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Corte IV D-4081/2025
Sentenza d e l 1 3 marzo 2026 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio) Contessina Theis, Simon Thurnheer; cancelliere Miroslav Vuckovic.
Parti A._______, nato il (…), Pakistan, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 maggio 2025.
D-4081/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il richiedente ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il (…) 2024. Il 6 novembre seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) lo ha interrogato sommariamente sulla sua persona. Il 21 novembre 2024 è stata eseguita una perizia atta ad accertare la sua probabile età, la quale non ha escluso la minore età e la veridicità della data di nascita da lui fornita. Il 20 dicembre 2024 ha avuto luogo un’approfondita audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31). In data 27 dicembre 2024 il suo dossier è stato assegnato alla procedura ampliata ed il 30 dicembre successivo l’interessato è stato attribuito al Cantone B._______.
A.b Il richiedente – cittadino pakistano di etnia pashtun (afridi) – ha riferito di aver lasciato il Pakistan nel (…), su sollecito della madre e dello zio materno, considerato quanto avvenuto a suo padre e la situazione difficile dei pashtun – vittime di vessazioni e soprusi – nella sua regione d’origine. Il padre dell’interessato sarebbe infatti scomparso nel (…) – così come altri 6'500 pashtun – senza che la famiglia abbia più avuto alcuna notizia sulla sua persona. Il richiedente stesso avrebbe assistito a perquisizioni della propria abitazione in giovane età. Per timore che egli potesse seguire la sorte del padre, i suddetti parenti lo hanno aiutato ad espatriare sino a raggiungere la Svizzera.
A.c A sostegno della propria domanda, il richiedente ha versato agli atti un certificato scolastico ed un certificato attestante la sua minore età (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1 e 2).
B. Con decisione del 26 maggio 2025, notificata il 28 maggio seguente, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell’esecuzione.
C. Con ricorso del 5 giugno 2025, l’interessato insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, egli chiede l’ammissione provvisoria data l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Sul piano procedurale, il ricorrente chiede di essere esentato dal pagamento dell’anticipo delle presunte spese
D-4081/2025 Pagina 3 processuali. Al gravame acclude inoltre una chiavetta USB con nuovi mezzi di prova in formato video e fotografico.
D. Con complemento al ricorso datato 26 giugno 2025 (data d’entrata: 14 luglio 2025), il ricorrente ha integrato quanto esposto nel gravame, aggiungendo ulteriori elementi a favore della propria tesi (cfr. atto TAF n. 5).
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Secondo l’art. 33a cpv. 1 e 2 PA – applicabile per rimando degli artt. 6 LAsi e 37 LTAF – il procedimento dinnanzi al Tribunale si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, ma nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (cfr. anche in merito PATRICIA EGLI in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso di specie, nonostante il ricorrente abbia presentato il proprio ricorso in lingua francese, la decisione della SEM è stata redatta in lingua italiana. Pertanto, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
D-4081/2025 Pagina 4 4. 4.1 Nella decisione avversata, la SEM ha ritenuto inverosimili, ai sensi dell’art. 7 LAsi, le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente sui motivi d’asilo. Nello specifico, le allegazioni relative alla scomparsa del padre sarebbero banali e stereotipate ed il pericolo che l’interessato affermerebbe di correre sarebbe una sua mera congettura che non poggerebbe su alcun indizio concreto. Peraltro, il racconto relativo alle perquisizioni presso la sua abitazione risulta privo di elementi personali che ne attestino un’esperienza diretta ed è, per di più, contraddittorio. In aggiunta, sarebbero parimenti inverosimili, poiché vaghe ed inconsistenti, le dichiarazioni secondo le quali egli avrebbe partecipato a delle manifestazioni di protesta a seguito della scomparsa del padre. Da ultimo, egli sarebbe espatriato ben (…) anni dopo l’asserita scomparsa, comprovando di fatto che nulla aveva da temere in Pakistan, dove oltretutto non avrebbe mai avuto problemi né con le autorità né con terzi. Di conseguenza, le sue dichiarazioni non sono state ritenute conformi ai requisiti di verosimiglianza ex art. 7 LAsi e, pertanto, non si è proceduto con un esame ai sensi dell’art. 3 LAsi.
4.2 Nel proprio gravame, il ricorrente ha contestato la decisione avversata in quanto la SEM avrebbe accertato in maniera inesatta ed incompleta i fatti pertinenti, violando il diritto federale. Nello specifico, la situazione di tensione che caratterizzerebbe la sua regione d’origine sarebbe stata confermata nel 2022 dallo United States Institute of Peace, egli sarebbe vittima di persecuzione riflessa – la quale gli causerebbe una pressione psichica reale – ed il suo rinvio lo esporrebbe senz’altro a trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU; pertanto l’allontanamento dalla Svizzera sarebbe inammissibile. In aggiunta, la chiavetta USB inoltrata con il gravame conterrebbe dei video che dimostrerebbero la situazione di guerra che regnerebbe nella sua regione e ciò rafforzerebbe la tesi dell’inammissibilità di un suo eventuale rimpatrio.
