Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.02.2026 D-4288/2025

16. Februar 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,897 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 maggio 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4288/2025

Sentenza d e l 1 6 febbraio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliere Miroslav Vuckovic.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato dall’MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 maggio 2025.

D-4288/2025 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che il ricorrente ha depositato in Svizzera il (…) 2023, il verbale d’audizione secondo l’art. 29 LAsi (RS 142.31) del 3 novembre 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. (…)-12/13), i mezzi di prova consegnati in corso di procedura, la decisione del 14 maggio 2025, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest’ultima misura, il ricorso del 13 giugno 2025 (data d’entrata: 16 giugno 2025), con cui l'insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e, in via subordinata, l’ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata, chiede il rinvio degli atti all’istanza inferiore per nuovo esame; sul piano procedurale, egli postula la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. artt. 6 e 105 LAsi e 31‒33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. ac nonché 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi,

D-4288/2025 Pagina 3 che, con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che, il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti),

D-4288/2025 Pagina 4 che, il ricorrente, cittadino turco di etnia curda proveniente da C._______, ha sostanzialmente addotto che dal (…) egli avrebbe iniziato a partecipare a varie attività del “Partito Democratico dei Popoli” (in turco Halkların Demokratik Partisi o HDP), tra le quali gli eventi commemorativi per i martiri ed i prigionieri, così come alla distribuzione di brochure durante il periodo elettorale; che, a causa di tali attività egli avrebbe subìto pressioni da parte della polizia la quale lo avrebbe portato più volte in stazione per essere malmenato fisicamente e psicologicamente; che, tra il (…) ed il (…) egli sarebbe stato portato via da casa sua nel cuore della notte e trattenuto per qualche ora dalle autorità prima di essere rilasciato; che, inoltre, egli sarebbe stato seguito da poliziotti in borghese, i quali si trovavano sempre davanti al suo alloggio e nei posti in cui si recava; che, durante l’ultima custodia cautelare egli sarebbe stato avvertito di un arresto prossimo visto l’avvio di un fascicolo nei suoi confronti; che, egli sarebbe in seguito espatriato a causa del timore di subire vessazioni da parte della polizia, che a sostegno della propria domanda, l’interessato ha versato agli atti l’originale della propria carta d’identità (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. ID-001) ed una lettera di referenza di un deputato dell’HDP di D._______ (mdp n. ID-003), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfacessero in modo evidente i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, rinunciando pertanto a procedere ad una valutazione della loro verosimiglianza; che, nello specifico, il fatto che egli abbia svolto attività a favore dell’HDP e che le autorità si siano a lui interessate, non basterebbe per ammettere l’esistenza di un timore fondato di subire una persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che, infatti, il ricorrente non avrebbe precedenti giudiziari in patria e l’asserita pressione esercitata dalla polizia nei suoi confronti non avrebbe condotto all’avvio di alcuna indagine; che, pertanto si potrebbe ammettere unicamente che egli abbia subìto delle vessazioni da parte di alcuni membri della polizia; che, l’asserito avvio di un fascicolo per il reato di aiuto ad un’organizzazione terroristica non si sarebbe mai concretizzato; che, il fatto che la polizia si sarebbe recata due volte a casa sua dopo il suo espatrio, non attesterebbe altresì l’apertura di un’inchiesta nei suoi confronti; che, inoltre, egli non occuperebbe una posizione importante nell’HDP – in quanto semplice membro senza funzione né responsabilità particolari – tale da esporlo a persecuzioni rilevanti ai fini della concessione dell’asilo; che, infine, la lettera di referenza presentata accerterebbe unicamente le attività a cui avrebbe preso parte e

