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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2010 D-4071/2006

4. Mai 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·6,883 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23...

Volltext

Corte IV D-4071/2006/ {T 0/2} Sentenza d e l 4 maggio 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Fulvio Haefeli, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Tunisia, B._______, nata il (...), Marocco, C._______, nata il (...), Tunisia, D._______, nato il (...), Tunisia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2005 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4071/2006 Fatti: A. L’interessato, cittadino tunisino originario di E._______, ha presentato una domanda d'asilo il (...). Successivamente, è stato raggiunto in Svizzera dalla futura moglie, B._______, cittadina marocchina, la quale ha depositato a sua volta una domanda d’asilo il (...). Gli interessati si sono uniti in matrimonio il (...). Dalla loro unione è nata la figlia C._______, il (...) e il figlio D._______, il (...). B. Il richiedente l’asilo ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d’audizione del 23 aprile 2001 e del 7 giugno 2001 nonché dell’11 maggio 2004), d’essere espatriato nel (...) a causa di oppressioni politiche ed economiche, non essendogli permesso di lavorare se non per le autorità, rispettivamente, poiché ricercato dalle autorità tunisine principalmente per aver espletato l’attività di passatore tra la Tunisia e la Libia, in particolare per aver aiutato a partire dal (...), in tre occasioni, membri del movimento F._______ - di cui egli sarebbe stato solamente simpatizzante e non membro - a fuggire in Libia. A causa della simpatia per il suddetto movimento e dell'attività di passatore che avrebbe svolto tra il (...) e il (...), l'interessato tra il (...) e il (...), sarebbe stato detenuto per un anno e, dopo la sua scarcerazione, sarebbe stato sottoposto a controllo amministrativo sino a quando non si sarebbe reso illegale. L'interessato sarebbe stato arrestato in tutto (...) volte. Nel (...), mentre si apprestava a varcare il confine tra la Tunisia e la Libia come passatore, unitamente a (...) clandestini, sarebbe stato ferito alla gamba. Sarebbe riuscito a raggiungere la Libia, dove sarebbe stato curato e sarebbe rimasto per (...) mesi. Nel (...), si sarebbe recato a G._______ (Siria), dove – esercitando l'attività di (...) – sarebbe rimasto illegalmente sino al (...), senza mai più tornare in Tunisia. Durante questi anni trascorsi sia in Siria che in Libia, avrebbe mantenuto i contatti con i membri del movimento F._______, che l'avrebbero aiutato quando era rimasto ferito, senza tuttavia svolgere alcuna attività per quest'ultimo. Dalla Siria, l'interessato si sarebbe recato una volta in H._______ per farsi operare e sarebbe poi ritornato. Nel (...), rispettivamente (...), avrebbe deciso di lasciare definitivamente la Siria a causa della situazione economica, in quanto il lavoro scarseggiava e non aveva una dimora, nonché a causa del suo stato di salute e per il timore di essere rinviato in Tunisia. Pagina 2

D-4071/2006 Intenzionato a raggiungere la I._______, sarebbe stato ingannato dal passatore e condotto in Svizzera, dove avrebbe appreso di essere sempre ricercato in Tunisia, a causa della sua attività di passatore. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha depositato, in occasione della prima audizione, un'attestazione del (...) in originale rilasciata dal presidente del movimento F._______ nella quale si confermerebbe la sua attività di oppositore politico e simpatizzante di detto movimento, nonché due lettere del (...), rispettivamente del (...), secondo cui le autorità tunisine continuano a cercarlo e i suoi familiari sono perseguitati e controllati. Infine, ha anche presentato un libro scritto in arabo che descrive la situazione dei prigionieri in Tunisia. La moglie, dal canto suo, ha dichiarato (cfr. verbali d’audizione del 27 maggio 2002 e dell’8 agosto 2002 nonché dell’11 maggio 2004) di essere espatriata al fine di contrarre matrimonio in Svizzera con il suo futuro marito, conosciuto tre mesi prima al telefono. Su consiglio dello stesso, ella ha presentato a sua volta una domanda d’asilo. C. Con scritto del 12 agosto 2002, sono stati esibiti diversi documenti medici, in particolare la segnalazione del (...) del caso medico relativo all'interessato per il tramite del Centro d'accoglienza della Croce rossa di J._______, la lettera del (...) degli specialisti di (...) dell'K._______ nonché la lettera del (...) di L._______ all'attenzione del medico curante dell'interessato, il risultato del (...) della scintigrafia ossea e infine il rapporto del (...) del Pronto soccorso dell'K._______. D. Il 24 luglio 2004, i ricorrenti hanno presentato la copia, con la relativa traduzione in francese, della dichiarazione giurata resa dal fratello dell'interessata che attesta la perdita del di lei pasaporto all'interno del territorio nazionale. E. Con decisione del 23 marzo 2005 (notificata agli interessati il giorno seguente; cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nello stesso tempo l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 25 aprile 2005, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Pagina 3