Nel complemento al ricorso, l’interessato ha aggiunto innanzitutto che non avrebbe avuto accesso ad un interprete durante la stesura del ricorso. Inoltre, la situazione in Pakistan – in particolare nelle zone abitate dai pashtun – sarebbe sottovalutata poiché il governo centrale censurerebbe quanto vi avviene in realtà. Oltre a ciò, egli sarebbe stato particolarmente attivo sui social media, ove avrebbe condiviso contenuti relativi alla difesa dei diritti umani, alle ingiustizie subite dai pashtun ed alle sparizioni forzate. Per tale attività, avrebbe ricevuto minacce e sarebbe stato costretto a cancellare il suo profilo di Facebook. Infine, il fatto di essere un militante pashtun lo esporrebbe ad una duplice minaccia: il governo centrale lo
D-4081/2025 Pagina 5 considererebbe un separatista e traditore, mentre i gruppi religiosi estremisti lo riterrebbero un nazionalista pashtun.
4.3 4.3.1 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Inoltre, secondo l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
4.3.2 In casu, la scomparsa del padre nel (…), unita alla paura della madre e dello zio materno che potesse accadergli lo stesso, parrebbe costituire il motivo principale della decisione del ricorrente di lasciare il Paese (cfr. atti SEM n. 15, D7.01 e n. 25, D38). A tal riguardo però – come correttamente evidenziato dall’autorità inferiore – sussistono seri dubbi sulla verosimiglianza di quanto esposto dal ricorrente. Difatti, sebbene si tratti del motivo portante d’espatrio, egli non avrebbe alcuna informazione concreta sulla scomparsa del padre, tranne il fatto che sarebbe sparito come altri 6'500 pashtun (cfr. atto SEM n. 25, D40). Il Tribunale ritiene poco plausibile che una persona possa intraprendere un viaggio di tale portata, per di più in giovane età, sulla base di un evento come quello descritto ed in assenza di elementi probatori più concreti su quanto avvenuto nel (…). In particolare, si osserva che il ricorrente non disporrebbe di alcuna certezza né circa l’identità dei presunti rapitori del padre, che egli indica come militari, né riguardo ai motivi che avrebbero determinato tale atto
D-4081/2025 Pagina 6 (cfr. idem, D40-44). A (…) anni di distanza dall’evento, egli non è stato in grado di fornire alcun dettaglio di rilievo che potesse supportare la tesi della veridicità di tale sparizione. Sicché, allo stato attuale, qualora il genitore fosse effettivamente scomparso, non si potrebbe escludere nessuna eventualità: il padre avrebbe potuto essere partito volontariamente o essere stato costretto ad allontanarsi per motivi che esulano da un eventuale intervento delle autorità pakistane o terzi. Neppure la presunta partecipazione del ricorrente alle manifestazioni seguite al rapimento del padre è apparsa essere credibile, poiché il racconto fornito sul punto è risultato estremamente vago, privo di dettagli e di elementi di verosimiglianza (cfr. idem, D74-84). Egli non è stato in grado di fornire nemmeno le date dei cortei e si è in seguito riferito a manifestazioni che hanno avuto luogo dopo che era già espatriato (cfr. idem, D75-76). Un racconto di tale natura, anche tenendo conto dell’età e del limitato livello d’istruzione del ricorrente, non consente di ritenere verosimile la sua effettiva partecipazione alle manifestazioni menzionate. Analogamente, le dichiarazioni concernenti le presunte perquisizioni avvenute durante la sua infanzia appaiono poco attendibili, poiché rese in modo vago, impreciso e talvolta contraddittorio, tanto da risultare, già ad una prima lettura, inverosimili (cfr. idem, D48-60). In un primo momento il ricorrente è parso reticente nel riprendere il tema delle perquisizioni, affermando successivamente che le stesse sarebbero avvenute durante la sua infanzia, ma di non ricordarne i dettagli a causa del tempo trascorso e delle difficoltà del viaggio intrapreso per raggiungere la Svizzera. Peraltro, ammettendo pure che tali perquisizioni siano realmente avvenute, la loro incidenza risulterebbe limitata, considerato il lungo tempo trascorso ed il ridotto numero di episodi riferiti. Sulla scorta di quanto surriferito, il Tribunale ritiene quindi che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfino le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi.
