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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2010 D-4162/2010

15. Juni 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,933 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-4162/2010/gam {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 giugno 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Fulvio Haefeli, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______, alias B._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 maggio 2010 / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4162/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in Svizzera; la segnalazione di casi medici del 1° aprile 2010 pervenuto all'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore); i verbali d'audizione del 12 e del 22 aprile 2010; la decisione dell'UFM del 28 maggio 2010, notificata alla richiedente il 3 giugno 2010 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 8 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 9 giugno 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 10 giugno 2010; gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione Pagina 2

D-4162/2010 della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che la decisione impugnata è stata redatta in una lingua che è tra una di quelle ufficiali del cantone di residenza della richiedente, ancorché non quella parlata nel luogo di residenza; che non di meno, da quanto si evince dalle allegazioni ricorsuali ella concretamente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata; che quindi in casu, per eccezione, non si giustifica un rinvio all'autorità inferiore per l'emanazione di una decisione nella lingua ufficiale del luogo di residenza della richiedente; che inoltre, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere originaria della Mongolia con ultimo domicilio a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2010, pag. 1), e di essere espatriata nel (…) per il timore di venire uccisa da un colonnello di polizia; che, infatti, la sera del (...) la ricorrente avrebbe conosciuto in una caffetteria un uomo che si sarebbe offerto di accompagnarla a casa, ma, giunti nei pressi della sua abitazione, egli non si sarebbe fermato, bensì l'avrebbe condotta in periferia e l'avrebbe violentata (cfr. ibidem, pag. 5); che, il giorno seguente, mentre la ricorrente sarebbe stata in procinto di denunciare il proprio stupratore, questo sarebbe entrato nella stanza ove ella stava protocollando la propria denuncia ed ella avrebbe così scoperto che si sarebbe trattato del colonnello di polizia, il quale, vedendola, le avrebbe intimato di tacere, minacciandola di morte (cfr. ibidem); che ella sarebbe dunque fuggita e, impaurita, non avrebbe dato seguito alla propria denuncia (cfr. verbale Pagina 3

D-4162/2010 d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 5); che il (...) la ricorrente sarebbe stata obbligata a salire su di un'automobile da due uomini che l'avrebbero condotta ad un cimitero e picchiata violentemente, ordinandole di non fare nulla contro la polizia, altrimenti l'avrebbero uccisa (cfr. ibi dem, pagg. 6 e 7); che nel (...) ella sarebbe dunque espatriata, recandosi dapprima a D._______, ove due uomini l'avrebbero stuprata due volte, abbandonandola poi nell'appartamento in cui sarebbe accaduto il fatto, fino a quando una terza persona l'avrebbe fatta salire sulla propria automobile, portandola in Svizzera (cfr. ibidem, pagg. 13 e 14); che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente sarebbero contraddittorie, illogiche ed inattendibili, di modo che non emergerebbero dalle carte pro cessuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, infatti, la ricorrente si sarebbe dimostrata incoerente nel proprio racconto in merito al colonnello di polizia, alle gando in un primo tempo che questi avrebbe dovuto ucciderla per non dover finire in prigione, aggiungendo che egli doveva sicuramente temerla poiché ella avrebbe avuto il potere di farlo incarcerare a vita, affermando poi che ella sarebbe stata spaventata ed impotente davanti a lui, non avendo alcun potere per difendersi in Mongolia; che l'UFM ha ritenuto illogico che, se davvero la ricorrente avesse temuto per la propria vita, essa avrebbe atteso dieci mesi dopo lo stupro e sette mesi dopo l'aggressione per espatriare, conto tenuto che tale colonnello sarebbe stato in grado di rintracciarla, conoscendo il di lei indirizzo; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito i propri motivi d'asilo, allegando un estratto del rapporto dell'organizzazione svizzera di aiuto ai rifu giati del febbraio 2007 che attesterebbe che in Mongolia l'88% dei processi per stupro verrebbero rigettati, lasciando gli aggressori impuniti (cfr. ricorso, pag. 3), e sostenendo dunque che non si possa supporre che lo Stato offra la protezione necessaria; che ella ritiene che le proprie dichiarazioni non sarebbero state stereotipate, ma che, dopo aver vissuto eventi del genere, è da ritenersi un normale meccanismo di di - Pagina 4

D-4162/2010 fesa distanziarsi da ciò che lei avrebbe sofferto; che, nel caso di un suo rimpatrio, la sua vita sarebbe in pericolo e dunque un rinvio sarebbe non ragionevolmente esigibile; che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, congiuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di spensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che, peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implichino l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3, pag. 247); che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; Pagina 5

D-4162/2010 che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi ve in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di par te non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, in particolare, la ricorrente ha allegato che il colonnello di polizia che l'avrebbe stuprata avrebbe avuto un grande potere e che per tale motivo ella avrebbe avuto paura di denunciare lo stupro e le percosse subite nell' (...) (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2010, pag. 6); che, durante la seconda audizione, l'insorgente ha ribadito di aver capito che "non potevo fare nulla contro quell'uomo, lui aveva il potere" (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 5) e che, denunciandolo, la polizia avrebbe potuto metterla in una cella e spararle (cfr. ibidem, pag. 7), per poi però dichiarare che "quell'uomo, per proteggersi, deve ammazzarmi, perché la prigione è molto dura da noi. Se lui finisce in prigione, non gli rimane la possibilità, allora mi deve ammazzare" (cfr. ibidem, pag. 9); che queste dichiarazioni già di per sé appaiono illogiche ed in contrasto fra loro; che, peraltro, la ricorrente ha dichiarato di essere stata picchiata violentemente da due sconosciuti nella sera del (...), i quali, secondo lei, avrebbero agito su ordine di tale colonnello, ma che, da allora, ella non avrebbe più avuto proble mi né l'avrebbe più rivisto (cfr. ibidem, pag. 6), espatriando tuttavia solo il (…) (cfr. ibidem, pag. 13); che ella dunque non è riuscita a corroborare alcun nesso temporale tra i fatti vissuti ed il proprio espatrio nel (…), considerando altresì che detti fatti risalirebbero al (...) ed (...), ovvero ad un intervallo rispettivamente di dieci e sette mesi; che ciò ri sulterebbe contrario alla comune esperienza di vita ed alquanto improbabile, poiché se ella avesse davvero temuto per la propria vita non avrebbe atteso un così lungo periodo per fuggire, conto tenuto che detto colonnello avrebbe conosciuto il suo indirizzo, avendola accompagnata fino a casa; che, a tal proposito, è d'uopo osservare che non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dal le persecuzioni allegate, è invece decisivo se al momento dell'espatrio anche sotto un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. Pagina 6

D-4162/2010 8.b, c pag. 20 segg., e GICRA 1998 n. 4 consid. 5.d pag. 27); che un limite temporale prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17. pag. 157 segg.); che, nondimeno, nella letteratura e nella prassi sull'asilo si fa ri ferimento ad un lasso temporale tra i 6 ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2009/51, consid. 4.2.5, WERENFELS, a.a.O., pag. 295; KÄLIN, a.a.O., pag. 128; ACHERMANN/HAUSAMMANN, a.a.O., pag. 107; MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3a. ed., Berna 1999, pag. 76); che l'interessata non ha neppure saputo controbattere a quanto contenuto nella decisione predetta, se non limitandosi a confermare le proprie allegazioni e comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile; che, in conclusione, le allegazioni della ricorrente non sono state rese verosimili; che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi; che, per quanto concerne gli allegati stupri avvenuti in Russia, si rileva che ciò non risulta pertinente in materia d'asilo, in quanto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi; che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Pagina 7

D-4162/2010 Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente; che, vista la giovane età, la formazione scolastica e l'esperienza di sette anni come tecnico alimentare nel campo della macelleria e l'esperienza come sarta (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 3), nonché la presenza della propria figlia e della sorella in Mongolia, si può partire dal presupposto che l'insorgente di sponga in patria di una rete sociale; che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, la segnalazione di casi medici del 1° aprile 2010 è stata ritenuta una bagatella (cfr. agli atti A5/1); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 Pagina 8

D-4162/2010 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-4162/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...), (per corriere interno; in copia) - E._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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