Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-425/2015
Sentenza d e l 2 3 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Walter Lang, cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), Siria, patrocinato dall'avv. Bernhard Jüsi, Advokatur Kanonengasse, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 16 dicembre 2014 / N (…).
D-425/2015 Pagina 2
Fatti: A. A._______, cittadino siriano di religione sunnita e di etnia curda, è nato in Giordania dove avrebbe vissuto per un paio d'anni prima di recarsi congiuntamente ai suoi genitori siriani ad al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) nell'omonima provincia. In questa città avrebbe vissuto fino al suo espatrio avvenuto il 10 ottobre 2011, ad eccezione di alcuni periodi passati in Libano per motivi di studio. Dal Libano avrebbe preso un volo per B._______ (Turchia) e dappoi, attraversando Grecia ed Italia, è giunto su suolo elvetico il 7 giugno 2012. Il medesimo giorno ha depositato la domanda d'asilo in oggetto (cfr. verbale di audizione del 20 giugno 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 7 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto oppositore del governo e sostenitore della causa curda. Egli sarebbe membro di un partito curdo ed avrebbe partecipato alle manifestazioni contro il regime. Durante una di queste sarebbe stato fotografato dagli agenti di sicurezza. Inoltre avendo ottenuto il grado di sergente avrebbe avuto il timore di essere chiamato alle armi quale riservista. Sarebbe quindi espatriato per il timore di subire delle persecuzioni in quanto oppositore e per evitare di essere arruolato (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale di audizione del 15 agosto 2014 [di seguito: verbale 2], pagg. 10 seg.). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti: – un attestato di studi; – l'attestato di studi universitari; – una ricevuta che attesta la consegna della carta militare; – il libretto militare; – la carta d'identità siriana rilasciata il (…); – la licenza di condurre rilasciata il (…); – una copia della carta militare; – un diploma scolastico.
D-425/2015 Pagina 3 B. Con decisione del 16 dicembre 2014, notificata all'interessato in data 18 dicembre 2014 (cfr. atto A18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ammettendolo provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. In data 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 gennaio 2015), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare, la concessione di un congruo termine per completare i motivi giusta l'art. 53 PA e l'acquisizione agli atti dell'incarto della sua compagna C._______ (N […]). Nel merito, ha concluso all'annullamento dei punti 1-3 del dispositivo, al riconoscimento della qualità di rifugiato come pure alla concessione dell'asilo ed, in via subordinata, alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Altresì, il ricorrente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria come pure di gratuito patrocinio, con protestate spese e ripetibili. A sostegno del gravame, egli ha prodotto i seguenti documenti: – la procura del 16 gennaio 2015 al suo patrocinatore (all. 1); – una copia della decisione impugnata (all. 2); – una copia del titolo di soggiorno svizzero di C._______ (all. 3); – quattro documenti redatti in lingua straniera relativi alla domanda d'asilo depositata dall'insorgente presso l'ACNUR in Libano tra il 2008 e il 2009 (all. 4); – un ricorso non recante data redatto in lingua straniera contro la decisione negativa dell'ACNUR (all. 5); – una copia di una lettera del 18 agosto 2014 indirizzata alla SEM e redatta dalla Zürcher Beratungsstelle concernente il ricorrente (all. 6). D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 27 gennaio 2015, ha invitato il ricorrente ad inoltrare la traduzione dell'all. 5, a completare il ricorso e ad inoltrare l'attestazione di indigenza entro 7 giorni dalla notificazione della
D-425/2015 Pagina 4 decisione incidentale. Il 4 febbraio 2015 l'insorgente ha inoltrato il completamento del ricorso, allegando la traduzione richiesta come pure l'attestazione di indigenza. E. In data 13 febbraio 2015 il Tribunale ha concesso al ricorrente l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, come pure il gratuito patrocinio, nominando il suo rappresentante in qualità di patrocinatore d'ufficio. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso un esemplare del ricorso e del complemento dei motivi come pure le copie dei relativi allegati alla SEM e l'ha invitata ad inoltrare una risposta entro il 2 marzo 2015. F. L'autorità inferiore, con risposta del 27 febbraio 2015, ha indicato che il ricorso non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo atto a giustificare una modifica della sua posizione, rinviando per il resto ai considerandi della decisione impugnata. G. Con replica del 18 marzo 2015 il ricorrente ha informato il Tribunale della nascita del figlio e degli sviluppi della procedura preparatoria in vista del matrimonio con la compagna ed ha trasmesso i seguenti allegati: – una copia della lettera del 5 marzo 2015 dell'Ufficio dello stato civile di D._______; – delle copie di documenti dello stato civile concernenti il ricorrente. H. Con duplica del 7 aprile 2015, trasmessa al ricorrente per conoscenza, la SEM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. I. Con scritto del 6 novembre 2015 l'insorgente ha informato il Tribunale di avere sposato C._______ – cittadina straniera con asilo in Svizzera e residente nel cantone D._______ – e di avere presentato alla SEM una richiesta di cambiamento di cantone e di inclusione nella qualità di rifugiato della moglie.
