Corte IV D-4269/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 agosto 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 24 giugno 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4269/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 31 marzo 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 14 aprile 2009 e del 23 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 24 giugno 2009, notificata all'interessato il 26 giugno 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 2 luglio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la decisione incidentale del 9 luglio 2009 ed il pagamento dell'anticipo spese effettuato il 16 luglio 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2
D-4269/2009 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, nato a C._______ con ultimo domicilio a D._______ fino al 23 marzo 2009, che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 23 marzo 2009, per il timore di essere ucciso da due poliziotti i quali l'avrebbero rapito il 3 giugno 1999 e l'avrebbero poi liberato dietro pagamento di un riscatto di USD 100000.- in data 10 giugno 1999; che in seguito si sarebbe trasferito con la sua famiglia da Gori a Tbilisi; che il 18, oppure 20 marzo 2009 avrebbe incrociato e riconosciuto i predetti poliziotti nei pressi di un parco a Tbilisi; che il 20 o 21 marzo 2009 qualcuno gli avrebbe sparato contro un colpo di pistola da una macchina della polizia senza colpirlo; che l'interessato, in data 23 marzo 2009, munito della propria carta d'identità, avrebbe preso un traghetto da E._______ (Georgia) per recarsi ad F._______ (Ucraina) da dove avrebbe raggiunto in data 31 marzo 2009 la Svizzera nelle vicinanze del centro di registrazione di Chiasso in un TIR, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 24 giugno 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, Pagina 3
D-4269/2009 detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di non avere mai posseduto un passaporto e di aver usato la sua carta d'identità per la prima parte del suo viaggio fino ad Odessa dove l'avrebbe consegnata al passatore; che, di conseguenza, nel suo caso esisterebbero motivi validi per la mancata consegna dei documenti d'identità, in quanto non saprebbe dove si troverebbe la sua carta d'identità; che, inoltre, avrebbe narrato la sua storia in modo consi-stente e dettagliato, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di Pagina 4
D-4269/2009 particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato di avere perso ogni contatto con la Georgia e quindi non gli sarebbe possibile comunicare con la sua famiglia per ottenere un documento di viaggio (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 5 e del 23 aprile pag. 3); che, postagli la domanda sul perché egli non si sarebbe rivolto a qualche servizio o il comune per farsi aiutare a prendere contatto con i suoi familiari, egli ha semplicemente risposto di conoscere solo il numero di suo fratello; che tale risposta non può essere ritenuta accettabile nell'era dell'internet dove un'informazione del genere è facilmente ottenibile usando un motore di ricerca; che, inoltre, non avrebbe pensato a contattare l'Ambasciata georgiana a Berna per farsi rilasciare un qualche documento; che, peraltro, avrebbe potuto contattare i suoi colleghi di lavoro, se fosse stato realmente interessato a procurarsi dei documenti di viaggio, che il ricorrente ha allegato nel corso della procedura di prima istanza di essere espatriato legalmente munito della sua carta d'identità con la quale si sarebbe recato ad F._______ (Ucraina) (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 6 e del 23 aprile 2009 pag. 4); che nella prima audizione ha dichiarato di essere stato controllato mentre, nella seconda audizione lo ha smentito per poi ritornare alla prima versione in sede di ricorso (cfr. ibidem e ricorso pag. 2); che, inoltre, non è concepibile che il ricorrente non abbia controllato la data di scadenza della propria carta d'identità in vista del suo espatrio, che, inoltre, varcare il confine Schengen, non costituisce un'impresa facile ed è inverosimile il fatto di potere superare i controlli delle autorità di immigrazione senza essere in possesso di un documento d'identità, che, inoltre, è rimasto vago per quanto riguarda il viaggio tra l'Ucraina e la Svizzera, dichiarando di non sapere quali Paesi avrebbe attraversato, nonostante egli avrebbe potuto scendere dal TIR per fare i suoi Pagina 5
