il richiedente non ha più rivisto né sentito i famigliari con cui suo padre aveva avuto dei contrasti. L’autorità inferiore ha per altro ritenuto che, il fatto di essere espatriato seguendo il consiglio di un amico del padre, inficia fortemente la tesi secondo cui sia il ricorrente sia effettivamente bersaglio di una vendetta. Da ultimo la SEM ha ritenuto che i mezzi di prova prodotti a suffragio delle allegazioni, sono inadatti a rendere verosimile che il richiedente sia oggetto di una vendetta di sangue progettata dallo zio paterno del proprio padre. Prendendo atto che il richiedente è in una relazione amorosa con una donna sposata da cui ha avuto un figlio nel 2019, l’autorità inferiore ha inoltre escluso – non essendo per altro neppure stato fatto valere dal richiedente – che qualcuno, in particolare autorità statali e non, fossero a conoscenza nel suo Paese d’origine di tale circostanza, ciò che conseguentemente esclude un fondato timore di persecuzione in caso di ritorno in Afghanistan. In definitiva la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interessato non soddisfano né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi né le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi. 4.2. In sede ricorsuale, rilevando come l’autorità inferiore non abbia mai messo in dubbio la relazione con la signora E._______, ma che anzi abbia trattato le procedure congiuntamente con il medesimo numero N (…), l’insorgente ha contestato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Osservando che in corso di istruttoria la SEM avesse dato l’impressione di voler trattare il suo caso come un procedimento d’asilo delle famiglie, il ricorrente lamenta che nella decisione querelata non sia stata esaminata la possibilità di estendere anche a lui la qualità di rifugiato, statuto di cui beneficia la partner e il figlio comune, ritenendo quindi adempiute le condizioni poste dall’art. 51 LAsi. L’interessato non contesta per contro la valutazione della SEM riguardo alla inverosimiglianza e alla pertinenza dei motivi d’asilo da lui riferiti. 5. Nell’evenienza concreta, ritenuta l'ammissione provvisoria del ricorrente in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell'allontanamento, e non

D-4403/2021 Pagina 6 avendo il medesimo contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il mancato riconoscimento della sua qualità di rifugiato e il respingimento della sua domanda d'asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 6. 6.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.4. 6.4.1. Nella fattispecie, occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente non siano sufficientemente motivate, circostanza per altro neppure contestata da quest’ultimo. Gli eventi addotti, risultano infatti essere su più punti essenziali poco concreti, dettagliati e circostanziati, di modo che effettivamente non pare siano stati personalmente vissuti. Su tutti il fatto che, nonostante il ricorrente pretenda di essere bersaglio della vendetta dello zio paterno di suo padre, quest’ultimo lo abbia lasciato vivere indisturbato per almeno tre mesi nella stessa abitazione in cui lui viveva insieme alla sua famiglia (cfr. atti SEM n. 44/12 [di seguito: verbale 1], D37 e D39, pag. 9-10). Il trasferimento a D._______, infatti non è riconducibile a minacce o particolari atti persecutori nei suoi confronti, ma parrebbe dovuto soltanto ai disturbi subiti dal fratellino da parte di altri