D-425/2015 Pagina 5 J. Con decisione del 18 gennaio 2016 la SEM ha accolto l'istanza di cambiamento di cantone, autorizzando il richiedente a risiedere nel cantone D._______ congiuntamente alla moglie. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM (ora SEM) rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, per il che la presente sentenza è redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
D-425/2015 Pagina 6 rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 16 dicembre 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato come irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'UFM ha sottolineato che il nesso causale tra la persecuzione e la fuga del richiedente difetterebbe, essendo egli espatriato solo due anni dopo essere stato arrestato per aver bruciato la bandiera siriana nel marzo del 2009. Oltracciò l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo sarebbe caratterizzata dall'assenza di timore fondato di essere esposto in futuro a persecuzioni. Nonostante l'interessato abbia indicato di essere espatriato per paura di essere incarcerato a causa della sua partecipazione a una manifestazione dell'ottobre 2013 (recte: 2011), non vi sarebbero elementi concreti in grado di giustificare la paura di essere identificato ed arrestato. Parimenti, circa il timore di essere chiamato alle armi quale riservista, una futura convocazione non potrebbe essere considerata determinante non avendo l'interessato avuto alcun contatto con le autorità siriane. Infine, l'appartenenza all'etnia curda non sarebbe rilevante, da sola, ai sensi dell'asilo giacché il richiedente apparterrebbe alla "categoria" di curdi privilegiati, possedenti la nazionalità siriana, e non si potrebbe dunque ritenere in generale la sussistenza di repressioni da parte dello Stato che rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in Siria. L'UFM di conseguenza, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.
D-425/2015 Pagina 7 5.2 Con ricorso ed il successivo complemento dei motivi, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo. In primo luogo, il nesso causale tra l'arresto e la fuga sarebbe dato giacché l'insorgente avrebbe dovuto restare in Siria contro la sua volontà: a fine aprile 2009, appena rilasciato da due mesi di prigionia, egli avrebbe infatti dovuto svolgere il servizio militare fino al 1° febbraio 2011. Tali punti non sarebbero d'altronde stati ritenuti inverosimili dall'autorità inferiore. Pur ammettendo che l'arresto del 2009 non sia, a lui solo, il motivo scatenante l'espatrio, tale avvenimento avrebbe tuttavia dovuto essere preso in conto nell'apprezzamento dell'insieme dei suoi motivi d'asilo. Il rilascio sarebbe infatti avvenuto grazie all'intervento di un avvocato ed egli sarebbe inoltre sicuramente stato registrato come oppositore, avendo dovuto sottoscrivere una dichiarazione attestante il suo ritiro immediato e futuro dalle attività politiche. Queste circostanze costituirebbero un elemento rilevante della fuga avvenuta soltanto nel 2011. In secondo luogo, l'autorità inferiore non avrebbe neppure contestato la partecipazione dell'insorgente ai funerali di Mashaal Tammo (Mishʿal at- Tammu), noto capo dell'opposizione curda, nell'ottobre del 2011. Il ricorrente avrebbe più volte indicato che i servizi segreti siriani avrebbero fotografato e filmato i partecipanti. Due giorni dopo i funerali e ritenute le vicende precedenti – in particolare l'arresto del 2009 e la registrazione del ricorrente quale oppositore – egli avrebbe dunque avuto un timore fondato di subire delle persecuzioni e sarebbe pertanto espatriato. Il timore sarebbe pure accresciuto dalla sua appartenenza all'etnia curda – etnia già di per sé fortemente discriminata – e dall'uscita illegale dal Paese in un periodo di guerra, essendo egli riservista. Il ricorrente avrebbe dunque grandi probabilità di essere identificato come renitente e di dover subire una pena sproporzionata e ciò anche in assenza di una convocazione. Per di più, le autorità siriane identificherebbero quali oppositori al regime coloro che depositato una domanda d'asilo all'estero. Infine, il ricorrente ritiene che in ogni caso sussisterebbe una persecuzione riflessa poiché l'allora compagna, C._______, avrebbe ottenuto asilo in Svizzera. Non avendo analizzato la sussistenza di una tale persecuzione, l'UFM avrebbe dunque accertato in maniera incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Sulla scorta di tali elementi pertinenti in materia d'asilo, il ricorrente avrebbe quindi il timore fondato di subire delle persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi.