D-4071/2006 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la succitata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti di causa all'UFM per un nuovo esame e la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno del loro ricorso, gli insorgenti hanno presentato un rapporto medico del (...), relativo a disturbi fisici e psichici di cui soffrirebbe il ricorrente. G. La CRA, con decisione incidentale dell'11 maggio 2005, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Il giorno successivo, la CRA ha altresì invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, segnalando che l'UFM non appare aver esaminato un eventuale adempimento, da parte degli insorgenti, alle condizioni di un caso di rigore personale grave. H. Con osservazioni del 15 giugno 2005, l'autorità inferiore ha confermato, come sollevato dalla CRA, che la decisione in questione non poteva crescere in giudicato prima dello scadere del termine ricorsuale. Ad ogni modo, secondo l'UFM, l'esame di un'eventuale realizzazione di un caso di rigore personale grave ai sensi degli abrogati cpv. 3-5 dell'art. 44 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) può essere effettuato, in sede di preavviso al ricorso senza che ciò sia gravemente pregiudizievole per il ricorrente (recte: i ricorrenti). Ciò considerato, l'autorità inferiore ha chiesto alla CRA di sottomettergli il caso per poter presentare un preavviso in tal senso. I. Il 21 luglio 2005, i ricorrenti hanno prodotto un certificato medico – concernente l’insorgente – emesso il (...) dal M._______ e il rapporto medico d’uscita della Clinica N._______, presso la quale il medesimo era degente al momento dell’inoltro del ricorso, datato dell’(...). Pagina 4

D-4071/2006 J. L’11 agosto 2005, gli insorgenti hanno prodotto un nuovo rapporto medico redatto il (...) dal loro medico curante. K. Con scritto del 27 febbraio 2006, il rappresentante degli insorgenti ha sollecitato l’evasione del gravame ed ha prodotto un certificato medico del (...), redatto dal M._______ e concernente il ricorrente, nonché il rapporto medico del (...) unitamente al risultato dell'esame medico effettuato il (...) relativi al figlio D._______. L. Il 17 agosto 2006, gli insorgenti hanno presentato un ulteriore rapporto medico d’uscita del (...) della Clinica N._______, dove il marito è stato degente dall'(...) al (...). M. Il 23 agosto 2006, la CRA ha concesso un ulteriore termine all'UFM per poter esaminare la possibile appartenenza degli insorgenti alla categoria dei casi di rigore personale grave e considerare, nell'ambito della pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, dello stato di salute del ricorrente. N. Su richiesta dell'UFM, il (...) l'allora O._______ (attualmente P._______) ha dato il suo preavviso negativo alla concessione dell'ammissione provvisoria nei confronti dei ricorrenti, conformemente agli abrogati cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi, tenuto conto dello stato attuale di salute dell'insorgente e della loro totale dipendenza dall'assistenza pubblica. O. Il 12 gennaio 2007, in risposta alla richiesta formulata il 23 agosto 2006 dalla CRA, l'UFM ha ritenuto da un lato che, nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento, con particolare riferimento ai numerosi rapporti medici presentati dai ricorrenti (cfr. medico del [...], dell'[...], del [...], del [...], del [...] e del [...] relativo al figlio del ricorrente), un'appropriata cura medica per il ricorrente e suo figlio sarebbe possibile, considerato che il sistema sanitario tunisino può essere classificato come discreto e a E._______, vi sarebbero diverse strutture mediche, oltre a numerosi familiari dei ricorrenti, come pure nelle principali città, dove sarebbero state Pagina 5