D-4269/2009 bisogni e quindi aveva l'opportunità di guardarsi attorno e notare almeno qualche scritta di un cartello stradale (cfr. audizione del 23 aprile 2009 pag. 4), che, peraltro, si è contradetto sui costi del viaggio, allegando nella prima audizione che avrebbe costato USD 4000.-, mentre nella seconda USD 3700.- (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 7 e del 23 aprile 2009 pag. 4), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia per il timore di essere ucciso in patria dopo aver rincontrato e riconosciuto due poliziotti che l'avrebbero rapito nel 1999 Pagina 6
D-4269/2009 (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 5 e del 23 aprile 2009 pagg. 7, 8 e 16), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, inoltre, il ricorrente ha dichiarato in un primo momento che i due uomini l'avrebbero torturato per una settimana, per poi allegare che gli avrebbero causato due tagli lungo l'addome soltanto all'inizio del sequestro (cfr. audizione del 23 aprile 2009 pag. 7); che, inoltre, ha asserito che uno dei due uomini gli avrebbe messo dei cerotti e l'avrebbe disinfettato con dell'iodio e di aver così sopravvissuto per una settimana; che, peraltro, dopo la sua liberazione, si sarebbe limitato a farsi disinfettare da un medico amico di sua moglie anziché recarsi in un ospedale, oppure in una struttura adeguata per farsi curare; che, pertanto, tale modo di agire è completamente illogico, in quanto una delle due cicatrici ha una lunghezza di 30 cm ed uno spessore di 2 cm (cfr. ibidem pag. 10); che, inoltre, un medico gli avrebbe senz'altro dato un certificato medico che avrebbe riportato la data dell'intervento, rispettivamente dell'inizio delle cure, il quale avrebbe potuto presentare quale mezzo di prova sia in Georgia contro i due uomini, sia in Svizzera nella presente procedura d'asilo, che, in simile evenienza, risulta altrettanto illogico che egli abbia buttato la foto scattatagli dopo la tortura e trasmessa alla famiglia per ottenere il riscatto chiesto (cfr. ibidem), che, inoltre, l'autore del gravame ha dichiarato nella prima audizione di aver denunciato il rapimento alla polizia di C._______, mentre nella seconda audizione egli ha smentito tutto, allegando di non aver sporto denuncia per il timore che succedesse qualcosa a sua moglie e a suo figlio (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 5 e del 23 aprile 2009 pag. 11), Pagina 7
D-4269/2009 che, peraltro, non risulta verosimile che il ricorrente non sappia come suo fratello e sua moglie abbiano fatto a procurare USD 100000.- per il riscatto (cfr. audizione del 23 aprile 2009 pagg. 10 e 11), in quanto almeno dopo la sua liberazione ed in vista di un rimborso doveva capire da dove veniva il prestito, siccome sua moglie in qualità di casalinga certamente non sarebbe stata in grado di restituire tale somma ed il creditore si sarebbe sicuramente fatto notare prima o poi, che, in aggiunta, egli si è contraddetto sulle date della sua storia, allegando nella prima audizione che il 20 marzo 2009 avrebbe rincontrato i due uomini i quali gli avrebbero sparato il giorno successivo, mentre nella seconda audizione ha datato i due avvenimenti in data 18, rispettivamente 20 marzo 2009 (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 5 e del 23 aprile 2009 pagg. 7 e 8), che, inoltre, in sede di ricorso, l'autore del gravame non s'è espresso circa le contraddizioni rilevate dall'UFM, che, peraltro, il motivo fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero il tentato omicidio di una persona da parte di terzi, è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante e non costituisce di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto), che, per di più, l'insorgente non ha neanche denunciato alle autorità del suo Paese quanto accaduto il 20, oppure il 21 marzo 2009, nonostante avrebbe avuto la possibilità di farlo, che, oltre a ciò, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Georgia, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, Pagina 8
D-4269/2009 che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), Pagina 9
D-4269/2009 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una certa formazione scolastica ed ha un'esperienza professionale quale perito elettronico (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 2 e del 23 aprile pag. 5); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente disponga in Patria di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia vive ancora in loco (cfr. audizione del 14 aprile pag. 3); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle Pagina 10
D-4269/2009 tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 16 luglio 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-4269/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 16 luglio 2009, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12