D-425/2015 Pagina 8 5.3 Nell'atto responsivo, la SEM osserva, che il ricorso non conterrebbe alcun nuovo elemento o mezzo di prova suscettibile di modificare il suo punto di vista. Tuttavia, precisa che l'insorgente non avrebbe mai invocato il motivo della sussistenza di una persecuzione riflessa nell'arco della procedura d'asilo. Dipoi, convivendo solo da maggio 2014 – e dunque da meno di un anno – in una relazione stabile analoga al matrimonio, le condizioni per includere l'insorgente nella qualità di rifugiato dell'allora compagna non sarebbero adempiute. Per il resto l'autorità inferiore rinvia ai propri considerandi confermandoli pienamente. 5.4 In sede di replica, l'insorgente contesta l'analisi della SEM circa la persecuzione riflessa. Sussisterebbe per lui il timore fondato di subire persecuzioni anche a causa della relazione con la compagna e futura moglie, al beneficio dell'asilo. I due avrebbero cominciato la procedura di preparazione al matrimonio, ciononostante la stessa potrebbe durare a lungo a causa della difficoltà per gli interessati e soprattutto per la compagna di ottenere i documenti necessari. Il ricorrente richiama inoltre la recente sentenza di principio del Tribunale circa i renitenti e i disertori siriani (cfr. DTAF 2015/3). L'insorgente conclude dunque alla concessione dell'asilo oppure la sospensione del procedimento fino alla conclusione del matrimonio civile. 5.5 In sede di duplica, la SEM indica che conformemente alla DTAF 2015/3 il timore di persecuzioni future per il rifiuto di tornare a servire come riservista non sussisterebbe nella fattispecie dal momento che non vi sarebbe stato alcun contatto tra il ricorrente e le autorità del suo Paese d'origine. Per quanto concerne i documenti relativi alla preparazione del matrimonio la SEM constata come la stessa sarebbe ben lungi dall'essere terminata. Per il resto rinvia ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente. 6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
D-425/2015 Pagina 9 fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7. Nel caso in disamina è necessario analizzare la rilevanza in materia d'asilo della partecipazione dell'insorgente alle manifestazioni di protesta a seguito dell'uccisione di Mishaal Tammo (Mishʿal at-Tammu) ed in occasione dei suoi funerali. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha considerato verosimili i motivi invocati dell'insorgente, tuttavia ha reputato che gli stessi non fossero rilevanti in materia d'asilo. L'insorgente reputa invece di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future in caso di ritorno in Siria. 7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
D-425/2015 Pagina 10 7.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) 7.2.1 Nel caso in disamina, circa l'elemento soggettivo, lo scrivente Tribunale ritiene di non poter condividere l'opinione dell'autorità inferiore secondo cui non vi sarebbe alcun elemento atto a giustificare il timore dell'interessato di essere identificato oppure di essere arrestato per aver partecipato ad una manifestazione nel 2013 (recte: 2011) avendo avuto tutti i partecipanti il volto scoperto. Nella sua analisi l'UFM ha invero omesso di tenere conto della situazione particolare dell'insorgente e segnatamente i seguenti elementi: il fatto che nel 2007 egli sia diventato membro del partito Yekiti per il quale ha poi organizzato delle attività culturali; che dopo il Nawruz del 2007 è stato accusato, a suo dire, a torto, di aver bruciato la bandiera siriana e di appartenere ad un partito illegale; che una volta tornato in Siria nel marzo 2009 è stato arrestato per due mesi e dopo il rilascio ha dovuto firmare una dichiarazione attestante il suo ritiro immediato e futuro dalle attività politiche ed infine che dopo essere stato liberato è stato trasportato direttamente a svolgere il servizio militare (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e punto I della decisione impugnata; verbale 2, pagg. 10-13). Particolare importanza va accordata alla dichiarazione sottoscritta dall'insorgente di non partecipare più ad attività politiche in futuro (cfr. verbale 2, pag. 12), poiché l'interessato ha violato tale impegno partecipando ad ʿAmudah ai funerali di Mishaal Tammo (Mishʿal at-Tammu) – noto oppositore del regime – a viso scoperto e con molti altri sostenitori della causa curda. In tale occasione il ricorrente e gli altri partecipanti sono stati filmati e fotografati da agenti di sicurezza, i quali hanno poi indicato che il materiale raccolto sarebbe stato utilizzato contro di loro (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 11). Si può dunque concludere che il ricorrente, tenuto conto della sua particolare situazione, ovvero la sua partecipazione alle manifestazioni, sommata all'appartenenza all'etnia curda, alla sua adesione al partito Yekiti, alla detenzione di due mesi per attivismo politico, così come alla dichiarazione da lui sottoscritta ed attestante il suo ritiro immediato e futuro dalle attività politiche, permette di concludere che, sul piano soggettivo egli abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future a seguito dell'identificazione quale oppositore politico.
