Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.01.2009 D-4128/2007

8. Januar 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,804 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-4128/2007 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 gennaio 2009 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Robert Galliker, Fulvio Haefeli, cancelliere Carlo Monti. A._______, Afghanistan, alias B._______, Afghanistan, alias C._______, Afghanistan ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 giugno 2007 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4128/2007 Fatti: A. Il 15 maggio 2007, l'interessato, afghano di etnia hazara ed originario di Kabul, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, di essere espatriato nel 2006 dall'Afghanistan per il timore di essere costretto a combattere insieme ai talebani nella guerra santa e di diventare un martire. Ciò a causa di un prestito che suo padre avrebbe chiesto ai talebani per l'interessato, il quale non sarebbe più stato in grado di restituire a loro. Sarebbe quindi scappato in Iran, dove avrebbe soggiornato per una settimana. In seguito sarebbe rimasto per quindici giorni in Turchia e per sette mesi in Grecia, dalla quale avrebbe infine raggiunto la Svizzera in un TIR. B. L'8 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 15 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 22 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. Pagina 2

D-4128/2007 E. Il 25 giugno 2007, l'UFM ha presentato la sua risposta al gravame. F. Il 29 giugno 2007, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 16 luglio 2007 per replicare all'UFM. G. Il 16 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro lato, ha ritenuto le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente siccome imprecise, incoerenti e inverosimili. Infatti, l'insorgente non saprebbe chi avrebbe prestato i soldi a suo padre un Pagina 3

D-4128/2007 anno e tre mesi prima o dopo la caduta del regime dei talebani. Inoltre, i soldi sarebbero stati destinati al matrimonio del ricorrente nonché all'apertura di un'attività che l'insorgente non sarebbe riuscito a specificare. Peraltro, i soldi sarebbero serviti per pagare i funerali della suocera e del fratello del ricorrente, entrambi deceduti dopo la concessione del prestito. Per di più, a seconda delle versioni l'insorgente avrebbe allegato che le persone che gli chiedevano la restituzione dei soldi sarebbero venute a cercarlo cinquanta volte circa e che solo una di loro sarebbe sempre stata la stessa, mentre le altre sarebbero cambiate di volta in volta, oppure avrebbe asserito che sarebbero state sempre le stesse persone che lo cercavano. Infine, l'insorgente non sarebbe stato capace di descrivere dettagliatamente nemmeno uno di questi episodi, allegando soltanto che gli avrebbero chiesto di unirsi a loro nella guerra santa. L'autorità inferiore ha infine considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 5. Nel ricorso, l'insorgente allega, in sostanza e per quanto e qui di rilievo, di non essere in grado di chiedere all'organizzazione che gli avrebbe prestato il denaro per il viaggio, di dire alla sua famiglia di spedirgli la carta d'identità, in quanto la stessa organizzazione verrebbe a sapere l'indirizzo del ricorrente nonché quello della sua famiglia e potrebbe vendicarsi. Inoltre, apparirebbe oggettivamente realistico, che al medesimo si possa applicare l'eccezione prevista dall'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi. Infatti, l'UFM non avrebbe chiarito eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento alla luce della situazione a Kabul, anch'essa non affatto tranquilla, visto che l'azione dei talebani si starebbe estendendo sempre più in direzione della città. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per accertare eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento. 6. Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non contiene alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. L'UFM ha pertanto proposto la reiezione del gravame. Pagina 4

D-4128/2007 7. Nella replica, l'insorgente ribadisce la necessità di una decisione di merito rispetto alla complessità della situazione personale dello stesso, minacciato dai talebani e della situazione attuale in Afghanistan. 8. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 8.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). Pagina 5

D-4128/2007 9. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, il ricorrente avrebbe potuto chiedere l'invio della sua carta d'identità alla sua famiglia a Kabul, senza dover coinvolgere l'organizzazione che gli avrebbe prestato il denaro per il viaggio. Avendo sempre abitato fino al suo espatrio dall'Afghanistan con la sua famiglia, il ricorrente avrebbe potuto anche contattarla per iscritto ([...]). Non v'è, dunque, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 10. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, questo Tribunale rileva che l'insorgente non ha saputo indicare la data precisa della concessione del prestito ottenuto dai talebani, ma nel corso della procedura di prima istanza, a seconda delle versioni, ha fornito date di un anno e tre mesi prima, oppure dopo il crollo del regime dei talebani ([...]). Inoltre, il fatto che l'insorgente non è neanche stato in grado di spiegare per quale progetto avrebbe usato il prestito dei talebani, allegando soltanto che gli sarebbe servito per aprire un negozio e che avrebbe deciso in seguito in merito al tipo di merce che avrebbe venduto, non convince affatto questo Tribunale anche alla luce dell'ammontare del prestito di ben USD 15'000.- ([...]). Peraltro, non convince neanche il fatto che il Pagina 6

D-4128/2007 padre del ricorrente, nonostante abbia chiesto il credito ai talebani per l'insorgente, non abbia avuto alcun problema con i talebani e sarebbe rimasto in patria, mentre all'insorgente sarebbe stato chiesto di aderire alla loro causa e di fare il martire. Peraltro, il ricorrente stesso ha asserito in fase di procedura di prima istanza di essere preoccupato per suo figlio che potrebbe essere preso come ostaggio dai talebani per costringerlo a tornare in patria. Visto che il ricorrente si poteva aspettare una reazione del genere, è incomprensibile per quale ragione egli non sarebbe allora espatriato insieme a suo figlio. Infine, questo Tribunale rileva che, alla luce dell'insieme delle asserzioni presentate dal ricorrente, non può essere considerata verosimile la storia relativa al prestito nonché il timore che ne deriva legato ai talebani. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi Pagina 7

D-4128/2007 dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico. In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF ha già avuto modo di precisare che l’esecuzione dell’allontanamento in tale paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative oppure che non sono esposte ad un’instabilità permanente (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 9 consid. 7.8). Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30 consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell’ovest del paese. In particolare, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate, oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano di alcun grave problema medico (cfr. GICRA 2006 n. 9 consid. 7.8). 12.3.1 Nel caso di specie, questo Tribunale considera verosimile che il ricorrente sia un cittadino afghano di etnia hazara e proveniente dalla località di Kabul, sita nella provincia di Kabul dove ha sempre vissuto fin dalla nascita. Al momento del suo espatrio viveva insieme ai suoi genitori, sua sorella, sua moglie e suo figlio in un appartamento preso in affitto ([...]). Inoltre, il ricorrente è giovane, sposato (ma la moglie risiede a Kabul) ed ha una certa esperienza professionale come venditore ambulante. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte Pagina 8

D-4128/2007 circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-4128/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

D-4128/2007 — Bundesverwaltungsgericht 08.01.2009 D-4128/2007 — Swissrulings