4.3.3 Con riferimento all’eventuale rilevanza ex art. 3 LAsi dei timori che il ricorrente dichiara nutrire per la propria incolumità o una possibile persecuzione riflessa (per la nozione di persecuzione riflessa ed i suoi requisiti cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e DTAF 2007/19 consid. 3.3), questa è da escludersi, dato che lo stesso ha affermato di non essere attivo politicamente e di non aver mai avuto alcun problema di sorta in Pakistan, né con le autorità né con altre persone (cfr. atti SEM n. 15, D7.02; n. 25, D73 e 89-90), e ciò nonostante quanto asseritamente avvenuto al padre e la sua appartenenza etnica. Di conseguenza, si concorda con la SEM nel ritenere che i timori manifestati dal ricorrente rappresentino semplici congetture, non supportate da elementi oggettivi. Inoltre, i mezzi di prova agli atti e quelli forniti successivamente con il gravame, non appaiono
D-4081/2025 Pagina 7 sufficienti a confutare tale valutazione. Le immagini video e fotografiche inoltrate – talvolta inviate anche in duplicato – risultano per lo più prive di data e di indicazione del luogo di ripresa, rendendo incerto il periodo e l’area geografica di riferimento. Non si rileva, pertanto, alcun rischio attuale o futuro che il ricorrente possa essere rapito o maltrattato per motivi etnici, come da lui sostenuto, poiché non emergono elementi del suo passato che facciano presumere tale evenienza, né ragioni per ritenere che ciò possa verificarsi in futuro.
4.3.4 Da ultimo, nulla muta quanto esposto dall’insorgente nel complemento al ricorso. Quanto alla lamentata assenza di un interprete durante la stesura del ricorso, si ricorda al ricorrente che il gravame è stato da lui personalmente sottoscritto e trasmesso al Tribunale, attestando così il proprio consenso in merito al suo contenuto. Per quanto concerne invece le presunte condivisioni sui social media, mai supportate da alcun mezzo di prova, si rileva che tali circostanze non sono mai state precedentemente citate – in chiara violazione con l’obbligo di collaborare previsto dall’art. 8 LAsi – e, comunque, non assumono rilievo nel caso di specie.
4.4 Considerato quanto sopra menzionato, il Tribunale giudica dunque che l’insieme delle allegazioni succitate non può essere ritenuto verosimile ai sensi dell’art. 7 LAsi. In ogni caso, i fatti da lui esposti nemmeno rivestirebbero rilievo tale da giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 3 LAsi.
5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1e2e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
6. 6.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non sia adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
D-4081/2025 Pagina 8 6.2 Secondo l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già esposti, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, nonostante quanto da lui asserito, non vi è alcun elemento che faccia concludere che vi sia per lui un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-2372/2024 del 10 maggio 2024 consid. 10.1). L’esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile.
6.3 6.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
6.3.2 In Pakistan non sussiste attualmente una situazione di violenza generalizzata, di guerra o di guerra civile. La situazione nella regione di origine del ricorrente – provincia di Khyber Pakhtunkhwa – è senz’altro da considerarsi critica. Tuttavia, per invalsa giurisprudenza di questa Corte, l’esecuzione dell’allontanamento verso tale regione permane comunque ragionevolmente esigibile e l’appartenenza del ricorrente all’etnia pashtun non sovverte tale valutazione (cfr. tra le tante le sentenze del TAF E- 6619/2025 del 30 settembre 2025; D-1151/2021 del 28 giugno 2025 consid. 9.3.2; E-3130/2020 del 31 marzo 2025 consid. 7.2.3, con relativi riferimenti).
6.3.3 In casu, il ricorrente è sano (cfr. atti SEM n. 15, D8.02; n. 25, D5), gode di una fitta rete familiare in patria – la madre, il fratello, le sorelle, lo zio materno e diversi cugini (cfr. atti SEM n. 15, D2.01; n. 25, D23 e D31) – e dispone di una valida esperienza professionale in vari ambiti avendo dimostrato di saper provvedere autonomamente al proprio mantenimento (cfr. atti SEM n. 15, D1.17.05; n. 25, D15-19; cfr. anche decisione avversata, pag. 5). È quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale. Per
D-4081/2025 Pagina 9 questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.
6.4 In ultima analisi, non risultano neppure impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente – usando della necessaria diligenza – potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
6.5 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento.
7. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto.
9. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, considerata la situazione dell’interessato – da poco maggiorenne – non appare equo addossargli spese processuali ai sensi dell’art. 6 lett. b TS-TAF. Si rinuncia pertanto a prelevare le spese processuali.
10. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
Data di spedizione:
D-4081/2025 Pagina 11 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata) – SEM, per l'incarto (…) (in copia) – autorità cantonale competente (in copia)