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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2015 D-3969/2015

29. Juni 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,226 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione della SEM del 5 giugno 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-3969/2015

Sentenza d e l 2 9 giugno 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Zoe Cometti.

Parti A._______, nato il (…), Costa d'Avorio, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione della SEM del 5 giugno 2015 / N […].

D-3969/2015 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 6 marzo 2015 in Svizzera, il verbale d'audizione dell'11 marzo 2015 (di seguito: verbale), l'invito del 10 aprile 2015 formulato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ad esprimersi circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il relativo eventuale rinvio verso l'Italia, lo scritto del 22 aprile 2015 nel quale l'interessato si è espresso conformemente all'invito della SEM, lo scritto del 1° giugno 2015 con il quale il richiedente ha richiesto alla SEM il cambiamento di cantone, la decisione del 5 giugno 2015, notificata all'interessato in data 17 giugno 2015 (cfr. avviso di notifica [atto A39/1] e ricevuta; nonché verbale di notifica [atto A40/1]), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo ed ha dichiarato priva d'oggetto la domanda di cambiamento di cantone, il ricorso del 23 giugno 2015 (timbro del plico raccomandato: 24 giugno 2015; data d'entrata: 26 giugno 2015) nel quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo oppure la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nonché, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili ed infine la concessione dell'effetto sospensivo, l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale il 26 giugno 2015, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-3969/2015 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 PA, che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3), che, di conseguenza, le conclusioni tendenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili, che parimenti inammissibile è la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'effetto sospensivo dacché giusta l'art. 55 cpv. 1 PA, il ricorso ha effetto sospensivo e l'autorità inferiore non l'ha tolto (art. 55 cpv. 2 PA) nella decisione impugnata, che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che in casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano, per il che la presente sentenza può essere redatta in italiano. che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino ivoriano, riconosciuto come rifugiato e titolare di un permesso di soggiorno emesso dalle autorità italiane valevole fino al 2019 (cfr. verbale, pag. 4 e permesso di soggiorno, documento di viaggio e certificato del ministero dell'interno – Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato versati agli atti della SEM),

D-3969/2015 Pagina 4 che sarebbe giunto in Svizzera poiché in Italia avrebbe avuto una relazione con una donna sposata ed il marito, non appena venuto a conoscenza del tradimento, avrebbe minacciato di morte il richiedente (cfr. verbale, pag. 6), che nello scritto in merito al diritto di essere sentito l'interessato ha reiterato quanto precedentemente indicato in audizione, che, nella decisione impugnata, la SEM ha constatato che il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e le autorità italiane in data 29 maggio 2015 si sarebbero dichiarate disposte a riaccettare l'interessato sul loro territorio; che inoltre non vi sarebbero gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato all'interessato, godendo egli di tale statuto già in Italia; che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; che circa l'esecuzione allontanamento verso l'Italia la SEM ha indicato che l'Italia rispetterebbe il principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi) e pertanto l'esecuzione dello stesso sarebbe ammissibile; che inoltre l'Italia sarebbe in grado di fornire un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi ed inoltre l'insorgente potrebbe trovare in Italia le cure di cui avrebbe bisogno, per il che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile; che avendo l'Italia accettato di riammettere l'insorgente l'esecuzione dell'allontanamento è pure possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha indicato che in Italia la sua vita sarebbe in pericolo giacché il marito della sua amante l'avrebbe minacciato; che sarebbe inutile sporgere denuncia contro il marito in quanto lo stesso potrebbe ingaggiare dei terzi per ucciderlo; che inoltre vista la frattura (…) egli non sarebbe in grado di recarsi in Italia; che sarebbe controproducente per la sua salute continuare in Italia le cure iniziate in Svizzera; che a sostegno dell'atto ricorsuale l'insorgente ha prodotto diversi certificati medici, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di Stati nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2),

D-3969/2015 Pagina 5 che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 1° agosto 2003, l'Italia, come altri Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi), che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Italia, con relativo «permesso di soggiorno asilo» valido fino al (…) 2019, che l'Italia, in data 29 maggio 2015, ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, in quanto titolare del succitato permesso di soggiorno (cfr. atto A28/1), che, di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStr), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento, che la situazione vigente in Italia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

D-3969/2015 Pagina 6 che il ricorrente invoca il proprio stato di salute per opporsi all'allontanamento; che a causa della riabilitazione dopo l'operazione subita in Svizzera a causa della rottura (…) egli non sarebbe in grado di tornare in Italia, che il medesimo fa valere implicitamente che il trasferimento verso lo Stato di destinazione lo esporrebbe ad un rischio per la sua salute costitutivo di una violazione dell'art. 3 CEDU, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale stando ai rapporti medici agli atti soffre di problemi ortopedici, che, inoltre, è notorio che lo stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Italia, che cionondimeno, le autorità preposte all'esecuzione terranno conto del problema di salute del ricorrente allorquando sarà allontanato, che altresì visto il timore di subire delle rappresaglie da parte del marito della sua amante, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente in Italia non possa ottenere dalle competenti autorità, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il medesimo dispone di un titolo di soggiorno in corso di validità; che, inoltre, le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,

D-3969/2015 Pagina 7 che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3969/2015 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-3969/2015 — Bundesverwaltungsgericht 29.06.2015 D-3969/2015 — Swissrulings