D-4071/2006 sviluppate le cure mediche, anche psichiatriche, nonché sarebbero presenti medici specializzati. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha considerato che – in conformità al summenzionato preavviso negativo – non sono dati i presupposti per l'ammissione di un caso di rigore personale grave, secondo gli abrogati cpv. 3 a 5 dell'art. 44 LAsi. Infatti, i ricorrenti non avrebbero mai esercitato un'attività professionale in Svizzera (ad eccezione di quattro programmi occupazionali effettuati dal marito), né intrapreso formazioni specifiche o compiuto sforzi particolari per acquisire nuove conoscenze, malgrado i rapporti medici non concludono ad una impossibilità totale di esercitare qualsiasi attività professionale per il marito e, in tal senso, nulla risulta dagli atti per la moglie. Gli insorgenti, inoltre, sarebbero totalmente assistiti, ed avrebbero ricevuto oltre CHF (...). I loro figli sarebbero ancora in giovane età e non ancora scolarizzati, nonché dipendenti dai genitori, i quali avrebbero trascorso gran parte della loro vita nei loro rispettivi Paesi, che presenterebbero grandi similitudini e dove risiederebbero numerosi loro familiari. Non risulterebbe pertanto che i ricorrenti siano ben integrati in Svizzera. Per il resto, l'UFM ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata, ed ha proposto in conclusione la reiezione del gravame. P. Il 23 febbraio 2007, i ricorrenti hanno prodotto due nuovi rapporti medici: il primo del (...), da cui emerge che il marito è stato ricoverato dal (...) al (...) all'K._______; il secondo del (...) del medico specializzato in medicina interna. In merito a quest'ultimo, essi hanno precisato che il ferimento alla gamba del ricorrente sarebbe avvenuto nel (...), come risulterebbe dai verbali delle dichiarazioni sui motivi d'asilo, e non nel (...) secondo quanto riportato dal suddetto certificato medico. Q. Il 3 ottobre 2008, gli insorgenti hanno presentato un rapporto medico datato del (...) - redatto dal Q._______. Il 21 ottobre 2008, ne hanno presentato uno nuovo del (...) a completamento di quello precedente. R. Con decisione incidentale del 17 settembre 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso ai ricorrenti un termine scadente il 19 ottobre 2009 per produrre un certificato medico attuale e circostanziato relativo al loro stato di salute, in particolare a quello Pagina 6

D-4071/2006 del padre e del figlio D._______, nonché per indicare quali ostacoli, segnatamente dal profilo medico, si opporrebbero al loro rinvio nel Paese d'origine. Entro lo stesso termine, il TAF ha dato ai ricorrenti la possibilità di introdurre un'eventuale atto di replica alle osservazioni dell'UFM del 15 giugno 2005 e del 12 gennaio 2007, segnalando loro l'abrogazione dell'art. 44 cpv. 3 a 5 LAsi e l'entrata in vigore del nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi. S. Il 19 ottobre 2009, i ricorrenti hanno inoltrato tempestivamente l'atto di replica alle osservazioni dell'UFM, allegando il certificato medico del (...) del Dr. med. R._______ relativo all'insorgente, nonché il rapporto medico del (...) del Dr. med. S._______, sottoforma dell'apposito formulario prestampato dell'UFM, inerente allo stato di salute del figlio D._______. T. Il 26 ottobre 2009, con decisione incidentale, il TAF ha invitato l'autorità inferiore a presentare entro l'11 novembre 2009 le proprie osservazioni all'atto di replica dei ricorrenti e riguardo ai nuovi rapporti medici prodotti. U. Il 16 novembre 2009, l'UFM ha riesaminato parzialmente la sua decisione del 23 marzo 2005. Detto Ufficio ha ritenuto inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento, avuto riguardo delle circostanze attuali del caso ed ha, di conseguenza, concesso l'ammissione provvisoria in favore dei ricorrenti, annullando i punti 4 e 5 della decisione del 23 marzo 2005. V. Con decisione incidentale del 18 novembre 2009, il TAF ha concesso ai ricorrenti un termine per pronunciarsi sul mantenimento o meno del ricorso in materia d'asilo. W. Il 30 novembre 2009, i ricorrenti hanno tempestivamente dichiarato di intendere mantenere il ricorso in materia d'asilo. X. Con decisione incidentale del 23 aprile 2010, il TAF ha chiesto ai Pagina 7

D-4071/2006 ricorrenti di produrre la necessaria documentazione a comprova dell'asserito stato di indigenza. Y. In data 26 aprile 2010, i ricorrenti hanno tempestivamente prodotto copia delle decisioni dell'T._______ del (...), l'una relativa alla copertura del canone di locazione, l'altra destinata alla garanzia delle spese di sostentamento, con validità fino al (...). Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagina 8

D-4071/2006 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Preliminarmente, il TAF osserva che – essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da parte dell'UFM della decisione impugnata del 23 marzo 2005, il ricorso in materia d'esecuzione dell'allontanamento contro la stessa è divenuto privo d'oggetto. Considerato inoltre che i ricorrenti hanno dichiarato di mantenere il ricorso in materia d'asilo, la presente procedura verterà su tale questione, nonché sulla pronuncia dell'allontanamento, dato che quest'ultima non è divenuta priva d'oggetto. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, inversomili le allegazioni del richiedente su punti essenziali della sua domanda d'asilo, siccome sostanzialmente contraddittorie. In particolare, il richiedente si sarebbe contraddetto in merito alla sorte dei suoi documenti d'identità, agli arresti che avrebbe subito in relazione alle affermazioni incredibili rese circa l'inizio della sua collaborazione con i membri di F._______, nonché in merito al momento a partire dal quale sarebbe stato ricercato. Il richiedente ha altresì reso versioni contraddittorie circa le circostanze dell'episodio in cui sarebbe stato ferito ad una gamba, come sarebbe emerso dalle affermazioni che egli avrebbe rilasciato in occasione di visite mediche a cui si è sottoposto in Svizzera. In aggiunta, per quanto attiene alla simpatia del richiedente per il summenzionato movimento, il richiedente non sarebbe stato in grado di indicare il nome di detto movimento e si sarebbe contraddetto sui motivi per i quali avrebbe svolto l'attività di passatore in favore dello stesso e sul fatto di essere stato remunerato o meno per questo. Dall'altro lato, l'UFM ha ritenuto inadeguati i mezzi di prova prodotti dal richiedente, i quali non sarebbero pertanto atti a rendere verosimili i motivi d'asilo fatti valere. In particolare, il richiedente avrebbe reso dichiarazioni confuse, vaghe Pagina 9

