Corte IV D-4317/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 giugno 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Blaise Pagan; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 giugno 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4317/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 20 aprile 2010 (di seguito: verbale 1) e del 28 maggio 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 10 giugno 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 14 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto in copia dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 15 giugno 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2
D-4317/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere georgiano, originario di B._______ (Georgia), dove ha vissuto dalla nascita sino al suo epatrio nell'(...) 2009, che, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato, da un lato, per motivi di salute e, dall'altro, perché temerebbe le persone vicine al C._______ del Commissariato militare di B._______ (di seguito: Commissariato), il quale l'avrebbe chiamato ad arruolarsi come riservista nella guerra in Ossezia; che, infatti, l'interessato, veterano della guerra in Abkhazia degli anni novanta, avrebbe ricevuto una convocazione via lettera postale al fine di presentarsi al Commissariato; che, l'interessato non essendosi presentato, il giorno seguente i militari si sarebbero recati al domicilio del medesimo e l'avrebbero condotto al Commissariato per obbligarlo ad arruolarsi; che, a seguito del rifiuto dell'interessato, egli sarebbe stato accusato di essere un traditore della patria, nonché malmenato da diverse persone in uniforme militare, fino ad essere rilasciato in tarda serata; che, durante la settimana successiva, l'interessato sarebbe stato insultato di essere un traditore da dei giovani in divisa militare e picchiato in tre Pagina 3
D-4317/2010 occasioni alla fermata del microbus, mentre lavorava; che, il suo veicolo sarebbe stato incendiato; che, in occasione dell'ultimo pestaggio, l'interessato avrebbe perso conoscenza per alcuni giorni; che, i suoi amici l'avrebbero soccorso, l'avrebbero condotto nella regione di D._______, dove gli avrebbero offerto cure, alloggio, e gli avrebbero dato USD (...).- per espatriare definitivamente dalla Georgia nel (...) 2010, che, da B._______, l'interessato – munito del suo passaporto – avrebbe preso un aereo per E._______ (Bielorussia); che il passatore, a cui avrebbe consegnato il suo documento, non glielo avrebbe più ridato; che da E._______ – dopo una settimana – l'interessato avrebbe proseguito il viaggio in TIR, oltrepassando i controlli grazie ai dodumenti che avrebbe mostrato l'autista, fino a giungere in Svizzera, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 10 giugno 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, innanzitutto, egli ribadisce che la sua carta d'identità sarebbe andata bruciata nell'incendio della sua auto e il suo passaporto glielo avrebbe ritirato il passatore; che egli fa valere di Pagina 4
D-4317/2010 poter fare affidamento solo sui suoi amici in Georgia, che avrebbe contattato telefonicamente per farsi inviare un duplicato della patente, mentre che, i documenti d'identità sarebbero difficilmente ottenibili da terzi; che il ricorrente ritiene che l'UFM avrebbe dovuto attendere i pochi giorni necessari all'arrivo del suo documento; che, inoltre, quanto ai suoi motivi d'asilo, l'insorgente fa valere che il suo racconto dovrebbe essere considerato verosimile, in quanto preciso e privo di contraddizioni rilevanti; che, infatti, gli elementi di inverosimiglianza, invocati dall'UFM, sarebbero semplici incongruenze, dovute ai suoi gravi problemi di salute che inciderebbero sulla sua capacità di ricordare dati e fatti; che, di conseguenza, essendo oggetto di gravi persecuzioni, in considerazione dei suoi problemi con il servizio militare, il suo rientro in Georgia sarebbe pericoloso per la sua vita e la sua incolumità, ragion per cui avrebbe bisogno della protezione della Svizzera; che, infine, egli invoca di essere affetto da gravi problemi di salute, per i quali necessiterebbe di una visita medica approfondita e di cure efficaci, contrariamente a quelle che avrebbe potuto ottenere in Georgia; che, pertanto, a causa di questi problemi, il suo allontanamento sarebbe inesigibile e la decisione dell'UFM non sarebbe sufficientemente motivata, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), Pagina 5
D-4317/2010 che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, preliminarmente, i problemi di salute invocati dal ricorrente in sede di audizione e di ricorso, in particolare l'incapacità di ricordare date, eventi o nomi in relazione all'insieme delle allegazioni rese durante la procedura d'asilo, sono palesemente infondati, ritenuto che non sono corroborati da alcun mezzo di prova; che, di conseguenza, non v'è ragione di credere che essi abbiano potuto influire sulle dichiarazioni rese dal ricorrente, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata, non soccorrono il ricorrente le vaghe e stereotipate allegazioni addote in sede di procedura (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 R4-5 pag. 2) e ribadite in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2) secondo le quali la sua carta d'identità sarebbe andata bruciata con l'incendio della sua auto, mentre che il suo passaporto gli sarebbe stato ritirato dal passatore; che, in particolare, non v'è ragione di credere che il passatore abbia avuto un interesse qualsiasi a ritirare all'insorgente il suo passaporto, allorquando lo stesso era autentico e non si trattava, per contro, di un documento falso che abitualmente i passatori mettono a disposizione e poi ritirano alla fine del viaggio, che, peraltro, non soccorrono nemmeno l'insorgente le asserzioni secondo le quali egli avrebbe contattato i suoi amici per farsi inviare il duplicato della patente e gli sarebbero necessari ancora pochi giorni all'arrivo del suo documento, nonché sarebbe difficile ottenere i suoi documenti d'identità tramite terzi (cfr. ricorso pag. 2 e verbale R4-7 pag. 2), allorquando sono trascorsi ben due mesi dall'inoltro della sua domanda d'asilo e ritenuto che, alla luce delle allegazioni Pagina 6
