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Corte IV D-3985/2015
Sentenza d e l 2 6 novembre 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), con la figlia D._______, nata il (…), Congo (Kinshasa), ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 22 maggio 2015 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data 1° novembre 2014, i verbali d'audizione del 7 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 30 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2), la nascita della figlia della medesima in data (…), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 22 maggio 2015, notificata al più presto il 26 maggio 2015, il ricorso del 25 giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 giugno 2015), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
D-3985/2015 Pagina 3 stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina della Repubblica democratica del Congo (Kinshasa), con ultimo domicilio a Kinshasa dove avrebbe vissuto dal 2010 all'espatrio, salvo per un mese in cui avrebbe vissuto a Brazzaville (Repubblica del Congo) (cfr. verbale 1, pag. 4), che sarebbe espatriata poiché avrebbe avuto dei problemi con la polizia per aver venduto dei vestiti fuori dal mercato dove non era permesso (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D36, pag. 4); che il (…) 2014, la polizia le avrebbe sequestrato la sua merce e la borsa contenente il guadagno della giornata (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D37-D39, pag. 5); che avrebbe cercato di farsi ridare la borsa dal poliziotto, ma sarebbe stata picchiata e ferita ad una gamba e al collo (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D39-D40, pag. 5); che in seguito si sarebbe ritrovata all'ospedale dove sarebbe rimasta per due giorni, prima di ritornare a casa dell'amico A. (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D40-D42, pag. 5); che la polizia sarebbe poi venuta a cercarla a casa di A. e pertanto ella avrebbe deciso di recarsi a Brazzaville dove non conosceva nessuno (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D43-D44, pag. 5 seg.); che lì avrebbe incontrato F. a cui avrebbe raccontato i suoi problemi e F. l'avrebbe portata a casa sua dove avrebbe potuto restare un po' di tempo; che in seguito tutti i congolesi di Kinshasa sarebbero stati cacciati da Brazzaville, ella compresa (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D44, pag. 6); che di seguito sarebbe tornata a Kinshasa da A. il quale le avrebbe comunicato che la signora con cui lavorava al mercato sarebbe stata uccisa; che avendo paura che potesse succedere anche a lei avrebbe contattato F. che l'avrebbe aiutata ad espatriare (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D45-D49, pag. 6 seg.), che nella decisione avversata la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni della richiedente poiché in punti essenziali incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire; che invero, il comportamento adottato dall'interessata risulterebbe palesemente insensato; che ella non si sarebbe minimamente interessata né di sapere quando né quante volte i poliziotti l'avrebbero cercata da A.; che non si sarebbe informata con A. su cosa stesse accadendo durante il suo soggiorno a Brazzaville; che se
D-3985/2015 Pagina 4 avesse davvero temuto di essere uccisa o presa dalle autorità si sarebbe sicuramente interessata in merito alla sua personale situazione tanto più che avrebbe potuto informarsi facilmente; che sarebbe inoltre insensato che dopo il rimpatrio da Brazzaville si sia recata a casa di A. e non abbia cercato un luogo più sicuro; che ella avrebbe pure dichiarato di aver lasciato immediatamente la casa comunale temendo di essere identificata; che pertanto, se avesse davvero nutrito un qualsiasi timore in merito alla sua sicurezza, avrebbe senz'altro cercato un nascondiglio più appropriato; che infine, se avesse davvero temuto qualcosa da parte delle autorità, non avrebbe certamente rischiato di farsi prendere partendo dall'aeroporto di Ndjili munita del suo passaporto, allorché sarebbe notorio che i controlli in tal posto sarebbero estremamente severi e personali, che i mezzi di prova non sarebbero nella fattispecie adeguati poiché le tre fotografie e l'articolo di giornale non confermerebbero in alcun modo l'attuazione di eventuali minacce o ritorsioni nei suoi confronti da parte delle autorità del suo Paese; che in particolare le fotografie si limiterebbero a confermare che avrebbe ricevuto delle cure mediche per dei motivi imprecisati e l'articolo attesterebbe unicamente il rimpatrio forzato dei suoi concittadini senza provare che lei facesse parte di tale gruppo; che perciò i mezzi di prova non sarebbero rilevanti in materia d'asilo, che pertanto le dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e la SEM potrebbe esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti, che alla richiedente ed alla figlia non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato, ragione per cui la SEM ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera, che tuttavia, le ha messe al beneficio dell'ammissione provvisoria considerando che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile essendo ella una donna sola con una figlia appena nata, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore poiché sarebbero troppo rigide e puntigliose; che sul numero di volte in cui sarebbe stata ricercata dalla polizia avrebbe indicato che sarebbe stata cercata due giorni dopo l'aggressione ed in seguito si sarebbe presentata molte altre volte; che il numero esatto di volte non sarebbe rilevante; che rilevante sarebbe unicamente il fatto di essere stata ricercata; che circa la circostanza di non essersi informata indicherebbe che in Congo la gente