D-4071/2006 e inconsistenti sulle circostanze in cui avrebbe ottenuto l'attestazione del (...), il cui contenuto non coinciderebbe con le allegazioni del richiedente che avrebbe affermato di non aver mai svolto alcuna attività politica per tale movimento. Tale attestazione – che sarebbe stata redatta in termini generali e secondo un modello usato dallo stesso autore per altre attestazioni – non confermerebbe altro che la qualità di simpatizzante del richiedente ma non certo quella di membro attivo dello stesso e, d'altronde, non farebbe alcun riferimento né ai motivi d'asilo presentati, né ai timori di persecuzione del richiedente in ragione della sua attività di passatore per il suddetto movimento. Con riferimento alle stesse conclusioni a cui è giunta la CRA in una decisione del 19 luglio 2004 (nella causa N [...]) in merito al valore probante di un'attestazione di simpatizzante del movimento F._______, quella in questione non sarebbe quindi sufficiente per fondare un timore oggettivo di future persecuzioni. Inoltre, il libro depositato dal richiedente e relativo alla situazione dei prigionieri in Tunisia, così come le due lettere secondo cui il richiedente sarebbe ricercato e i suoi familiari perseguitati, non sarebbero altresì adeguati, in quanto nel primo non figurerebbe alcun riferimento al richiedente, come egli stesso avrebbe dichiarato e, le seconde costituiscono solo degli scritti provenienti da terzi senza alcun valore probante. L'UFM ha concluso quindi che i mezzi di prova analizzati sarebbero inadeguati e le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dall'art. 3 LAsi nella fattispecie. 6.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti sostanzialmente in sede di procedura, l'insorgente sostiene, per quanto è qui di rilievo, di non essere stato confrontato alla maggior parte delle contraddizioni rilevate dall'UFM e che quindi non si potrebbe fare altro che argomentare per ipotesi. Quanto alle divergenze circa i suoi documenti d'identità, esso ritiene che sarebbero dovute ad uno stato di confusione, per cui egli non ricorderebbe bene le date degli avvenimenti o gli avvenimenti medesimi, come egli stesso avrebbe ripetuto durante le audizioni. A suo dire, tale stato potrebbe essere dovuto al (...) di cui soffrirebbe e per il quale sarebbe stato ricoverato presso la Clinica N._______, dove verrebbe curato con (...) e (...), nonché riceverebbe un supporto psicoterapico e sarebbe altresì sottoposto a test neuropsicologici per la valutazione del suo stato cognitivo e la presenza o meno di deficit. Le divergenze riscontrate nel Pagina 10

