Corte IV D-4394/2007/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 febbraio 2008 Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller, cancelliera Marisa Murray. A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 maggio 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4394/2007 Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 19 aprile 2007. Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 26 aprile, del 4 e del 21 maggio 2007), d'essere stato costretto a lasciare il suo Paese dal governatore B._______. Quest'ultimo, eletto nel [...], gli avrebbe subito tolto il diritto di circolare con il suo minibus sul percorso C._______ perché in precedenza aveva noleggiato il minibus al capo di un partito antagonista. Di fatto, gli sarebbe stato impedito di svolgere la sua attività professionale, che sarebbe stata esercitata su tale tratta. Inoltre, il [...] il D._______ del governatore lo avrebbe picchiato e minacciato di morte. Avrebbe denunciato l'accaduto al posto di polizia di E._______, ma senza risultati. Il [...], sarebbe stato picchiato dal D._______ del governatore e dai suoi amici. Avrebbe quindi denunciato l'accaduto, tuttavia a F._______. Ma dopo due settimane, l'investigatore gli avrebbe comunicato che sarebbe stata persa della documentazione inerente alla sua denuncia, di modo che non sarebbe più stato possibile provare i fatti segnalati. Nel mese di [...], sarebbe stato nuovamente minacciato dal D._______ del governatore e dai suoi amici. Avrebbe allora deciso d'espatriare, ciò che avrebbe fatto il 13 o 14 aprile 2007. B. Il 30 maggio 2007, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso la Georgia. C. Il 27 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via principale, la concessione dell'asilo nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 16 luglio 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità Pagina 2
D-4394/2007 d'esito favorevole (v. decisione incidentale di tale data). Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali. E. Il 31 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 4. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. Pagina 3
D-4394/2007 5. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 6. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome inverosimili le allegazioni determinanti presentate dal ricorrente. Quest'ultimo ha reso dichiarazioni poco dettagliate e non ha saputo fornire indicazioni temporali precise su circostanze di rilievo, quali il giorno in cui avrebbe sporto denuncia a F._______ o quello in cui il D._______ del governatore si sarebbe presentato presso la sua abitazione ([...]). Inoltre, l'insorgente ha reso versioni divergenti sul momento in cui sarebbe stato picchiato il [...] (di pomeriggio o di notte) e su quello in cui sarebbe stato per l'ultima volta al suo domicilio familiare (una settimana o un mese prima dell'espatrio). L'autorità inferiore ha altresì giudicato che non vi sono ostacoli alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, anche in considerazione dell'età, dello stato di salute e dell'esperienza professionale del ricorrente, il quale può contare in patria su una rete sociale (padre, fratello, moglie, figlio e suoceri). 7. Nel gravame, il ricorrente contesta il giudizio d'inverosimiglianza reso dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da lui rese in corso di procedura. In particolare, fa valere di aver raccontato per ben tre volte quanto vissuto e che il fatto di non ricordare perfettamente le date degli avvenimenti non può comportare l'inverosimiglianza dell'insieme del suo racconto. Sostiene che per lui è veramente pericoloso tornare in Georgia perché "può pregiudicare la mia stessa vita". Il rimpatrio sarebbe comunque contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e pure inesigibile. 8. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che Pagina 4
D-4394/2007 quest'ultima risulti secondaria. In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23). 8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali. Peraltro, dall'insieme degli atti di causa non è ravvisabile alcun indizio della volontà, peraltro dell'intero apparato giudiziario georgiano, di mandare esenti da pena un governatore, un di lui D._______ ed i suoi amici per motivi politici anche nell'ipotesi in cui avessero commesso degli atti illeciti contro l'insorgente. In sostanza, non v'è ragione di ritenere, tanto meno sulla base di generiche ed approssimative allegazioni di parte, che le competenti autorità statali georgiane non accorderanno all'insorgente, se del caso e nella misura in cui adeguatamente sollecitate, un'appropriata protezione contro eventuali futuri atti illeciti nei suoi confronti. 8.2 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pagina 5
D-4394/2007 10. Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 11. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 11.1 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio – alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). 11.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. Pagina 6
D-4394/2007 12. Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (art. 83 cpv. 4 LStr). 12.1 Come noto, in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile. 12.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata che lo stesso è giovane ed ha una discreta esperienza professionale. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un suo adeguato reinserimento sociale in Georgia. 12.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di questione. 13. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese Pagina 7
D-4394/2007 ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-4394/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 31 luglio 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: Pagina 9