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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2010 D-4370/2010

23. Juni 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,703 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-4370/2010/gam {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 giugno 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Muriel Beck Kadima cancelliera Vera Riberti; A._______, nata il (…) alias B._______, nata il (…) alias C._______, nata il (…) e D._______, nato il (…), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 giugno 2010 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4370/2010 Visti: le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato il (...) in Svizzera; i verbali d'audizione del 17 maggio 2010 e del 31 maggio 2010; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 14 giugno 2010, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 16 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 17 giugno 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 17 giugno 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla Pagina 2

D-4370/2010 modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, i ricorsi manifestamente fondati o infondati sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, gli interessati (madre e figlio) hanno dichiarato di essere originari della Mongolia, con ultimo domicilio a E._______, e di essere espatriati il mese di aprile 2010 (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti del 17 maggio 2010, pagg. 1 e 2); che, essi hanno asserito di essere stati vittime di minacce, violenze e ricatti da parte della famiglia di un giovane uomo che la ricorrente avrebbe investito e gravemente ferito (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 17 maggio 2010, pagg. 5-8 e verbale d'audizione del signor D._______ del 17 maggio 2010, pagg. 4 e 5); che, in particolare, la ricorrente avrebbe già assunto buona parte dei costi delle cure mediche dell'uomo investito (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 17 maggio 2010, pag. 6); che l'ispettore che, nel mese di gennaio 2010, avrebbe ripreso il caso relativo all'incidente avrebbe accusato la ricorrente di aver investito intenzionalmente l'uomo, che, pertanto, ella avrebbe dovuto versare alla famiglia della vittima un ingente risarcimento o, allora, avrebbe rischiato di essere condannata ad una lunga pena detentiva (cfr. ibidem); che la ricorrente, non disponendo di molto denaro, avrebbe allora dichiarato di essere pronta a scontare una pena detentiva; che, in seguito, il ricorrente, sarebbe stato minacciato e aggredito da dei giovani e da un parente dell'uomo ferito, con conseguente degenza in ospedale di una decina di giorni (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 17 maggio 2010, pagg. 5-8 e Pagina 3

D-4370/2010 verbale d'audizione del signor D._______ del 17 maggio 2010, pagg. 4 e 5); che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, ha ritenuto che le al legazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero contraddittorie, illogiche e lacunose, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, infatti, secondo l'UFM, la ricorrente avrebbe aggiunto fondamentali dichiarazioni unicamente in occasione dell'audizione federale diretta; che ella si sarebbe inoltre contraddetta sul numero di volte che il fratello dell'uomo investito si sarebbe recato al domicilio dei ricorrenti allo scopo di minacciarli e sulle date riguardanti le minacce subite, come pure sulle lesioni diagnosticate al figlio in seguito all'aggressione; che, oltre a ciò, l'UFM ha considerato che i ricorrenti avevano agito in modo contrario ad ogni logica, poiché la ricorrente non avrebbe consultato nessun legale sebbene rischiasse di scontare una lunga pena detentiva e che, malgrado avesse frequenti contatti con la polizia, essa non avrebbe mai sporto denuncia per le percosse e le minacce subite da lei e dal figlio; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, gli insorgenti hanno ribadito la verosimiglianza dei propri motivi d'asilo, in quanto il loro racconto sarebbe privo di contraddizioni e semplicemente più dettagliato in occasione dell'audizione federale rispetto alla prima audizione; che le eventuali incongruenze rimaste sarebbero dovute alla stanchezza causata dalla durata delle audizioni, dallo stress e dalle difficoltà legate ad un audizione con interprete; che, inoltre, i ricorrenti sostengono di non poter ritornare in patria a causa delle minacce, delle violenze e delle vendette dei familiari dell'uomo investito dalla ricorrente; che, in ogni modo, un rinvio sarebbe impossibile, non ragionevolmente esigibile né ammissibile; Pagina 4

D-4370/2010 che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3); che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni Pagina 5

D-4370/2010 decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, in particolare, la ricorrente ha, in un primo tempo, dichiarato un solo avvenimento di minaccia da parte del parente della vittima dell'incidente (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 17 maggio 2010, pagg. 6 e 8), mentre, in seguito, ella ha asserito di essere stata minacciata dallo stesso individuo quattro o cinque volte presso il suo domicilio e pure telefonicamente, ricordandone però unicamente due date (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 31 maggio 2010, pagg. 13 e 14); che, confrontata sulle contraddizioni tra la prima e la seconda audizione, la ricorrente è rimasta confusa e non ha saputo fornire spiegazioni plausibili (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 31 maggio 2010, pagg. 16-18); che, invece, il ricorrente ha dichiarato che il parente dell'uomo investito da sua madre si sarebbe recato presso il loro domicilio in tre occasioni (cf verbale d'audizione del signor D._______ del 31 maggio 2010, pag. 4); che, basti infine rilevare che i ricorrenti in sede di ricorso non si sono espressi in relazione alle contraddizioni rilevate nella decisione impugnata per quanto riguarda i racconti esposti durante la procedura di prima istanza, ma si sono limitati a sostenere che delle eventuali contraddizioni sarebbero dovute ad una situazione di stress, stanchezza e difficoltà relative ad un'audizione con interprete e non hanno pertanto fornito alcuna spiegazione attendibile; che, per di più, la ricorrente non avrebbe denunciato le minacce e violenze subite da lei e dal figlio da parte del parente della vittima dell'incidente (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 31 maggio 2010, pagg. 14-16); che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi; che, per sovrabbondanza, secondo il principio di sussidiarietà della protezione internazionale rispetto a quella nazionale, chi richiede l'asilo è tenuto ad esaurire le possibilità offerte nel proprio Paese Pagina 6

D-4370/2010 contro eventuali persecuzioni, prima di sollecitare l'aiuto di un Paese terzo; che, da un lato, come indicato in precedenza, la ricorrente non avrebbe formalmente denunciato i fatti alla base della sua domanda d'asilo presso l'autorità del suo Paese e, dall'altro lato, non vi sarebbe ragione di ritenere che le autorità mongole, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero ai ricorrenti un'appropriata protezione contro eventuali comportamenti futuri illegittimi da parte di terzi; che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a - Pagina 7

D-4370/2010 silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; infatti la ricorrente è ancora giovane, in buona salute e ha lavorato come sarta indipendente nel suo Paese d'origine fino al momento dell'espatrio; che ella sembra inoltre disporre di una rete sociale, quale ad esempio un fratello e l'amica che l'avrebbe accolta dopo l'aggressione del figlio (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 31 maggio 2010, pag. 6); che il ricorrente, giovane adolescente e anch'egli in buona salute, potrebbe riprendere la scuola in patria dove tutt'ora vivono il padre e l'amica della madre; che gli insorgenti non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato de suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; Pagina 8

D-4370/2010 che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-4370/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti, tramite il Centro di registrazione e di procedura di F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax, per l'incarto N (...) con preghiera di notificare ai ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale) - Migrationsamt Kanton Aargau, Bahnhofstrasse 86/88, 5001 Aarau (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 10

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