D-4403/2021 Pagina 7 bambini quando questi si trovava in cortile (cfr. verbale 1, D7, pag. 5, D39, pag. 10). Dopo il trasferimento, il ricorrente non riferisce di alcuna persecuzione, ma anzi dice di non avere più avuto notizie dei parenti, nonostante la nuova abitazione distasse solo un’ora e mezza di bus (cfr. verbale 1, D7, pag. 5, D34-35, pag. 9). A ben vedere, il ricorrente non riesce a fornire alcun elemento a supporto della tesi secondo cui una vendetta sarebbe in atto contro di lui, né tantomeno del fatto che i suoi genitori ne siano stati vittime. Su tale aspetto egli si limita a dire di aver creduto all’amico di suo padre, che tuttavia non ha né raccontato il motivo per cui ritenesse che egli fosse in pericolo, né perché considerasse di origine dolosa l’incidente in cui sono morti i genitori (cfr. verbale 1, D42-45, pag. 10). Invitato a fornire chiarimenti, l’interessato asserisce che essendo stato in passato un jihadista, lo zio paterno di suo padre certamente “aveva le mani dentro a questa storia” (cfr. verbale 1, D46, pag. 10), senza tuttavia sostanziare maggiormente la propria deduzione. A questo Tribunale appare inoltre poco ragionevole il comportamento del ricorrente, che pur non avendo avuto alcun particolare problema nei sei mesi successivi alla morte dei genitori, né avendo più contatti con i parenti, avendo addirittura cambiato nome (cfr. verbale 1, D34-35, pag. 9), si è lasciato convincere dall’amico di suo padre – senza porre domande e senza ottenere spiegazioni – a lasciare definitivamente il Paese (cfr. verbale 1, D7-8, pag. 5, D51-53, pag. 11). Non pare infine per nulla coerente con la tesi della vendetta, il fatto che solo il ricorrente fosse in pericolo e che dovesse emigrare, ma non il fratellino che è invece rimasto in Afghanistan, nella casa di D._______ con l’amico del padre e la sua famiglia (cfr. verbale 1, D7-8, pag. 5) dove tutt’oggi ancora vive (cfr. verbale 1, D741, pag. 10). 6.4.2. Senza approfondire ulteriormente la questione della verosimiglianza, aspetto per altro neppure contestato, a titolo abbondanziale si concorda con la SEM anche sul fatto che le circostanze illustrate dal ricorrente, neppure permetterebbero di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo. Nel contesto afgano la giurisprudenza riconosce alcune categorie di persone particolarmente esposte al pericolo di subire persecuzioni (sentenze del TAF D-780/2017 del 13 giugno 2018, consid. 5.5; D-3846/2017 del 19 marzo 2018, consid. 3.3). Dal racconto del ricorrente non risulta tuttavia che egli abbia mai fatto parte di milizie filo-governative, né che abbia in altro modo avuto un ruolo attivo nell’amministrazione precedente all’instaurazione dell’Emirato islamico da parte dei Talebani. Neppure emerge dalle sue dichiarazioni alcun elemento che permetta di giustificare un fondato

D-4403/2021 Pagina 8 timore di quest’ultimo di essere esposto in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità a seri pregiudizi per il solo fatto di essere di etnia hazara. Si rammenta per altro che tra la persecuzione subita e l’espatrio deve, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L’esistenza del timore di persecuzione dev’essere esaminata al momento dell’espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2). Nell’evenienza concreta, al di fuori delle dichiarazioni dell’amico del padre, il ricorrente non ha saputo oggettivare i motivi che lo hanno indotto a maturare un fondato timore di subire degli atti di rappresaglia. Atti di vendetta che per altro neppure sono mai stati perpetrati sul fratellino che ha continuato a vivere in Afghanistan. In definitiva, le vicende descritte e la faida famigliare che parrebbe aver determinato l’espatrio del ricorrente, risultano essere legate a motivi prettamente locali e privati, non pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. 6.5. Sotto questo aspetto la decisione impugnata è pertanto meritevole di conferma. 7. Vista la contestazione sollevata in sede di ricorso, secondo cui la SEM ha violato l’art. 51 cpv. 1 LAsi, resta quindi da esaminare la questione relativa all’inclusione del ricorrente nella qualità di rifugiata della compagna. 7.1. Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari. 7.2. 7.2.1. A titolo preliminare occorre constatare che il ricorrente è giunto in Svizzera il 1° luglio 2021 accompagnato dalla compagna, E._______, con la quale ha riferito di essere sposato religiosamente da circa quattro anni (cfr. verbale dell’8 luglio 2021, atto SEM n. 37/10). 7.2.2. Dall’istruttoria è emerso che E._______, cittadina afghana, di etnia hazara, è nata il 10 gennaio 1982 e cresciuta in Iran senza essere mai stata in Afghanistan. All’età di 22 anni è stata data in sposa a un uomo, con il quale ha vissuto a Qom e da questa unione nel 2005 è nata la figlia G._______ (atto SEM n. 59/1). Avendo lasciato definitivamente l’Iran con

