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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2007 D-4129/2007

16. Juli 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,173 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 14 giugno 2007 in materia di non ...

Volltext

Corte IV D-4129/2007 vav/mum/egl {T 0/2} Sentenza del 16 luglio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Walter Lang Cancelliera Marisa Murray A._______, dichiaratosi nato il B._______, Nigeria, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 14 giugno 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 29 maggio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 5 giugno 2007), d'essere stato costretto a far parte del gruppo C._______ nel 2006 e d'aver preso parte numerose volte al furto di petrolio. Sarebbe espatriato siccome ricercato dalle autorità nigeriane. B. Dalle carte processuali emerge che il richiedente ha presentato, per il rilascio di un visto d'entrata in Svizzera, un passaporto dal quale risulta che è nato il D._______. C. Il 14 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 15 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata con conseguente entrata nel merito della domanda d'asilo, e, in via subordinata, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Inoltre, l'interessato ha reso versioni imprecise e discordanti sulla sua biografia e sul percorso scolastico. Da una richiesta per il rilascio di un visto turistico emerge, altresì, che il richiedente ha presentato un passaporto da cui risulta che la sua data di nascita è il D._______, anziché il B._______. L'interessato avendo ormai superato la maggiore età, non v'è motivo di designare una persona di fiducia che difenda i suoi interesse nella proceduta

3 d'asilo ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi. Il ricorrente non ha peraltro addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non ha intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento, benché appaia dagli atti che egli ha ottenuto un passaporto in Nigeria. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, segnatamente quelle sul reclutamento nelle fila degli C._______ (non ricorda neppure il mese in cui ciò sarebbe avvenuto) e sui furti di petrolio (non sa dove li avrebbe effettuati). Infine, l'autorità inferiore ha considerato che per quanto emerge dagli atti di causa non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, il ricorrente contesta che l'esame radiologico sia probante con riferimento alla sua età. Si sarebbero pertanto dovute applicare le norme relative ai minorenni non accompagnati. Sostiene, inoltre, di non avere un documento d'identità e dunque di non potere fare nulla per consegnarne uno alle autorità svizzere. Sulla questione del passaporto rinvia a quanto riferito nell'ambito della procedura di prima istanza. In siffatte circostanze, la decisione dev'essere annullata e l'UFM invitato a effettuare una nuova audizione e pronunciare una decisione nel merito della sua domanda. 5. Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.3.3. pag. 209). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni contro la dichiarata età cronologica di [...] anni e [...] mesi. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Anzi, dalle carte processuali emerge che egli ha presentato, per l'ottenimento di un visto d'entrata in Svizzera, un passaporto da cui risulta la data di nascita del D._______. Su questo punto, le generiche e stereotipate giustificazioni fornite dal ricorrente – che afferma di non avere né chiesto né visto il passaporto presentato per ottenere il visto che gli sarebbe stato procurato da un amico – non convincono. Per sovrabbondanza può ancora essere rilevato che l'insorgente è stato impreciso sulla sua biografia, sulla frequentazione scolastica e sulla situazione familiare. In simili circostanze, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi da parte dell'UFM a causa dell'inverosimiglianza dell'allegata minore età. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per

4 accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni (egli possiede, in effetti, un passaporto), non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 29 maggio 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). 6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto privi di fondamento gli argomenti addotti dal ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 6.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.4 6.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

5 non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 6.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento. 6.4.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che non possano essere curati in patria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. 6.4.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 6.4. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato ed avviso di ricevimento; allegato bollettino di versamento) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a E._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:

D-4129/2007 — Bundesverwaltungsgericht 16.07.2007 D-4129/2007 — Swissrulings