D-3985/2015 Pagina 5 avrebbe paura di parlare di queste cose; che inoltre avrebbe saputo da A. di essere ricercata e ciò sarebbe un'informazione sufficiente, che il fatto di essersi nascosta a Brazzaville, essersi sottratta all'identificazione delle autorità presso la casa comunale di Kinshasa e di essere subito fuggita verso casa sua costituirebbe un comportamento prudente e non avventato; che sarebbe tornata a casa sua perché non avrebbe saputo dove andare, tuttavia sarebbe stata ben consapevole dei possibili rischi di tale scelta e si sarebbe pertanto fermata soltanto una notte, che la scelta di partire dall'aeroporto di Ndjili potrebbe sembrare avventata, tuttavia con la paura di essere di nuovo picchiata o uccisa, avrebbe tentato di trovare la soluzione più rapida e la partenza dall'aeroporto sarebbe stata l'unica soluzione per evitare di essere fermata, che in conclusione, la ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; che in via subordinata ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM per una nuova decisione; che ha altresì presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili, che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
D-3985/2015 Pagina 6 che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo state le ricorrenti poste al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 22 maggio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e del respingimento della domanda d'asilo, nonché della pronuncia dell'allontanamento, che in secondo luogo, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dalla ricorrente pur non essendo contraddittorie, lasciano un'impressione generale di vaghezza; che, infatti, esse si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, stereotipate, prive di dettagli e alle volte poco coerenti, che, in particolare, sono piuttosto approssimative le allegazioni dell'interessata in merito alla ricerca dalla polizia; che come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, ella non ha saputo indicare né quante volte la polizia sia venuta a cercarla a casa di A. (cfr. verbale 2, D51-D52, pag. 7), né il numero di poliziotti che l'hanno cercata (cfr. verbale 2, D58); che appare inoltre poco credibile e plausibile il fatto che ella,
D-3985/2015 Pagina 7 nonostante il grande timore, non abbia chiesto informazioni ad A. sul numero di visite da parte della polizia oppure sulla frequenza di queste, e si sia basata unicamente su delle informazioni frammentarie per fondare le sue decisioni, di recarsi a Brazzaville dapprima e di espatriare dappoi, che anche il fatto di non essersi più tenuta in contatto con A. una volta a Brazzaville per sapere se fosse ancora stata ricercata, appare poco credibile ritenuto il grande timore allegato dalla ricorrente (cfr. verbale 2, D60- D63, pagg. 7-8); che se avesse davvero temuto di essere ricercata dalla polizia ci si potrebbe attendere che ella si sarebbe tenuta in contatto con A.; che neppure la spiegazione fornita al riguardo appare convincente; che invero ha dichiarato di essere stata in un primo tempo turbata perché aveva perso tutto ed era focalizzata sull'aiuto del Signore per poter superare questo momento (cfr. verbale 2 D67, pag. 8), che per di più, il suo comportamento appare essere piuttosto contraddittorio e incoerente; che invero, una volta rientrata a Kinshasa ha dichiarato di non essersi presentata alla casa comunale per la registrazione per il timore di venire identificata dalle autorità (cfr. verbale 2, D45, pag. 6); che tuttavia, è ritornata a casa di A. – dove già era stata cercata dalla polizia – senza dapprima contattarlo e informarsi sulla situazione, che essendo – il fatto di essere ricercata dalla polizia – l'evento che principalmente l'ha condotta all'espatrio è lecito attendersi che ne sappia riferire con maggiore accuratezza, che infine, poco chiare appaiono le dichiarazioni dell'insorgente in merito al trasporto in ospedale; che in un primo tempo ha indicato di essere stata arrestata, ferita e messa sull'auto dalla polizia insieme ad altre persone anch'esse arrestate (cfr. verbale 2, D40, pag. 5); che sull'auto si sarebbe trovata con la signora I. ed altre donne che lavoravano con lei (cfr. ibidem); che in un secondo tempo invece, alla domanda specifica di chi l'avesse accompagnata in ospedale ha risposto che era stata trasportata da dei ragazzi poiché era stata abbandonata a terra (cfr. verbale 2, D89, pag. 10), che per il resto, in particolare circa i mezzi di prova, per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alla decisione avversata che si conferma pienamente, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
D-3985/2015 Pagina 8 che l'insorgente e la figlia non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è dunque definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3985/2015 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: