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Bundesverwaltungsgericht 28.08.2012 D-4285/2012

28. August 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,786 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 agosto 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4285/2012

Sentenza d e l 2 8 agosto 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nato il (…), e il figlio B._______, nato il (…), Serbia, c/o Centro di registrazione e di procedura, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 agosto 2012 / N […].

D-4285/2012 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 4 luglio 2012 in Svizzera; i verbali di audizione del 17 luglio 2012 (di seguito: verbale 1) e del 7 agosto 2012 (di seguito: verbale 2); la decisione del 15 agosto 2012 dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM), notificata ai richiedenti il giorno stesso (cfr. act. A 11/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo degli interessati in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il loro allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 16 agosto 2012 (data del plico raccomandato: 17 agosto 2012; data d'entrata: 20 agosto 2012); l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax il 20 agosto 2012; ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un

D-4285/2012 Pagina 3 interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco e il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, in sede di audizione, i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini serbi di etnia rom, con ultimo domicilio a C._______ (Serbia) e di essere espatriati in quanto sarebbero stati importunati a causa di un debito di 7'000 euro che A._______ non sarebbe riuscito a rimborsare; che in un primo tempo, delle persone con l'aria da mafiosi si sarebbero presentate presso la sua abitazione e lo avrebbero picchiato; che in questa occasione la sua compagna lo avrebbe difeso ferendo uno degli aggressori con un coltello; che a seguito di questo episodio il richiedente e la compagna sarebbero stati arrestati e trattenuti per due giorni; che in seguito, trasferitosi a Belgrado, l'interessato sarebbe stato di nuovo picchiato e la sua compagna violentata; che in caso di rimpatrio, il ricorrente teme che suo figlio B._______ possa essere ucciso da queste persone (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg. e 8 e verbale 2, pagg. 3-8); che inoltre ha accennato a dei disturbi di salute; che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale, con decisione del 6 marzo 2009, ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a e, dall'altro lato, che le

D-4285/2012 Pagina 4 allegazioni in materia d'asilo presentate dai ricorrenti sarebbero inverosimili; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione dei ricorrenti a persecuzioni in caso di rientro in patria; che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso il ricorrente A._______ ritiene che nella decisione dell'autorità inferiore in alcun modo viene preso in considerazione il suo stato di salute di cui l'UFM sarebbe stato al corrente; che in particolare, a sostegno delle sue allegazioni, il ricorrente ha prodotto un certificato medico del Dr. med. Armin Halla dell'Ospedale universitario di Basilea, che attesta che l'interessato è in cura per un problema urologico, il cui trattamento il ricorrente vorrebbe concludere in Svizzera; che in conclusione hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore; che hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c.aa, GICRA 2003 n. 20 consid. 3c, GICRA 2003 n. 19 consid. 3c, GICRA 2003 n. 18);

D-4285/2012 Pagina 5 che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35); che, siccome il Consiglio federale in data 6 marzo 2009 ha effettivamente inserito la Serbia nella lista dei paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che nella fattispecie gli insorgenti non sono riusciti a invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie e non corroborate da alcun elemento; che in particolare, durante l'audizione sulle generalità, l'interessato ha affermato che anche il figlio B._______ sarebbe partito per Belgrado assieme a lui e alla compagnia (cfr. verbale 1, pag. 7); che tuttavia, durante la seconda audizione, egli si è palesemente contraddetto affermando che il bambino sarebbe rimasto dalla madre (cfr. verbale 2, pag. 6); che inoltre, come giustamente osservato dall'autorità inferiore, il ricorrente non è stato in grado di descrivere in modo preciso gli aggressori (cfr. verbale 2, pag. 7); che per giunta, la dichiarazione secondo cui, dopo il rilascio dalla detenzione, le autorità avrebbero vietato al ricorrente di fare ritorno alla sua abitazione, appare alquanto singolare (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3); che per il resto si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione impugnata; che con il suo gravame il ricorrente non contesta quanto rilevato dall'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza del suo racconto; che comunque, a prescindere dall'inverosimiglianza delle allegazioni, questo Tribunale osserva che non sussisterebbero nemmeno elementi di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi; che infatti, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno stato terzo; che infatti tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo di origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di

D-4285/2012 Pagina 6 protezione e se può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18 pagg. 180 segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 segg.); che stando alle dichiarazioni addotte dai richiedenti, essi non si sono mai rivolti alle autorità locali per denunciare i fatti allegati (cfr. verbale 2, pag. 7); che pertanto non si può ritenere che le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerli o che siano state impossibilitate a farlo; che v'è quindi da pensare che i ricorrenti non abbiano intrapreso quanto in loro possibile per far valere i propri diritti presso le autorità competenti; che l'interessato in alcun modo argomenta l'affermazione secondo cui in Serbia avrebbe avuto paura d'inoltrare denuncia (cfr. verbale 2, pag. 7); che in tale contesto non vi è motivo di ritenere che i ricorrenti, in caso di bisogno, non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti; che, inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli insorgenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale;

D-4285/2012 Pagina 7 che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che i ricorrenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è giovane, con una certa scolarizzazione, dispone di esperienze professionali quale musicista e nell'agricoltura, possiede una casa e dispone di una vasta rete sociale in patria (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.); che, vista la breve durata del soggiorno svizzero, per il figlio, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento, ritenuto inoltre che egli è totalmente dipendente dal padre; che il certificato medico del 14 agosto 2012, allegato al ricorso, attesta la presenza di un problema urologico dell'interessato, che ha reso necessaria una sua ospedalizzazione dal 13 al 16 agosto 2012; che l'intervento si è svolto senza complicazioni; che nel corso del mese di settembre 2012 l'interessato dovrà ripresentarsi per un controllo e verrà deciso in merito all'estrazione del catetere ancora presente nel suo corpo; che all'infuori di questa circostanza, gli insorgenti non hanno preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. GICRA 2003 n. 24 e verbale 2, pag. 8); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che v'è d'attendersi che l'UFM avrà premura di tenere conto del decorso del trattamento summenzionato al momento di procedere con l'esecuzione dell'allontanamento;

D-4285/2012 Pagina 8 che per il resto il Tribunale può partire dal presupposto che il richiedente potrà avere accesso alle cure necessarie in patria avendo egli dichiarato di essere in possesso, in Serbia, di un libretto di paziente; che inoltre dalle sue allegazioni risulta che egli abbia già avuto accesso, peraltro di recente, a cure mediche nel suo Paese (cfr. verbale 2, pag. 2); che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

D-4285/2012 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione:

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