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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2008 D-4061/2008

27. Oktober 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,938 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-4061/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher, cancelliera Chiara Piras. A._______ e la nipote B._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 giugno 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4061/2008 Fatti: A. Il 25 marzo 2008, l'interessata, accompagnata dalla nipote, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 aprile e del 7 maggio 2008), di avere lasciato la Mongolia per proteggere la vita della nipote, dopo che il figlio era stato arrestato, in data [...], per la seconda volta, a causa della sua attività politica. Infatti, già il [...] quest'ultimo sarebbe stato prelevato con violenza da casa sua e condotto in prigione, dove sarebbe stato detenuto per quattro settimane. In quel periodo, l'interessata si sarebbe recata in Cina, al fine di sottoporsi all'impianto di un "pacemaker". Il giorno antecedente il suo ritorno, il figlio sarebbe stato rilasciato ed avrebbero potuto vivere senza problemi fino al secondo arresto. Dopo aver ricevuto diverse telefonate minatorie e preoccupata per l'incolumità della nipote, l'interessata, unitamente alla sua abiatica, avrebbe lasciato il Paese, grazie all'aiuto di un amico del figlio, passando per Mosca e proseguendo per la Svizzera. B. Il 9 giugno 2008 (notifica dell'11 giugno 2008), l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata e della sua abiatica dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 giugno 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presunte spese processuali. D. Il 24 giugno 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi Pagina 2

D-4061/2008 particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura della presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 4 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame sottolineando che il gravame non conteneva fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione del provvedimento litigioso. F. Il 18 agosto 2008, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica con allegato un certificato medico del Servizio di Chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore dell'Ospedale C._______ del [...] Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagina 3

D-4061/2008 4. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome inverosimili le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla ricorrente. Quest'ultime sarebbero vaghe, stereotipate, inattendibili e contraddittorie. In particolare, l'insorgente non sarebbe stata in grado di spiegare quali sarebbero i problemi del figlio con le autorità. Oltre a ciò, nella prima audizione non avrebbe in nessun modo menzionato le telefonate minatorie subite ed avrebbe dichiarato di non avere mai avuto dei problemi con le autorità. Infine, dagli atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. 6. Nel gravame, la ricorrente contesta di avere fornito un racconto contraddittorio e sottolinea di avere chiarito lei stessa le contraddizioni nel corso delle audizioni. Inoltre, asserisce di trovarsi in pericolo di vita e di non essere stata informata dal figlio in dettaglio sui suoi problemi con le autorità. L'UFM non avrebbe, altresì, tenuto conto della sua situazione medica, segnatamente cardiaca. Da un lato, le sarebbe stato impiantato un "pacemaker". Dall'altro lato, sarebbe stata convocata dall'Ospedale C._______ per un intervento che potrebbe comportare l'inserimento di una protesi ad un ginocchio. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia non sarebbe né ragionevolmente esigibile, né ammissibile, tenendo conto che in patria non avrebbero più nessuno, visto che quasi tutti i familiari sarebbero morti di cancro al fegato. 7. Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il gravame non forniva alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. Le allegazioni presentate dalla ricorrente sarebbero inverosimili, contraddittorie, illogiche e vaghe. In merito ai disturbi medici addotti, l'autorità inferiore ha sottolineato che tutte le terapie necessarie possono anche essere Pagina 4

D-4061/2008 condotte in Mongolia. L'UFM ha pertanto proposto la reiezione del gravame. 8. Nella replica, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto affermato dall'autorità inferiore, il suo racconto sarebbe privo di contraddizioni, verosimile, logico e tutt'altro che vago. Secondo l'allegato certificato medico del 24 luglio 2008 si sarebbe sottoposta ad un intervento (protesi totale del ginocchio sinistro; v. certificato medico del [...] del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore dell'Ospedale C._______ pag. 1). Inoltre, soffrirebbe di una cardiopatia ischemica in stato dopo due infarti, le sarebbe stato impiantato un "pacemaker" bicamerale nel [...] e soffrirebbe di epatite B e C (v. ibidem). Avrebbe pertanto bisogno di una terapia e dell'accompagnamento medico. Ciò che non le sarebbe garantito in patria. Per di più, afferma che in futuro dovrà affrontare delle analisi accurate relative ai suoi problemi cardiaci ed epatici. Infine, ha ritenuto non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 9. Preliminarmente, questo Tribunale constata che la ricorrente è entrata in Svizzera ed ha presentato domanda d'asilo accompagnata dalla nipote di dieci anni. Secondo le allegazioni presentate durante le audizioni (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 3) la ricorrente si sarebbe occupata della bambina sin da quando quest'ultima era neonata (sei mesi), a causa dell'assenza della madre. Secondo la costante giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) – e ripresa da questo Tribunale – in circostanze particolari, le quali creano un rapporto di bisogno d'assistenza e di dipendenza, nella nozione della famiglia possono essere compresi anche dei familiari distanti (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1994 n. 7 consid. 3d e GICRA 1995 n. 24 consid. 7). Inoltre, deve essere garantita l'applicazione del principio dell'unità della famiglia (v. GICRA 1995 n. 24 consid. 7). In considerazione di quanto precede, vi è luogo di includere l'abiatica della ricorrente nella presente procedura, senza ulteriori accertamenti o provvedimenti da parte di questo Tribunale (v. anche decisione del Tribunale amministrativo federale dell'8 aprile 2008, D-1265/2008). Pagina 5