D-425/2015 Pagina 11 7.2.2 Circa l'elemento oggettivo, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del regime. Le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime sono vittima di arresti di massa, torture ed esecuzioni sommarie. Coloro che vengono identificati dalle forze di sicurezza siriane come avversari del regime hanno dunque ragione di temere trattamenti che configurano una persecuzione determinante come motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). Nel caso in disamina, nel corso delle manifestazioni di protesta per l'assassinio di Mishaal Tammo (Mishʿal at-Tammu) nonché in occasione dei successivi funerali a cui il ricorrente ha partecipato – circostanza peraltro non contestata dall'autorità inferiore – le autorità siriane sono effettivamente intervenute con estrema brutalità. Si segnalano invero numerosi feriti ed alcuni morti (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Two dead and numerous injured at demonstrations, 11.10.2011, < http://kurdwatch.org/?aid=2078&z=en >, consultato il 15.03.2017). Inoltre, come allegato dall'interessato le forze di sicurezza siriane hanno filmato e fotografato i partecipanti al fine di utilizzare questo materiale contro di loro ed in particolare al fine di indentificarli (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 11). Sulla scorta di quanto precede, non si può dunque senz'altro escludere che il ricorrente, a causa della sua appartenenza all'etnia curda, della sua appartenenza politica, delle attività svolte in seno alla stessa – aggiunte alla condanna già subita per motivi politici prima del conflitto e alla partecipazione a manifestazioni politiche nonostante il suo impegno verso il regime siriano di non parteciparvi – sia stato identificato o sia perlomeno identificabile da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore al regime. 7.2.3 Di conseguenza, l'insorgente ha il fondato timore di subire seri pregiudizi per dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi vista la brutalità con la quale il regime siriano punisce i suoi oppositori. Infine, nel luogo d'origine del ricorrente, ovvero nei territori controllati dalle autorità curde, non vi è un'alternativa di rifugio interno (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.9).
D-425/2015 Pagina 12 7.3 Visto quanto precede, la questione di sapere se nella fattispecie sono dati gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato al ricorrente per renitenza o diserzione, oppure per una persecuzione riflessa può essere lasciata aperta. 8. Ne discende pertanto che al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale avendo l'autorità inferiore erroneamente respinto la domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Non risultando elementi che giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo giusta l'art. 53 LAsi, il ricorrente è pertanto riconosciuto come rifugiato e allo stesso deve essere concesso l'asilo. Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi). 9. 9.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 13 febbraio 2015. 9.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La nota particolareggiata dell'onorario del patrocinatore d'ufficio inoltrata in data 29 gennaio 2016 si eleva a CHF 3'113.85, IVA inclusa. Il Tribunale ritiene tale somma adeguata (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi). Di conseguenza, il diritto dell'avvocato d'ufficio al pagamento dell'onorario è divenuto privo d'oggetto. 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
D-425/2015 Pagina 13 nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-425/2015 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 16 dicembre 2014 è annullata. 2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l'asilo all'insorgente. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 3'113.85 a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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