D-4403/2021 Pagina 9 la figlia, contro la volontà del marito, ed avendo avuto nel 2019 un figlio da un altro uomo conosciuto in Turchia (ossia il ricorrente), quest’ultima s’è vista riconoscere il (…) settembre 2021 la qualità di rifugiata (atto SEM n. 74/4). 7.3. 7.3.1. A fronte delle circostanze suesposte la SEM avrebbe dovuto valutare se il ricorrente, la cui domanda d’asilo a titolo originario è stata respinta, in quanto compagno di una rifugiata, avrebbe potuto avere diritto all'asilo familiare ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi. 7.3.2. A tal proposito, preso atto che gli interessati non erano formalmente sposati, l’autorità inferiore avrebbe dovuto determinare se il ricorrente e E._______ formassero effettivamente un’unione duratura simile a quella coniugale (art. 1a let. e OAsi 1), valutando i suoi legami familiari con la rifugiata riconosciuta originariamente in Svizzera e l'effettività del loro rapporto. Nel caso fossero state soddisfatte le condizioni per il riconoscimento del diritto all'asilo familiare, la SEM avrebbe dovuto valutare e, se del caso, dimostrare l’esistenza di “circostanze particolari” suscettibili di paralizzare o d’impedire l’insorgere di tale diritto (cfr. DTAF 2015/40, consid. 3.4.4.3; DTAF 2020 VI/6 consid. 5 e riferimenti ivi citati). 7.3.3. Tali accertamenti e tali valutazioni non sono stati tuttavia condotti dall’amministrazione, nonostante le procedure d’asilo del ricorrente e di E._______ siano state rubricate sotto il medesimo numero di riferimento e nonostante queste abbiano seguìto le stesse fasi in parallelo, compreso il momento dell’emanazione delle rispettive decisioni sulla domanda d’asilo. 7.4. 7.4.1. È pertanto a giusto titolo che il ricorrente lamenta nel proprio gravame un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente determinanti e, di principio, l’incarto andrebbe rinviato all’autorità inferiore al fine di completare l’istruttoria ed emanare una nuova decisione sul diritto di asilo. 7.4.2. Nell’evenienza concreta si può tuttavia soprassedere al suddetto rinvio, poiché a fronte delle mutate circostanze di cui questo Tribunale è venuto a conoscenza, confermate dallo stesso ricorrente, le condizioni per poter ottenere la protezione derivata in base a quanto disposto dall’art. 51 LAsi, non sono manifestamente più adempiute. Sulla base delle informazioni registrate nel del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), risulta che dal (…) marzo 2023 il ricorrente

D-4403/2021 Pagina 10 è domiciliato a H._______, in (…), mentre E._______ dal (…) gennaio 2022 vive a I._______ in (…). Invitato a prendere posizione su tale circostanza, il ricorrente stesso ha riconosciuto la fine della relazione con la propria compagna (doc. TAF 7). 7.4.3. A tal proposito occorre rammentare, da un lato, che il legislatore ha voluto restringere l'ambito dei beneficiari dell'asilo familiare alle persone esplicitamente menzionate nell'art. 51 cpv. 1 LAsi. Per tutti gli altri membri della famiglia (compresi gli ascendenti di un rifugiato ancora minorenne), il ricongiungimento familiare è regolato unicamente in virtù della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) e non del regime speciale della LAsi. L'art. 51 LAsi non può quindi essere interpretato in modo estensivo per includere gli ascendenti di un rifugiato minorenne. Una tale interpretazione sarebbe contraria alla chiara intenzione del legislatore (cfr. DTAF 2020 VI/7 consid. 2; 2015/29 consid. 4.2.3; sentenza del TAF D- 4163/2018 consid. 6 e riferimenti ivi citati). D’altro lato è bene precisare che il principio della non trasmissibilità della qualità di rifugiato a titolo derivato – di cui attualmente beneficia il figlio del ricorrente – non consente al ricorrente di potersi prevalere in alcun modo del diritto all’asilo famigliare (cfr. JICRA 2000 no 23 consid. 3b p. 210 e la giurisprudenza ivi citata). 8. Alla luce di quanto esposto sopra, è pertanto a giusto titolo che la SEM ha negato al ricorrente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo sia a titolo originario che derivato. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata, che non viola il diritto federale né è costitutiva di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, va confermata. Di conseguenza il ricorso va respinto. 9. 9.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 23 agosto 2023, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

D-4403/2021 Pagina 11 9.2. 9.2.1. Con la medesima decisione incidentale il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi e nominato l'avv. Patrizia Testori quale patrocinatore d'ufficio. 9.2.2. Poiché la parte ha presentato una nota particolareggiata delle spese, prima della pronuncia della sentenza, la stessa è fissata dal Tribunale sulla base della stessa (art. 14 TS-TAF). In conformità alla prassi del Tribunale, ed in caso di rappresentanza d'ufficio in materia d'asilo, la tariffa oraria è di regola da 200 a 220 franchi per gli avvocati e da 100 a 150 franchi per i rappresentanti professionali che non sono avvocati (art. 12 TS-TAF in relazione con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF); solo le spese necessarie vengono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 9.2.3. Nel caso in parola la nota d’onorario prodotta dalla patrocinatrice, pari a Fr. 4'042.20 (IVA compresa), sulla base di un dispendio orario di 19.3 ore, alla tariffa oraria di Fr. 180.-, oltre disborsi per Fr. 279.15, va adeguata in alcuni punti della stessa come segue (art. 14 TS-TAF). In primo luogo, a fronte del tempo dedicato allo studio della decisione e degli atti (30 min.) il 10 settembre 2021, al colloquio con il mandante (60 min.) il 28 settembre 2021 e alle ricerche giuridiche (60 min.) il 29 ottobre 2021, il tempo esposto per la redazione del ricorso (780 min.) il 1° e il 4 ottobre 2021, appare ampiamente eccessivo. Sulla base delle considerazioni giuridiche esposte, dei fatti referenziati tale posta va pertanto ridotta a 10 ore (ossia 600 min.). In secondo luogo – considerata la puntuale richiesta fatta da questo Tribunale, circoscritta all’attuale domicilio del ricorrente – le poste del 6-7 settembre 2023 riguardanti l’elaborazione del memoriale di replica, per un tempo esposto di 150 minuti, vanno ricondotte a 60 minuti, non essendo il tempo supplementare presentato congruo con un espletamento indispensabile della pratica nell'ambito del gratuito patrocinio. Infine, per la stessa ragione, va inoltre stralciata l’ultima posta del 7 settembre 2023 riguardante l’allestimento della nota d’onorario, in quanto irrilevante ai fini di causa ed essendo sostanzialmente allestita nel solo interesse del patrocinatore. Per il resto la nota prodotta appare corretta e adeguata, sia in termini di tempo che per quanto concerne le spese, di modo che, le ore totali di prestazioni da remunerare sono quantificate in 870 minuti, ossia 14.5 ore, alle quali aggiungere Fr. 279.15 di disborsi. La tariffa oraria di fr. 180.- oltre IVA rientra inoltre nei limiti di cui all'art. 10 cpv. 2 TS-TAF (applicabile su rinvio

D-4403/2021 Pagina 12 dell'art. 12 TS-TAF). Su tali presupposti è fissata un'indennità totale per il patrocinio d’ufficio pari a Fr. 3’111.60 (IVA inclusa), che appare adeguata rispetto agli atti di causa. 10. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4403/2021 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà all'avv. Patrizia Testori un'indennità complessiva di Fr. 3’111.60 a titolo di spese di patrocinio. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Luca Rossi

Data di spedizione:

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