D-4061/2008 10. Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 10.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 10.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). 11. 11.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 11.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene alla sua situazione personale e quella della nipote, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che la ricorrente ha affermato di non avere mai avuto dei problemi con le autorità o terzi in Mongolia (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008 pag. 7) e di essere espatriata per proteggere la nipote, la quale sarebbe in pericolo a causa di telefonate minatorie, ricevute nel mese di [...]. Vale però osservare che proprio su questo punto la ricorrente si è Pagina 6

D-4061/2008 contraddetta nel corso delle audizioni. Infatti, mentre nell'audizione del 2 aprile 2008 la stessa aveva sostenuto che le telefonate erano state effettuate alla scuola della bambina per avere conferma dell'iscrizione di quest'ultima (pag. 6), nell'ambito dell'audizione del 7 maggio 2008, ha invece affermato di avere ricevuto lei stessa due o tre chiamate in data [...] (pag. 6). Inoltre, l'insorgente non è stata in grado di illustrare l'attività politica del figlio o le difficoltà di quest'ultimo con le autorità, per le quali sarebbe stato imprigionato ben due volte, scontando una pena relativamente lunga (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 6). In tale contesto, non soccorre la ricorrente la generica e vaga affermazione, secondo la quale il figlio non le avrebbe detto nulla sulla sua attività politica e le ragioni del suo arresto per non agitarla troppo (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008 pag. 5), ritenuto che, secondo le affermazioni della medesima, il figlio stesso avrebbe deciso l'espatrio della madre e della figlia (v. ibidem, pag. 7), mettendo così la ricorrente in una situazione di indubbio stress. Per di più, le asserzioni della ricorrente, secondo cui avrebbe vissuto senza problemi in patria, tra il primo fermo del figlio, avvenuto nel [...], ed il secondo arresto, avvenuto nel [...], appaiono dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione di persecuzioni nel suo Paese d'origine. Infine, l'UFM ha rettamente considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 12. 12.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre le ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pagina 7

D-4061/2008 12.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 12.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La ricorrente ha vissuto per gli ultimi trent'anni ad D._______ (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 1), ha un'eccellente formazione ed una fondata esperienza professionale come medico (dal 1971 al 2005; cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2008 pag. 3), e come proprietaria di una farmacia privata (dal 2005 al 2007; ibidem). Per quanto riguarda l'intervento al ginocchio sinistro e la fisioterapia necessaria per recuperare la mobilità ed assicurare il rinvigorimento del ginocchio stesso – al contrario di quanto esposto nella replica del 18 agosto 2008 dalla ricorrente – in Mongolia, e più in particolare ad D._______, si trova un centro di riabilitazione (E._______) in grado di offrire un trattamento fisioterapeutico. Per di più, dagli atti di causa risulta che l'Ospedale C._______ aveva fissato un appuntamento per una visita di controllo il [...]. Non avendo presentato alcun certificato che comprovi il contrario, questo Tribunale parte dal principio che dall'esito di tale controllo, risulti che nell'ambito del recupero dall'intervento non siano sorte alcune complicazioni. Inoltre, per quanto attiene al disturbo cardiaco (cardiopatia ischemica in stato dopo due infarti, pace maker bicamerale) fatto valere dalla ricorrente, giova sottolineare che la medesima ha dichiarato (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 6 e verbale d'audizione del 7 maggio 2008 pag. 6) di avere assunto in Mongolia diversi medicinali per curare le stenosi alle coronarie (F._______, due pastiglie al giorno) ed i problemi cardiaci (G._______, una pastiglia al giorno). Non soccorre altresì l'insorgente né il fatto che in Mongolia un team di medici francesi operi soltanto quattro volte all'anno, né la sua decisione di rinunciare ad iscriversi sulla lista degli operandi per il mese di [...] (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 7). Oltre a ciò, in relazione alle possibilità di cura dell'epatite B e C, questo Tribunale osserva che in Mongolia sono disponibili medicamenti appropriati e centri di assistenza medico-sanitaria Pagina 8

D-4061/2008 adeguati, segnatamente ad D._______ (H._______ di D._______). Per di più, questo Tribunale rileva che la ricorrente stessa ha dichiarato di avere assunto a tale scopo dei medicamenti, ottenuti in patria (cfr. verbale d'audizione del 2 aprile 2008 pag. 6). Infine, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il TAF segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Le ricorrenti non sono dunque state in grado di dimostrare di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza delle insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per le ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione Pagina 9

D-4061/2008 dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-4061/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11

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