D-4071/2006 racconto del ricorrente – tra cui la sorprendente divergenza di (...) anni tra il (...) e il (...) – sarebbero quindi compatibili con il suo stato di salute. Tale ipotesi apparirebbe oggettivamente sostenibile e potrebbe essere supportata dai test medici in corso sulla presenza di deficit cognitivi e di memoria importanti. Ad ogni modo, il ricorrente sottolinea che il passaporto gli sarebbe stato confiscato nel (...), allorquando ne avrebbe richiesto il rinnovo, nonché nel periodo successivo allle manifestazioni del sindacato, mentre che la sua carta d'identità gli sarebbe stata confiscata nel (...), quando fuggiva verso la Libia. Il ricorrente si rifà a quanto invocato sul suo stato di salute, nonché al tempo trascorso tra la seconda audizione e quella federale per le contraddizioni circa il fatto di aver subito o meno un processo in Tunisia. A tal proposito, egli sottolinea la tesi secondo cui si sarebbbe dimenticato di essere stato processato per un reato comune e avrebbe affermato di non aver subito nessun processo in relazione alla simpatia avuta per il movimento F._______. Anche in merito alla palese contraddizione quanto al momento in cui avrebbe conosciuto i membri del suddetto movimento, il ricorrente fa valere che la stessa deve essere relativizzata, essendo alquanto sorprendente che egli si sia contraddetto nella stessa audizione così grossolanamente. Egli fa notare che l'arresto a cui fa riferimento sarebbe avvenuto nel (...) e non nel (...) come è stato indicato erroneamente nella decisione impugnata. Quanto alle contraddizioni sul luogo di residenza, il ricorrente sostiene che non avrebbe pronunciato le parole riportate dall'UFM, spiegando che le affermazioni circa il suo recapito a E._______ dove avrebbe vissuto in Tunisia e che sarebbe ancora oggi il medesimo, essendo la casa di proprietà del padre, non sarebbe in contraddizione con il fatto di essere stato costretto a non farvi più riferimento per paura di essere arrestato. Non da ultimo, il ricorrente fa valere, quanto al nome del movimento in questione, di aver fornito il nome di F._______ già nella prima audizione, senza quindi aver avuto bisogno di consultare il libro, come invece avrebbe sostenuto l'UFM. Peraltro, sarebbe anche corretto il nome di "U._______" fornito dal ricorrente, in quanto sarebbe il nome precedente del suddetto movimento. Inoltre, circa le contraddizioni in merito al ferimento alla gamba, il ricorrente sottolinea che le avrebbe già spiegate nel corso dell'audizione federale e che egli non avrebbe avuto visione dei certificati medici in questione, i quali forse avrebbero riportato informazioni inesatte. Infine, l'insorgente sostiene che la dichiarazione di F._______ rileverebbe una grande importanza, in relazione all'atteggiamento delle autorità tunisine e non riporterebbe attestazioni Pagina 11

D-4071/2006 false, dato che altrimenti V._______ – personaggio assai importante – ne sarebbe screditato. Il ricorrente ha quindi concluso che apparirebbe verosimile che egli abbia subito pregiudizi seri per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore e pertanto al medesimo dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifigiato e l'asilo. 7. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). Pagina 12

D-4071/2006 8. 8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, secondo quanto evidenziato e argomentato giustamente dall'autorità inferiore, il ricorrente si è contraddetto sui punti essenziali del suo racconto. A tal proposito, si rileva innanzitutto che la censura ricorsuale secondo cui l'insorgente non sarebbe stato confrontato a gran parte delle contraddizioni – sebbene in parte veritiera ad eccezione dei casi di cui al verbale d'audizione dello stesso dell'11 maggio 2004 pag. 11 e al verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 6 e 9 – non ha alcuna rilevanza, ritenuto che il ricorrente ha riconosciuto gran parte delle contraddizioni come tali in sede di ricorso (cfr. pagg. 3-6) e sulle altre, rilevate nella decisione impugnata, ha potuto esprimersi liberamente e apportare le sue spiegazioni e giustificazioni. Di conseguenza, non può essere condivisa l'asserzione secondo cui, in mancanza di un asserito confronto, egli non potrebbe che argomentare per ipotesi le contraddizioni evidenziate (cfr. ricorso pag. 5), allorquando chi meglio del ricorrente potrebbe raccontare i fatti che ha addotto di aver personalmente vissuto. Ciò premesso, in primis per quanto attiene alle contraddizioni che il ricorrente ha riconosciuto come tali e che ha tentato di giustificare imputandole al suo stato di salute (cfr. ricorso pagg. 4- 5), il TAF osserva che egli si è limitato a semplici ipotesi riguardo ad eventuali deficit cognitivi o di memoria, nonché ad uno stato confusionale, causato dalla malattia di cui soffrirebbe, il (... ) (cfr. ricorso pagg. 4- 5). Orbene, tali affermazioni – oltre che costituire delle semplici allegazioni di parte – si basano su una mera ipotesi che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è oggettivamente sostenibile e non è stata suffragata in alcun modo, tantomeno dai test neuropsicologici invocati dal ricorrente, come da certificato medico del (...) allegato al ricorso (cfr. ricorso pag. 4). Infatti, sebbene i certificati medici – in particolare i primi prodotti nel corso della procedura d'asilo – indicano essenzialmente un disturbo (...) o una sindrome (...) essi riferiscono soltanto di una sintomatologia ansioso-depressiva con Pagina 13

