Corte IV D-4039/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliere Carlo Monti. A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4039/2008 Fatti: A. Il 9 gennaio 2003, l'interessato, proveniente da Suleimaniya nella regione di Suleimaniya nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il 13 maggio 2005, l'UFM ha respinto la citata domanda. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. B. Il 16 giugno 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. C. Il 30 settembre 2005, l'UFM ha parzialmente annullato la succitata decisione ed ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria, ritenendo come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese, d'origine, ossia l'Iraq. D. Il 3 maggio 2006, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso in seguito al ritiro del medesimo da parte dell'interessato. E. Il 18 aprile 2008, l'UFM ha informato il richiedente l'asilo dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invitandolo a determinarsi in merito. Lo stesso ufficio ha ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero Duhok, Erbil e Suleimaniya. Ha rilevato altresì che l'interessato sarebbe nato ed avrebbe sempre vissuto nella provincia di Suleimaniya, dove vivrebbero i suoi genitori, due fratelli nonché due sorelle. Inoltre, sarebbe giovane, in buona salute e potrebbe reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq. Peraltro, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. F. Il 13 maggio 2008, l'interessato ha segnalato all'UFM che la forte Pagina 2
D-4039/2008 limitazione della libertà di movimento dovrebbe essere intesa come elemento ostativo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, vi sarebbero momenti di tensione in relazione alle attività di integralisti islamici e non si potrebbero escludere attentati kamikaze. Peraltro, la Turchia continuerebbe ad attaccare il nord dell'Iraq alla ricerca dei guerriglieri del PKK. In aggiunta, occorrerebbe considerare la durata della permanenza in Svizzera dell'interessato che oltrepassa i cinque anni e i suoi sforzi messi in atto per integrarsi. Infine, ha chiesto la conferma dell'ammissione provvisoria. G. Il 16 maggio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio. H. Il 17 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato e che gli venga confermata l'ammissione provvisoria. In subordine, ha chiesto che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione dei fatti. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. I. Il 19 giugno 2008, il ricorrente ha presentato un conteggio paga concernenti i mesi precedenti a sostegno della sua richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. J. Il 15 luglio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. K. Il 22 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Pagina 3
D-4039/2008 L. Il 24 luglio 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine fino al 25 agosto 2008 per introdurre una replica. M. Il 25 agosto 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che nelle tre province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non vi sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, i momenti di tensione dovuti alle attività d'integralisti islamici, gli attacchi da parte della Turchia a scopo di indebolire i ribelli curdi e le recenti due esplosioni a Mosul, non modificherebbero questa analisi. Peraltro, risulterebbe che il ricorrente abbia sempre vissuto fino all'espatrio nella provincia di Suleimaniya e che vi disporrebbe di una rete Pagina 4
D-4039/2008 famigliare, segnatamente i suoi genitori, due fratelli e due sorelle. Oltre a ciò, lo stesso risiederebbe in Svizzera da cinque anni e lavorerebbe a tempo pieno sin dal mese di giugno 2005, ma non eserciterebbe un'attività lavorativa di particolare rilievo e non avrebbe nessun legame famigliare nel nostro Paese. Per di più, sarebbe entrato in Svizzera all'età di 25 anni ed avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, ossia l'infanzia e tutta l'adolescenza, dove avrebbe pure svolto un'attività lavorativa. Pertanto, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In aggiunta, l'UFM ha considerato che la revoca dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, il ricorrente ha segnalato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo, di contestare l'analisi dell'UFM circa la situazione nelle tre province nel nord dell'Iraq. Infatti, non vi sarebbero indicati fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sia garantita e che la dignità umana nonché i diritti umani siano rispettati. Inoltre, il ricorrente avrebbe fondato la propria domanda d'asilo sulla vicenda legata all'evasione di un detenuto che lo stesso, nella sua funzione di poliziotto, doveva scortare in ospedale. Considerato quanto sia diffusa la vendetta in Iraq, tale vicenda avrebbe dovuto essere valutata dall'UFM in vista della revoca dell'ammissione provvisoria. Oltre a ciò, il ricorrente ha allegato che le attività dell'esercito turco nelle zone del nord dell'Iraq continuerebbero, causando vittime non solo tra i guerriglieri del PKK, ma anche tra la popolazione civile. Per di più, il 16 giugno 2008, l'Iran avrebbe preso di mira alcuni villaggi curdi dell'Iraq del nord nella provincia di provenienza del ricorrente. Peraltro, il 17 giugno 2008, l'esercito turco avrebbe bombardato un villaggio provocando la morte di 21 ribelli del PKK. Per conseguenza, la valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe condurre a ritenere non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento dello stesso. In aggiunta, l'UFM non avrebbe tenuto conto in modo adeguato del grado d'integrazione raggiunto dall'insorgente. Infatti, quest'ultimo soggiornerebbe in Svizzera da oltre cinque anni e da due sarebbe completamente indipendente dal profilo economico essendo attivo professionalmente. Oltre a ciò, il fatto che una richiesta di permesso di dimora sia già stata respinta, non escluderebbe che possa essere presa in considerazione in una fase successiva. Per queste ragioni, la Pagina 5
D-4039/2008 suddetta decisione dovrebbe essere annullata e al ricorrente andrebbe confermata l'ammissione provvisoria. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta e cresciuta in giudicato. Inoltre, l'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata a causa della situazione allora vigente nel Paese d'origine del medesimo e non in rapporto alla sua situazione personale. Infine, l'UFM ha osservato che, nonostante la permanenza di cinque anni in Svizzera del ricorrente, le autorità cantonali non avrebbero ritenuto opportuno proporre il suo caso all'UFM per il rilascio di un permesso B. 4.4 Nella replica, l'insorgente ha ribadito quanto già asserito nel ricorso circa la durata del suo soggiorno in Svizzera, la sua indipendenza finanziaria e la sua buona condotta, nel rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero. Inoltre, il fatto che l'autorità cantonale non abbia proposto il suo caso all'UFM per il rilascio del permesso di dimora non sarebbe pertinente, in quanto il ricorrente medesimo potrebbe non aver inoltrato un'istanza tendente alla concessione del permesso di dimora. Peraltro, spetterebbe comunque all'UFM di verificare il grado d'integrazione allorquando decide di revocare o meno un'ammissione provvisoria. Da questo punto di vista, la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità. 5. 5.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). 5.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr). 5.3 5.3.1 Nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Pagina 6
D-4039/2008 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta-menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili dall'UFM nella sua decisione del del 13 maggio 2005. Quest'ultima è cresciuta in giudicato il 3 maggio 2006 dopo il ritiro del ricorso da parte dell'insorgente. Non vi è ragione di mettere in discussione tale valutazione in questa sede. Per sovrabbondanza, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato che i suoi problemi sono esclusivamente legati a dei terzi. Infine, giova sottolineare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq – fra cui Suleimaniya, regione dove l'autore del gravame ha vissuto dalla nascita fino al suo espatrio in data 5 dicembre 2002 – hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/4 consid. 6). 5.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 5.4 5.4.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è Pagina 7
D-4039/2008 esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 5.4.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, di aver vissuto a Suleimaniya, nell'omonima provincia, dalla nascita fino al suo espatrio il 5 dicembre 2002 ([...]). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe, ha una certa esperienza come sottufficiale di polizia, pompiere ed anche come ausiliario di pulizia. Dispone altresì di una rete famigliare a Suleimaniya, ovvero i genitori, due sorelle e due fratelli ([...]). In aggiunta, non soccorre il ricorrente l'affermazione ricorsuale, secondo la quale l'UFM avrebbe dovuto valutare anche i suoi motivi d'asilo in vista della revoca dell'ammissione provvisoria, in quanto sono già stati valutati come inverosimili nella decisione dell'UFM del 13 maggio 2005 (v. consid. 5.3). Peraltro, il ricorrente ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq. 5.4.3 Per quanto riguarda l'evocata buona integrazione in Svizzera, va rilevato che i sei anni di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Infatti, egli ha trascorso l'infanzia, l'adolescenza e parte dell'età adulta fino a 25 anni in Iraq. Considerato altresì che il ricorrente non ha famigliari in Svizzera, non v'è motivo di ritenere che l'autore del gravame, allontanato in Iraq, subirà uno sradicamento culturale importante. Pertanto, è da ritenersi il suo grado d'integrazione dal profilo socioculturale maggiore in Iraq che in Svizzera. Per di più, il suo lavoro in Svizzera non ha un profilo tale da far sì che vi sia un Pagina 8
D-4039/2008 interesse pubblico alla sua permanenza. Inoltre, nonostante l'autore del gravame abbia presentato una domanda d'asilo sei anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di specie. Infine, il TAF costata, per sovrabbondanza, che in data 31 marzo 2008, il Cantone Ticino ha già rifiutato al ricorrente il rilascio di un permesso di dimora annuale B. 5.4.4 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 5.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6. In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto. 7. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 9
D-4039/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - B._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10