D-4317/2010 contraddittorie del ricorrente, v'è ragione di ritenere che egli avrebbe potuto disporre dell'aiuto in patria di suoi parenti prossimi, tra cui i suoi figli e suo fratello (cfr. verbale 1 pagg. 3- 4 e verbale 2 R8-13 e R18) per procurarsi sifatti documenti; che, segnatamente, a proposito di suo fratello, egli ha affermato inizialmente che quest'ultimo risiede a B._______ (cfr. verbale 1 pag. 4) per poi dichiarare, invece, che ignora dove si trova (cfr. verbale 2 R13 e 18 pag. 3); che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, inoltre, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcun dettaglio circa le circostanze del viaggio d'espatrio; che, in particolare, egli non ha saputo indicare né la data esatta del suo espatrio, né la durata precisa del viaggio da E._______ in Svizzera, né tantomeno i Paesi da cui sarebbe transitato con il TIR, ad eccezione della Polonia e della Germania, o quelli nei quali sarebbe stato controllato (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 8 e verbale 2 R89 pag. 11); che, per di più, non può corrispondere alla realtà dei fatti che l'interessato abbia viaggiato in aereo munito del suo passaporto, senza mostrarlo ai severi controlli aeroportuali, rispettivamente che abbia attraversato mezza Europa in TIR, attraversando diversi Paesi e entrando nello spazio Schengen, solo grazie ai documenti, che l'autista avrebbe mostrato alle dogane e di cui tra l'altro il ricorrente non ha saputo dare alcuna informazione (cfr. verbale 1 pagg. 4 e 8), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, Pagina 7
D-4317/2010 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che, sostanzialmente, il ricorrente ha fatto valere quali motivi d'asilo, da un lato, i suoi problemi di salute e, dall'altro, le persecuzioni di cui sarebbe oggetto da parte di alcune persone, vicine al Commissario militare che l'avrebbe convocato, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, basti sottolineare che l'insorgente non è stato in grado di collocare nel tempo, in maniera precisa, i fatti addotti, in particolare il momento in cui avrebbe ricevuto la convocazione ad arruolarsi, la quale è l'elemento essenziale del suo racconto, ovvero è all'origine delle sue asserite persecuzioni; che, infatti, inizialmente, egli ha dichiarato di aver ricevuto la convocazione qualche giorno dopo l'inizio della guerra, scoppiata l'8 agosto 2009 (cfr. verbale 1 pagg. 2 Pagina 8
D-4317/2010 e 6); che, solo dopo essere stato reso attento dal collaboratore dell'UFM che la guerra in questione fosse iniziata nel 2008 (cfr. verbale 1 pag. 8), il ricorrente ha collocato i fatti addotti nel 2008 (cfr. verbale 2); che, alla luce di tale grossolana incongruenza proprio sull'elemento essenziale a fondamento della sua domanda d'asilo, v'è ragione di ritenere che l'intero racconto del ricorrente è assolutamente inverosimile e comprova che il ricorrente non ha personalmente vissuto i fatti addotti; che, ad ogni modo, i fatti addotti dal ricorrente, pur risalenti dopo lo scoppio della guerra nel 2008, non avrebbero alcun legame temporale e causale con il suo espatrio avvenuto verosimilmente nell'(...) 2009 o all'(...) 2010, a distanza di più di un anno e ritenuto che già il 12 agosto 2008 è stato proclamato l'armistizio, che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà Pagina 9
D-4317/2010 fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica, nonché ha acquisito dopo la guerra un'esperienza lavorativa decennale in qualità di (...) che possedeva (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, ritenuta la palese inverosimiglianza del suo racconto, v'è ragione di ritenere che egli disponga in Georgia di un'importante rete sociale, tra cui i suoi figli avuti con la sua ex moglie, suo fratello, la donna che l'avrebbe accudito nonché suoi amici che l'avrebbero aiutato ad espatriare (cfr. verbale 1 pagg. 3-4 e 7, nonché verbale 2 R8-18), Pagina 10
D-4317/2010 che infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, come già evidenziato in relazione ai motivi d'asilo invocati dal ricorrente, i problemi medici fatti valere in sede di procedura e di ricorso (cfr. ricorso pag. 3) non sono stati né definiti né corroborati da alcun elemento di prova; che, inoltre, non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui, a fronte di tali presunti problemi, necessiterebbe di una visita medica approfondita o di cure efficaci, ritenuto che – come emerge dalla documentazione medica dell'F._______ (cfr. atto [...]) – il ricorrente avrebbe già usufruito dell'assistenza medica necessaria, ovvero di una visita prevista per il (...), per i sintomi di (...) che egli avrebbe accusato; che, peraltro, a distanza di un mese da tale visita, il ricorrente avrebbe avuto il tempo di procurarsi la documentazione medica utile, se vi fossero stati realmente dei problemi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, Pagina 11
D-4317/2010 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-4317/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13