D-4071/2006 disturbi del ritmo sonno-veglia, ansia, immagini intrusive e angosciose (cfr. certificato medico del [...]; certificato medico del [...]; rapporto d'uscita dell'[...]), oppure di un funzionamento mentale caotico e confuso (cfr. rapporto psicologico allegato al sopraccitato rapporto d'uscita) oppure di crisi di (...) (cfr. rapporto medico del [...]), essi non attestano in sostanza i deficit cognitivi o di memoria di cui allega il ricorrente e che avrebbero, a suo dire, potuto avere ripercussioni sulle sue dichiarazioni. Da un lato, infatti, secondo il rapporto psicologico sopraccitato risulta che i "disturbi della memoria non hanno potuto essere quantificati in modo attendibile [...]" e "non sono stati notati segni significativi di sindrome psico-organica" (cfr. rapporto psicologico allegato al rapporto d'uscita dell'[...]). Dall'altro lato, il rapporto medico del (...) si limita a riferire di deficit della memoria però a corto termine (pag. 1). Ad ogni modo, si sottolinea che, gli evocati certificati medici inerenti al suo stato psicologico risalgono ben all'(...), ovvero sono di gran lunga posteriori alle audizioni a cui è stato posto il ricorrente nel (...) e nel (...). Dal certificato medico depositato in sede di ricorso, risulta infatti che il ricorrente è in cura soltanto dal (...) (cfr. certificato medico del [...]). Pertanto, non v'è ragione di credere che lo stato di salute del ricorrente abbia potuto essere la causa delle contraddizioni rese dallo stesso e, di conseguenza, non v'è nemmeno motivo di analizzare nel dettaglio tutti i certificati medici, che datano del (...) in avanti, in rapporto allo stato di salute del ricorrente con l'origine delle sue contraddizioni. Inoltre, lo stato di salute dell'insorgente e i relativi certificati medici presentati, non risultano essere né rilevanti né tantomeno suscettibili di apportare qualsivoglia elemento di verosimiglianza ai motivi d'asilo addotti. Infatti, nonostante inizialmente fosse stata diagnosticata al ricorrente una sindrome (...) ([...]; cfr. certificato medico del [...]; dell'[...] e del [...]), non si può concludere che tale stato sia dovuto effettivamente ad un'eventuale incarcerazione subita dal ricorrente (cfr. scritto del ricorrente del 17 agosto 2006) o in generale ai conseguenti pregiudizi che lo stesso avrebbe subito in Patria, i quali si basano unicamente sulle sue semplici affermazioni e tanto più che l'evocata sindrome appare essersi esaurita in un comune grave stato di (...) (cfr. certificato medico del [...]) o sindrome da (...) ([...]; cfr. rapporto d'uscita del [...]), occupante oramai una posizione "sullo sfondo" dello stato di salute del ricorrente (cfr. rapporto medico del [...]), ciò che conferma qualsivoglia ininfluenza della stessa sulla verosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente. In secondo luogo, anche per quanto attiene nello specifico alle contraddizioni contestate all'insorgente da parte dell'UFM, il Pagina 14

D-4071/2006 ricorrente in sede di ricorso non è stato in grado né di fornire una spiegazione plausibile in merito alle stesse, né di rendere chiara e lineare la sua versione dei fatti. Infatti, in particolare in merito agli arresti subiti, egli si è limitato a rinviare a quanto affermato in sede d'audizione (cfr. ricorso pag. 4), secondo cui il suo primo arresto sarebbe avvenuto a seguito della sua partecipazione ad una manifestazione sindacale e il secondo arresto risalirebbe invece al funerale di sua moglie (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q92-93) che sarebbe stato nel (...) (cfr. ibidem Q10). A tal proposito, in occasione della sopraevocata audizione, in maniera del tutto illogica e incomprensibile, egli non ha risposto alle domande postegli in merito alle circostanze del terzo arresto – di cui avrebbe asserito soltanto alla domanda Q31 della sua seconda audizione perché se ne sarebbe dimenticato – ed ha affermato che sarebbe stato detenuto tra il (...) e il (...), perché simpatizzava e collaborava alla fuga dei membri del movimento F._______ (cfr. ibidem Q31 a confronto con Q92 e Q97). Orbene, le evocate dichiarazioni del ricorrente rimangono in netta contraddizione, nonché risultano illogiche a confronto con il resto delle sue affermazioni e con l'asserita realtà dei fatti. Segnatamente, oltre ad essere impossibile credere che il ricorrente si sia dimenticato di riferire del suo terzo arresto, allorquando quest'ultimo sarebbe proprio avvenuto in considerazione dell'asserita collaborazione con il suddetto movimento, si sottolinea che il ricorrente ha addirittura affermato di essere stato arrestato in totale (...) volte ma per gli stessi motivi, ovvero in riferimento alle attività del movimento F._______ (cfr. ibidem Q89), oppure di essere stato arrestato più volte a causa della sua attività di passatore (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 6). Inoltre, basti ancora rilevare che, indipendementemente dalla questione a sapere se il ricorrente abbia indicato in maniera corretta e senza contraddizioni il nome del suddetto movimento, egli ha affermato – circa l'inizio dei rapporti con il suddetto movimento – di aver conosciuto i membri di F._______, quando si trovava in carcere proprio tra il (...)-(...) (cfr. verbale dell'11 maggio 2004 Q46 - Q48) e di averli aiutati a fuggire dalla Tunisia a partire dal (...), ciò che risulta palesemente e senza equivoci in netta contrapposizione con i fatti appena esposti circa il suo terzo arresto (cfr. ibidem Q31). Alla luce di tali incongruenze, le quali non si possono certo relativizzare nei confronti di chi avrebbe vissuto personalmente gli avvenimenti resi come pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 5), gli arresti evocati, in particolare quello tra il (...)-(...) in relazione alla sua collaborazione, in qualità di passatore, con il suddetto movimento risultano Pagina 15

D-4071/2006 assolutamente inverosimili. Ciò stante, non v'è bisogno di evidenziare gli ulteriori elementi contraddittori del racconto reso dal ricorrente, per esempio circa i processi subiti (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q96 a confronto con verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 7) oppure circa ulteriori arresti di cui sarebbe stato oggetto (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q42 a confronto con verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 7) tanto più che, alla luce delle chiare domande postegli, come ad esempio in relazione alla domanda Q96 dell'audizione l'11 maggio 2004, le sue affermazioni contraddittorie non si lasciano spiegare da interpretazioni diverse, come invece ha preteso il ricorrente in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 5). Per quanto attiene agli avvenimenti che sarebbero seguiti alla soprevocata detenzione, il TAF osserva che l'insorgente ha affermato di essere stato liberato e di aver dovuto, tra il (...) fino al (...), rispettivamente fino quando si sarebbe nascosto, sottoporsi semplicemente ad un controllo amministrativo e di non essere stato più arrestato (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q89-91 e del 7 giugno 2001 pag. 7). In siffatte circostanze, non soccorre l'insorgente la mera allegazione secondo cui egli sarebbe stato ricercato dalla Polizia a far tempo dal (...), nel (...) e nel (...) (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q39), allorquando egli avrebbe saputo di essere ricercato soltanto secondo quanto gli sarebbe stato riferito dal marito di sua (...) (cfr. ibidem Q99). D'altronde, se egli fosse stato effettivamente ricercato dalle autorità, quest'ultime non l'avrebbero di certo liberato – senza giustificazione alcuna – dalla detenzione che egli stava scontando e non gli avrebbero altresì permesso di continuare l'attività di passatore, limitandosi unicamente a sottoporlo ad un controllo amministrativo. Non giova l'insorgente nemmeno l'asserzione secondo cui egli sarebbe stato in fuga ogni giorno (cfr. ibidem Q40), oppure si sarebbe nascosto, ritenuto che non è stato in grado di indicare quando ciò sarebbe avvenuto (cfr. ibidem Q91). Inoltre, non lascia spazio ad equivoci la domanda rispettivamente la risposta data dal ricorrente in merito al suo ultimo domicilio. Essa si riferisce chiaramente all'indicazione del periodo in cui egli ha vissuto fisicamente al suo domicilio. Infatti, se così non fosse stato, egli non avrebbe indicato l'anno (...), bensì – secondo la tesi del ricorrente (cfr. ricorso pag. 5) – avrebbe dichiarato che il suo domicilio era ancora attuale al momento dell'audizione e sino ad oggi, ciò che non è stato il caso. In tali condizioni, è manifestamente inverosimile che il ricorrente tra il (...) e il (...) sia stato l'oggetto di persecuzioni da parte delle autorità tunisine Pagina 16

