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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2009 D-4004/2009

30. Juni 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,932 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Volltext

Corte IV D-4004/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 giugno 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Carlo Monti. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 16 giugno 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4004/2009 la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 3 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 12 gennaio 2009 e del 12 giugno 2009, la decisione dell'UFM del 16 giugno 2009, notificata all'interessato il 17 giugno 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 22 giugno 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la Pagina 2

D-4004/2009 lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino bangladese di etnia bengalese, nato e con ultimo domicilio a Dhaka fino al 30 dicembre 2008, che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 30 dicembre 2008, per il timore di essere ucciso e di avere contro di sé sia il governo che le autorità locali, in quanto membro e sicario del partito B._______; che sarebbe stato denunciato, siccome ritenuto colpevole della morte di un certo C._______, sostenitore della D._______, il quale sarebbe stato ucciso durante una sparatoria svoltasi in un seggio elettorale tra membri del suo partito ed i sostenitori della D._______ in data 29 dicembre 2008, che l'interessato, in data 30 dicembre 2008, munito del proprio passaporto ed un visto per la Slovacchia, avrebbe preso un aereo a Dhaka per recarsi a Bratislava (Slovacchia) con scalo a Dubai; che in data 1° gennaio 2009 avrebbe poi raggiunto la Svizzera a Zurigo in auto passando probabilmente per l'Austria (cfr. audizione del 12 gennaio 2009 pag. 6); che avrebbe dunque soggiornato illegalmente presso un connazionale a Zurigo fino al 3 gennaio 2009, giorno in cui ha inoltrato la sua domanda d'asilo a Kreuzlingen, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 16 giugno 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, Pagina 3

D-4004/2009 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Bangladesh siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di avere mentito sul fatto di aver viaggiato con il suo passaporto ed un visto per la Slovacchia; che il passatore gli avrebbe procurato sia un passaporto che un visto falsificato e si sarebbe ripreso il passaporto dopo aver passato i controlli doganali; che, inoltre, ha ribadito la verosimiglianza del suo racconto presentato nel corso della procedura di prima istanza, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di Pagina 4

D-4004/2009 fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato nel corso della procedura di prima istanza di essere espatriato legalmente munito del suo passaporto ed un visto per la Slovacchia (cfr. audizioni del 12 gennaio 2009 pag. 6 e del 12 giugno 2009 pag. 9), che, secondo le ricerche effettuate presso le autorità slovacche, non è stato rilasciato un visto per il ricorrente e non è stata neppure registrata un'entrata in Slovacchia dello stesso nel periodo in cui si sarebbe svolto il suo viaggio (cfr. atto A 28/1), che, oltretutto, l'insorgente stesso ha smentito in sede di ricorso di aver viaggiato con i suddetti documenti autentici ed ha dichiarato di aver usato dei documenti falsificati (cfr. ricorso pag. 2), che, per di più, varcare il confine Schengen, soprattutto in un aeroporto, non costituisce un'impresa facile ed è inverosimile il fatto di potere superare i controlli delle autorità di immigrazione senza essere in possesso di un documento d'identità valido, che non riporti le proprie generalità, nel modo da lui descritto, che, viste le forti divergenze tra le versioni fornite in prima istanza ed in sede di ricorso circa l'ottenimento ed il possesso di documenti di viaggio, la credibilità del ricorrente su questo punto è irrimediabilmente compromessa, che, inoltre, è rimasto vago per quanto riguarda il viaggio tra la Slovacchia è la Svizzera, dichiarando soltanto di esservi arrivato in auto e di aver probabilmente attraversato l'Austria, che, peraltro, si è contradetto sui costi del viaggio, allegando nella prima audizione che avrebbe costato U$ 11'000.-, mentre nella seconda U$ 9'000.- (cfr. audizioni del 12 gennaio 2009 pag. 6 e del 12 giugno 2009 pag. 11), che, in aggiunta, ha dichiarato che la durata totale del viaggio sarebbe stata di 18 ore per poi asserire che già il tratto tra Bratislava e Zurigo Pagina 5

D-4004/2009 sarebbe durato 17 a 18 ore (cfr. audizione del 12 gennaio 2009 pag. 6), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal Bangladesh per il timore di essere ucciso in patria dal regime del partito LA attualmente al potere (cfr. audizioni del 12 gennaio 2009 pag. 5 audizione del 12 giugno 2009 pagg. 3 e 5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), Pagina 6

D-4004/2009 che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, innanzitutto, i mezzi di prova presentati dal ricorrente non possono essere considerati, in quanto ottenuti solamente in copia tramite FAX e, di conseguenza, codesto Tribunale si trova nell'impossibilità di verificarne l'autenticità, che, inoltre, l'insorgente è già stato reso attento su questo particolare dall'UFM nella decisione del 16 giugno 2009 e, ciò nonostante, l'autore del gravame tuttora non si è né espresso in merito in sede di ricorso, né si è preoccupato di fornire la versione in originale dei sopraccitati documenti, che il ricorrente ha dichiarato nel corso della seconda audizione che, già in data 15 dicembre 2008, il capo del suo partito gli avrebbe organizzato un visto per la Slovacchia, ovvero due settimane prima della sparatoria (cfr. audizione del 12 giugno 2009 pagg. 6 e 9), che tale allegazione è palesemente inverosimile, in quanto né in tale data, né durante il periodo fino al suo espatrio, è mai stato rilasciato un visto per la Slovacchia a nome dell'insorgente (cfr. sopra), che, inoltre, egli è stato manifestamente inconsistente rispetto al suo racconto, allegando in un primo tempo di aver lasciato il seggio elettorale in data 29 dicembre 2008 alle ore 18, per poi indicare di essere stato messo al corrente dell'uccisione di C._______ alle ore 11.30, oppure alle ore 12 e di essere partito 15 minuti dopo la sua morte (cfr. audizione del 12 giugno 2009 pagg. 6, 7 e 8), che, peraltro, nel corso della procedura d'asilo, l'autore del gravame non s'è espresso circa le contraddizioni rilevate dall'UFM, ribadendo semplicemente quanto allegato in precedenza, che, inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero l'uccisione di una persona, sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone Pagina 7

D-4004/2009 una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Bangladesh possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri Pagina 8

D-4004/2009 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Bangladesh non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed ha una certa formazione scolastica (cfr. verbale d'audizione del 12 gennaio 2009 pag. 2); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente dispone in Patria di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 3 e audizione del 12 giugno 2009 pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, Pagina 9

D-4004/2009 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-4004/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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