D-4288/2025 Pagina 5 l’esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, nel proprio gravame, il ricorrente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore ribadendo che egli sarebbe membro attivo dell’HDP da diversi anni – sebbene non ricopra posizioni ufficiali di rilievo – e come tale avrebbe partecipato a molti eventi venendo più volte arrestato e detenuto da parte delle autorità; che, tenendo conto delle prove prodotte – non adeguatamente valutate dalla SEM – si potrebbe ammettere l’esistenza di timori oggettivi e soggettivi di subire persecuzioni in caso di ritorno in Turchia, soprattutto alla luce del fatto che vi sarebbe un fascicolo nei suoi confronti con accuse di atti di terrorismo contro lo Stato; che, l’autorità inferiore non avrebbe valutato adeguatamente dette attività politiche né la sua appartenenza a tale partito di opposizione; che, il suo narrato indicherebbe una chiara persecuzione di una certa intensità ad opera di agenti dello Stato turco; che, non vi sarebbero per egli vie di fuga interne, in quanto i suoi persecutori sarebbero presenti sull’intero territorio del Paese; che, la SEM avrebbe dovuto valutare la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente in quanto queste sarebbero fondate, conclusive e plausibili e quindi verosimili; che, eventuali lacune nel suo racconto sarebbero giustificate dalla sua situazione di vittima di violenze durante gli arresti e le detenzioni; che, egli sarebbe infatti stato esposto a trattamenti inumani e degradanti oltre che ad episodi di tortura; che, non procedendo a tale valutazione, l’autorità inferiore avrebbe accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti rilevanti, violato il diritto d’essere sentito del ricorrente ex art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 29 PA, oltre che la massima inquisitoria (art. 12 PA); che, da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente sarebbe inammissibile ed inesigibile, che, in merito alle censure formali sollevate dal ricorrente, da esaminare preliminarmente in quanto suscettibili di condurre all’annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.), non può essere dato seguito alla tesi ricorsuale, dato che le stesse sono di natura manifestamente generale e prive di qualsiasi fondamento; che, infatti l’autorità inferiore ha rilevato in maniera corretta ed esaustiva tutti i fatti rilevanti attenendosi inoltre ai dettami degli artt. 29 Cost. oltre che 12 e 29 PA; che, sarebbe semmai da rimproverare il fare del ricorrente, il quale adduce asserite torture solo nell’atto ricorsuale, in palese violazione con il proprio obbligo di collaborare sancito dall’art. 8 LAsi,

D-4288/2025 Pagina 6 che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore, che, le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda non risultano dirimenti per il giudizio; che, per invalsa giurisprudenza, infatti, l’appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 7.1 [sentenza di riferimento]); che le asserite discriminazioni che il ricorrente avrebbe patito in Turchia in ragione della sua etnia e/o appartenenza politica – segnatamente i controlli a cui sarebbe stato sottoposto con la compagna durante una vacanza nel 2019, i pedinamenti in auto ed appostamenti delle forze dell’ordine, i controlli e le perquisizioni subite a E._______, le incursioni della polizia negli alloggi durante la notte, le richieste di informazioni da parte delle autorità dopo l’espatrio (cfr. atto SEM n. 12) – non sono rilevanti per l’asilo poiché poste lontano nel tempo e/o difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, le asserite minacce di un possibile avvio di un’indagine a suo carico per aiuto ad un’organizzazione terroristica, non si sono mai concretizzate e ciò nonostante siano passati più di due anni dal suo espatrio; che, egli non ha inoltre mai fornito mezzi di prova atti a corroborare quanto da lui affermato a riguardo benché avesse tempo e modo di farlo; che, in particolare, avrebbe potuto fornire qualsivoglia documento attestante l’apertura di indagini a suo carico, evenienza rilevabile facilmente tramite i sistemi elettronici online a disposizione dei cittadini turchi, che, egli è inoltre incensurato e non è attivo politicamente – avrebbe infatti asserito di essere un semplice membro dell’HDP, partito legale in Turchia – avendo dichiarato di aver unicamente preso parte a manifestazioni e distribuito brochure (cfr. atto SEM n. 12, F47 e F48); che, ciò posto, l’insieme delle allegazioni dell’interessato – anche qualora veritiere – non consente di riconoscere l'esistenza di una pressione personale di un'intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia, che, in esito, i motivi addotti dall’interessato non risultano pertanto determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi,

D-4288/2025 Pagina 7 che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4); che, per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 D- 2495/2025 Pagina 9 (Conv. tortura, RS 0.105); che, dal punto di vista dell’esigibilità, il ricorrente è sano, gode di una solida rete familiare in patria ((…)) e dispone di un’istruzione di base, nonché di valide esperienze professionali (cfr. decisione avversata, pag. 5-6; cfr. atto SEM n. 12); che, è quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale; che, da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, essendo l’interessato in possesso di una valida carta d’identità turca (cfr. mdp SEM n. ID-001), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni giuridiche indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA),

D-4288/2025 Pagina 8 che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata in punto all’esecuzione dell’allontanamento (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto,

che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), va inoltre respinta poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole,

che, di conseguenza, va pure respinta l’istanza di concessione del gratuito patrocinio (cfr. art. 102m cpv. 1 LAsi),

che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4288/2025 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, nonché di gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Miroslav Vuckovic

Data di spedizione:

D-4288/2025 Pagina 10 Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto […] (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)

D-4288/2025 — Bundesverwaltungsgericht 16.02.2026 D-4288/2025 — Swissrulings