D-4071/2006 in ragione della sua collaborazione con il movimento F._______. Quanto all'avvenimento che sarebbe avvenuto nel (...), in cui il ricorrente sarebbe rimasto ferito ad una gamba mentre aiutava quattro membri dell'F._______ a fuggire dalla Tunisia, il TAF osserva che, indipendentemente dalla questione a sapere se egli si sia contraddetto sulla data o sul luogo di tale episodio (cfr. ricorso pag. 6), quest'ultimo risulta ad ogni modo inverosimile, alla luce delle considerazioni già esposte da codesto Tribunale, circa l'inizio delle relazioni del ricorrente con tale movimento, secondo le quali è risultato assolutamente inattendibile che il ricorrente abbia collaborato in qualità di passatore per il movimento F._______. A ciò aggiungasi inoltre che, come rettamente evidenziato dall'UFM, il ricorrente si è contraddetto sulle circostanze in cui avrebbe svolto l'attività di passatore. Egli ha affermato di svolgere tale attività perché aveva bisogno di soldi e che "erano quelli del partito" a dargli i soldi (cfr. d'audizione del 23 aprile 2001 e del 7 giugno 2001 pag. 9) per poi contraddirsi e affermare di non essere stato pagato per la sua attività, in quanto si limitava ad offrire un aiuto ai membri del suddetto movimento per cui simpatizzava (cfr. verbale dell'11 maggio 2004 Q45). Non da ultimo, anche in merito al documento presentato come la dichiarazione del (...) da parte del Presidente del suddetto movimento, non soccorrono le considerazioni ricorsuali del ricorrente (cfr. ricorso pag. 6), ritenuto che egli non ha saputo indicare in maniera precisa dove e come se la fosse procurata, né quando l'avrebbe ricevuta, affermando in maniera controversa che la dichiarazione l'avrebbe ricevuta a G._______ (Siria), da dove tuttavia egli era già partito il (...) (cfr. verbale d'audizione del 23 aprile 2001 pag. 6; dell'11 maggio 2004 Q80; del 7 giugno 2001 pag. 5 e 9). Infine, il TAF rileva che il ricorrente non ha nemmeno saputo rendere verosimile di essere ricercato dalle autorità del suo Paese. Infatti, egli si limita a mere congetture e ipotesi circa l'esistenza di un timore oggettivo di essere ricercato (cfr. verbale d'audizione del 23 aprile 2001 pag. 6; dell'11 maggio 2004 Q101-105 e del 7 giugno 2001 pag. 7), nonché di essere accusato per l'asserita attività di passatore, di cui tuttavia non ne fa nemmeno più riferimento (cfr. verbale d'audizione del 7 giugno 2001 pag. 9). A tal proposito, le due lettere presentate quali mezzi di prova da parte del ricorrente non sono adeguate a comprovare la fondatezza dei timori evocati dal ricorrente, ritenuto che costituiscono semplicemente delle affermazioni di terzi, nemmeno conosciuti, le quali pertanto non hanno nessun valore probante. Ciò vale altresì, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, anche per il documento presentato come il libro relativo alla Pagina 17

D-4071/2006 situazione dei prigionieri in Tunisia, dove non figura né il nome dell'insorgente né altri riferimenti a lui, come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2004 Q2 pag. 2). Visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1 Sebbene gli insorgenti siano stati posti all'ora attuale al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera in considerazione dell'insegibilità dell'esecuzione del loro allontanamento nel loro Paese d'origine, essi non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9.2 Di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dei ricorrenti di cui alla decisione impugnata del 23 marzo 2005 e alla decisione di riesame parziale del 16 novembre 2009, va confermata. 10. 10.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. 10.2 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli Pagina 18

D-4071/2006 atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (Decisione del Tribunale federale [DTF] 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso, al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 10.3 Nella fattispecie, da un lato, le allegazioni ricorsuali degli insorgenti al momento dell'inoltro del ricorso, in materia d'esecuzione d'allontanamento, devono considerarsi presumibilmente provviste d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano superiori a quelle di rigetto. Infatti, già dalla documentazione medica prodotta dai ricorrenti in sede di ricorso e nel corso dell'istruzione della presente procedura – senza contare l'ultimo certificato medico del (...) richiesto dal TAF per attualizzare la situazione medica degli stessi – risultava che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti ponesse seri problemi. Dall'altro lato, i ricorrenti hanno dimostrato di non disporre dei mezzi necessari per il pagamento delle spese processuali, come risulta dalle decisioni dell'T._______ prodotte dai ricorrenti in data 26 aprile 2010, su richiesta del TAF, dalle quali si evince che essi sono totalmente assistiti, in quanto indigenti. In siffatte circostanze, le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA sono adempiute. 10.4 Pertanto, la domanda di assitenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. Di conseguenza, non si prelevano spese processuali. 11. 11.1 Inoltre, visto l'esito positivo che presumibilmente avrebbe avuto la procedura di ricorso in materia d'esecuzione dell'allontanamento allo stato degli atti di causa prima che la medesima procedura fosse divenuta priva d'oggetto e ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di Pagina 19

D-4071/2006 una nota dettagliata, è fissata d'ufficio, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS- TAF). 11.2 Nel caso concreto, sulla base degli atti di causa, il TAF ritiene che il lavoro svolto dal rappresentante dei ricorrenti si può calcolare in nove ore di lavoro. Considerata la soccombenza parziale dei ricorrenti ne vengono riconosciute solo la metà, ovvero 4 ½ ore di lavoro, le quali – secondo una tariffa oraria di CHF 100.-, ritenuto che il mandatario professionale dei ricorrenti non è avvocato (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) – corrispondono alla somma di CHF 450.-, a titolo di indennità per spese ripetibili, a cui va aggiunta l'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 7,6%, per un importo complessivo di CHF 484.20. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 20

D-4071/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 484.20 a titolo di spese ripetibili di questa sede. 5. Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) - P._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 21

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