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Corte IV D-4167/2022
Sentenza d e l 2 6 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti A._______, nata il (…), Senegal, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 settembre 2022 / N (…).
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Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 3 giugno 2022 (cfr. atto SEM 4/2), il verbale di rilevamento dei dati personali del 15 giugno 2022 (cfr. atto SEM 12/9), il verbale del colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) svoltosi il 1° luglio 2022 (cfr. atto SEM 17/3), la domanda di presa in carico dell’interessata, formulata il 1° luglio 2022 dalla SEM all’attenzione degli omologhi francesi, in applicazione dell’art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, l’accettazione del trasferimento da parte della Francia, avvenuta il 2 settembre 2022, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del 9 settembre 2022, notificata il 12 settembre 2022 (cfr. atto SEM 29/1), mediante la quale detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell’interessata verso la Francia, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica (cfr. atto SEM 30/1), il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 19 agosto 2022, recte 19 settembre 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: 20 settembre 2022), con cui l’insorgente conclude all’accoglimento dell’impugnativa, all’annullamento della decisione impugnata e, secondo il senso, alla restituzione degli atti all’autorità inferiore affinché questa effettui l’esame nazionale della domanda d’asilo; l’ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale la ricorrente domanda la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione
D-4167/2022 Pagina 3 dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza della Francia in virtù dell’art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III, ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, lo stato di salute dell’interessata sarebbe sufficientemente chiaro e non ostativo al suo trasferimento in Francia; che infine, nulla permetterebbe di ritenere che
D-4167/2022 Pagina 4 le autorità di tale Paese non abbiano la volontà o la capacità di proteggerla contro atti delittuosi perpetrati da terzi, che nel proprio ricorso, la ricorrente contesta la competenza francese e chiede che la sua domanda d'asilo venga trattata in Svizzera in applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che a mente dell’insorgente, in Francia risiederebbe un’importante comunità senegalese, della quale farebbero parte anche alcuni individui che l’avrebbero già perseguitata nel Paese d’origine; che non essendone stato saldato il debito, la richiedente ha altresì riferito di temere eventuali vicissitudini con i suoi passatori, che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),
D-4167/2022 Pagina 5 che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che in casu, un confronto con il sistema centrale d’informazione sui visti (CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte della Francia, di un visto Schengen di tipo C emesso in favore dell’interessata per il periodo 9 marzo 2022 - 8 aprile 2022 (cfr. atto SEM 10/1), che sulla base di tali riscontri, il 1° luglio 2022 la SEM ha presentato agli omologhi francesi, entro i termini previsti all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico della ricorrente fondata sull’art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, che dopo aver lasciato decorrere senza risposta il termine di cui all’art. 22 par. 1, le autorità francesi hanno espressamente accettato la richiesta svizzera (cfr. atto SEM 26/2), che di conseguenza la competenza della Francia è di principio data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
D-4167/2022 Pagina 6 che peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è quindi presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che ne discende che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2° frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che la ricorrente non ha dimostrato, né invero ha eccepito, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderla in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che l'insorgente neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del
D-4167/2022 Pagina 7 divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese, che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l’interessata al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che gli asseriti timori che l’interessata nutrirebbe per la propria incolumità non risultano poi ostativi ad un suo trasferimento in Francia; che quest’ultima è infatti uno Stato di diritto, con un'autorità di polizia funzionante disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, che la ricorrente non ha fornito elementi che permettano di ritenere il contrario, che infine, il quadro anamnestico dell’interessata – contraddistinto da una sindrome da disadattamento (ICD-10: F43.2; [cfr. atti SEM 24/2 e 25/2]) – non osta palesemente ad un trasferimento in Francia, Stato che dispone notoriamente di infrastrutture mediche equiparabili a quelle elvetiche, che in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
D-4167/2022 Pagina 8 che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4167/2022 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard