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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2010 D-4007/2006

2. März 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,017 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25...

Volltext

Corte IV D-4007/2006/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 marzo 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Martin Zoller, Fulvio Haefeli, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), ex-Serbia e Montenegro (Serbia),, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 ottobre 2005 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4007/2006 Fatti: A. Nel (...), l'interessato – di etnia rom, originario di B._______, nella provincia di C._______ (ex Serbia e Montenegro, attualmente città situata sul territorio della Repubblica della Serbia) – e la sua famiglia hanno lasciato il loro Paese d'origine e sono giunti in D._______, dove – in qualità di richiedenti l'asilo – hanno vissuto fino alla metà circa del (...), quando hanno raggiunto direttamente la Svizzera (cfr. agli atti B9/6 e B10/6 inc. relativo alla seconda procedura d'asilo). B. Il (...), l'interessato, assieme alla sua allora moglie E._______ e al figlio minorenne F._______, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera, adducendo segnatamente che egli sarebbe stato picchiato e sequestrato per aver rifiutato di firmare una convocazione e che essi, in particolare loro figlio, sarebbero stati maltrattati dai serbi (cfr. agli atti A1/6 e 2/7, nonché A5/14 e 6/9 inc. relativo alla prima procedura d'asilo). Separatamente, altri membri della sua famiglia, tra cui suo (...) G._______ (N [...]), il (...) H._______ (N [...]), il (...) I._______ (N [...]) e la di lui moglie J._______ (N [...]), nonché la (...) K._______ (N [...]) con la sua famiglia, hanno depositato una domanda d'asilo in detto Paese. Con decisione del 17 novembre 2000, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attuale UFM) non è entrato nel merito della menzionata domanda d'asilo dell'interessato, della di lui moglie e del figlio F._______ ai sensi dell'allora art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ritenuto che essi si erano resi irreperibili, ed ha ordinato, nel contempo, l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera verso il loro Paese d'origine. C. L'interessato con la sua famiglia e i suoi familiari si sono nel frattempo recati in L._______, da dove – dopo aver chiesto asilo ed essere stati rinviati in M._______ – hanno nuovamente raggiunto la Svizzera nel (...). Il (...) dell'interessato sarebbe invece stato rimpatriato qualche giorno prima del loro nuovo arrivo in territorio elvetico (cfr. agli atti B9/6 e B10/6 inc. relativo alla seconda procedura d'asilo). D. Il (...), l'interessato – unitamente ancora all'allora moglie e al figlio Pagina 2

D-4007/2006 F._______ – ha inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera, facendo valere i medesimi motivi d'asilo invocati nel corso della prima procedura, sostanzialmente i maltrattamenti e le minaccie da parte della mafia, la mancanza di protezione da parte della Polizia, nonché il timore per l'interessato di essere imprigionato in caso di rientro in patria, poiché non si sarebbe presentato alla convocazione per andare in guerra che avrebbe ricevuto tramite il fratello, mentre egli si trovava in L._______ (cfr. agli atti B9/6 e B10/6 inc. relativo alla seconda procedura d'asilo). Con desisione del 10 luglio 2001, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. In data (...), è stata registrata la scomparsa dei richiedenti. Il (...) dell'interessato, I._______ nonché la (...) K._______ con le rispettive famiglie, hanno anch'essi ricevuto una decisione negativa quanto alla loro seconda domanda d'asilo ed è stato pronunciato nei loro confronti l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento nel loro Paese d'origine (cfr. inc. relativo alla seconda procedura d'asilo). E. Il (...) l'interessato e successivamente il (...), la di lui allora moglie e il figlio F._______, hanno depositato una terza domanda d'asilo. L'interessato ha dichiarato nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 e la rispettiva nota di conversazione, nonché il verbale dell'audizione federale del 30 settembre 2005 ai sensi dell'art. 29 LAsi) di essere rientrato nel (...) rispettivamente nel (...) nel suo Paese d'origine dopo la conclusione infruttosa della seconda procedura d'asilo. Una volta in patria, a partire dal (...)/(...) oppure dai primi mesi del (...), il ricorrente e la sua famiglia sarebbero stati minacciati e maltratti da alcune persone sconosciute, che gli intimavano di consegnare loro dei soldi, e l'insorgente sarebbe altresì stato sequestrato più volte per un paio di giorni, picchiato ed infine rilasciato. In un'occasione, gli avrebbero chiesto (...) Euro e gli avrebbero preso i loro documenti per non farli scappare. Anche la moglie del ricorrente e i loro due figli sarebbero stati sequestrati e il ricorrente avrebbe dovuto procurarsi i soldi per il riscatto. Per ottenere il rilascio, la moglie dell'interessato avrebbe sottoscritto la cessione della loro casa a queste persone. Il giorno successivo, per timore di Pagina 3

D-4007/2006 subire ulteriori estorsioni e rappresaglie, nonché non potendo ottenere aiuto e protezione dalla Polizia, il ricorrente sarebbe espatriato e soltanto successivamente, dopo il loro rilascio, la moglie e i suoi due figli l'avrebbero raggiunto in Svizzera. F. Con decisione del 25 ottobre 2005, notificata all'interessato e alla sua allora moglie il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti C 20/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti, assieme a loro figlio F._______, dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine (Serbia e Montenegro), nonché verso la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. G. Il 21 novembre 2005, l'interessato e la sua allora moglie, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio degli atti di causa all'UFM per una nuova decisione nonché la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. H. Il 30 dicembre 2005, con decisione incidentale, la CRA ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. I. Il 9 gennaio 2006, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Pagina 4

D-4007/2006 J. In data 14 luglio 2008, è stato disgiunto e trattato in un procedimento distinto il ricorso in materia d'asilo e allontanamento inerente al figlio F._______. K. Per il tramite dell'allora N._______, è stato inviato al Tribunale amministrativo federale (TAF), in data (...), l'atto di nascita nonché l'atto di stato civile in originale del ricorrente. L. Il 23 luglio 2009, il TAF ha disgiunto le cause inerenti il ricorrente e la moglie E._______, a seguito del loro divorzio. Il ricorso inerente la detta signora è stato trattato in un procedimento distinto. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Inoltre, il TAF, dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA. Pagina 5

D-4007/2006 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inversomili le allegazioni del richiedente e della moglie su punti essenziali della loro domanda d'asilo, siccome vaghe, imprecise e contraddittorie, così da dare l'impressione che gli eventi addotti non siano stati vissuti personalmente dallo stesso. In particolare, il richiedente si sarebbe contraddetto sul momento in cui, in patria, sarebbero iniziati i problemi di cui ha asserito, nonché sul numero delle volte che sarebbe stato picchiato e sequestrato. Egli non sarebbe nemmeno stato in grado di collocare precisamente nel tempo quando sarebbe stato più volte maltrattato e picchiato. Per quanto attiene a sua moglie, essa non avrebbe saputo rendere verosimili i fatti accaduti, ritenuto che non sarebbe stata in grado di dare alcuna descrizione circostanziata sugli individui responsabili delle estorsioni, nonché di fornire un'indicazione temporale precisa dei fatti accaduti. Peraltro, essa avrebbe dato una descrizione stereotipata, approssimativa e convenzionale del luogo in cui sarebbe stata reclusa, come pure si sarebbe contraddetta sul porto delle armi in mano, oppure nascoste nelle giacche da parte di questi individui. L'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che né la situazione politica o economica del Paese d'origine (Serbia e Montenegro) e tantomeno quella della Serbia, né altri motivi relativi Pagina 6

D-4007/2006 alla persona del ricorrente e di sua moglie o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del loro allontanamento – con i loro figli – in detto Paese. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti quanto alle asserite persecuzioni da parte di terzi – in ragione della loro etnia – e quanto all'espatrio consecutivo dal Paese d'origine, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, facendo valere che lui e sua moglie hanno raccontato le loro vicende nei particolari e secondo quanto ricordavano, in maniera dettagliata e precisa, nonché fornendo tutti gli elementi utili per comprovare la verosimiglianza del loro racconto e delle loro vicende. Di conseguenza, essi avrebbero dovuto essere ritenuti rifugiati ai sensi della LAsi. Infine, l'autore del gravame sostiene che, per gli stessi motivi, la loro vita sarebbe in pericolo e, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia e Montenegro sarebbe inesigibile. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza Pagina 7

D-4007/2006 dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, come rettamente rilevato già dall'UFM, il ricorrente si è contraddetto sul momento a partire dal quale sarebbero incominciati i suoi problemi una volta rientrato in patria. Infatti, oltre a non sapere indicare con esattezza e senza contraddizioni se detto rientro sarebbe avvenuto nel (...) o nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pagg. 1-2 e del 30 settembre 2005 pagg.2-3), egli ha affermato in maniera vaga che i suoi problemi sarebbero cominciati verso (...)/ (...) oppure (...)/(...) (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 7), per poi smentirsi e dichiarare che gli stessi sarebbero cominciati due anni prima del deposito della terza domanda d'asilo, ovvero nel (...), senza saper dare una spiegazione plausibile a tali discrepanze (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2005 pag. 4). Al di là di tali contraddizioni, le allegazioni quanto all'inizio dei problemi avuti in patria risultano essere anche contrarie ad ogni logica dell'agire. Infatti, se da un lato egli ha dichiarato che i problemi erano sempre quelli di (...) anni prima e non li lascerebbero in pace (cfr. ibidem pag. 4), dall'altro, egli ha tuttavia affermato che una volta rientrato a casa non ha avuto nessun problema, bensì che solo più tardi i problemi addotti sarebbero iniziati (cfr. ibidem pag. 4). Orbene, se davvero fosse stato confrontato ad una tale situazione, non si comprende perché i responsabili delle asserite persecuzioni avrebbero dovuto attendere ben (...) o (...) anni dal suo arrivo nel Paese d'origine per creargli dei problemi. Tali considerazioni avvalorano senz'altro la tesi secondo cui il ricorrente non ha realmente vissuto i fatti addotti, bensì ha tentato di servirsene per costruirne ad hoc un racconto a fondamento di una terza domanda d'asilo. Ad ulteriore comprova del Pagina 8

D-4007/2006 carattere vago e generale del racconto reso dal ricorrente, risulta che, da un lato, egli non ha nemmeno saputo abbozzare l'identità delle persone che sarebbero responsabili dei suoi problemi (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 7 e del 30 settembre 2005 pag. 5), limitandosi a far riferimento alla mafia (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2005 pagg. 3 e 6), e dall'altro, egli non ha fatto che riferirsi in maniera del tutto generale ai problemi di cui tutti i rom sarebbero vittime in Serbia, tentando di rientrare tra questi (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2005 pag. 4). D'altronde, quanto all'entità degli asseriti problemi in patria fatti valere dal ricorrente, egli ha addotto di aver subito maltrattamenti, nonché di essere stato sequestrato, incappando tuttavia in crasse contraddizioni e limitandosi ad allegazioni vaghe, nonché illogiche. A titolo d'esempio, si rileva che l'insorgente ha affermato inizialmente di essere stato picchiato più volte (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pagg. 6-7), ciò che tuttavia ha negato nella seconda audizione (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2005 pag. 4), per poi – messo davanti a tale discrepanza – riconfermare di essere stato picchiato (cfr. ibidem); egli si è contraddetto anche sul numero di volte in cui sarebbe stato picchiato, affermando dapprima che si sarebbe trattato di cinque volte, poi di due e infine, ritornando sulla prima versione, ha dichiarato di non ricordare e di non considerare di essere stato picchiato, allorquando avrebbe ricevuto sberle mille volte (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 7 e del 30 settembre 2005 pag. 4). In aggiunta, l'insorgente non è stato in grado di collocare nel tempo, in maniera precisa, né gli episodi in cui sarebbe stato picchiato, né quelli in cui sarebbe stato sequestrato, giustificandosi ancora affermando di non ricordare (cfr. ibidem); tale giustificazione non può palesemente essere ritenuta sufficiente, avuto riguardo dell'asserita gravità degli avvenimenti addotti che sarebbero alla base della sua fuga dal suo Paese e a fondamento della sua terza domanda d'asilo. Non da ultimo, è assolutamente illogico che, se il ricorrente fosse stato effettivamente oggetto dei suddetti maltrattamenti e sequestri, sia poi stato semplicemente liberato, senza alcuna motivazione (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 6), allorquando le persone che lo trattenevano – se fossero state effettivamente interessate a lui – avrebbero potuto trattenerlo. A ciò aggiungasi, peraltro, che il ricorrente non ha saputo spiegare il motivo per cui sarebbe stato il bersaglio dei suoi malfattori, nonché degli evocati avvenimenti. Infatti, si è limitato a far riferimento in maniera del tutto generale alla sua appartenenza etnica quale causa principale (verbale d'audizione del Pagina 9

D-4007/2006 21 settembre 2005 pag. 7) e, alla luce delle considerazioni sopraesposte, non è chiaramente stato in grado di far valere in maniera coerente e precisa i fatti addotti. Orbene, la sola appartenenza del ricorrente all'etnia rom non giustifica il riconoscimento in suo favore di un timore fondato di essere esposto a persecuzione o pregiudizi. Infatti, sebbene si siano verificate negli scorsi anni delle azioni contro questa minoranza, da un lato, non si può considerare che i rom in Serbia siano vittime di atti di violenza o di gravi discriminazioni o che rischino d'esserlo in maniera sistematica e generalizzata. D'altra parte, non si può nemmeno ritenere che le autorità serbe rinuncino in maniera generale a perseguire i responsabili di tali azioni o tollerino tali comportamenti (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4666/2006 del 27 marzo 2009 consid. 2.2). Visto tutto quanto sopra, le allegazioni del ricorrente circa le asserite persecuzioni di cui sarebbe oggetto in patria sono da ritenersi palesemente inverosimili e, ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente Pagina 10

D-4007/2006 nella regione della ex Serbia e Montenegro, attuale Repubblica della Serbia, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto egli ha preteso in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che la sua vita sarebbe in pericolo (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 9.2.1 Inoltre, nella Repubblica della Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che Pagina 11

D-4007/2006 coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, tanto più che detto Paese è stato inserito nel novero dei Paesi sicuri. 9.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli ha una formazione professionale quale (...) (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 3), ma ha anche lavorato come (...) per i terreni della sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 20 giugno 2001 pag. 2 relativo alla seconda procedura d'asilo). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete familiare in Patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono il padre e due fratelli del medesimo (cfr. cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 3). Infine, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente potrà, se necessario, richiedere altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre alla carta d'identità che ha già depositato in corso di procedura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e Pagina 12

D-4007/2006 sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato dal ricorrente il 9 gennaio 2006. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-4007/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato il 9 gennaio 2006 dal ricorrente. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - N._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 14

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